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Pip: che fare con l'Adeguatezza?

Terza e ultima parte dell'analisi sulle nuove modalità di raccolta delle adesioni alle forme di previdenza complementare, svolta da Alessandro Bugli, membro del centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali e avvocato dello studio legale Taurini-Hazan

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(TERZA PARTE)

Si chiude così il nostro feuilleton sulle nuove modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari. Previsioni che, si ricorda, entreranno in pieno vigore la prossima primavera, cioè dal primo aprile 2017. I temi sono veramente tanti, ma quel che qui ci interessa è in particolare quello relativo alla necessità o meno di operare la valutazione di adeguatezza in sede di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari di matrice assicurativa.

LE DOMANDE DI FRONTE ALL'INTERMEDIARIO
Dato il nuovo questionario di autovalutazione Covip e il novellato articolo del regolamento dedicato alle regole da seguire nella raccolta delle adesioni, gli intermediari assicurativi sono ancora tenuti alla valutazione di adeguatezza valida per il proprio settore, quella di cui agli articoli 183 del Codice delle assicurazioni e 52 del regolamento 5 del 2006 dell’allora Isvap? 
È necessario, quindi, sottoporre all’interessato un questionario di adeguatezza oppure è sufficiente dare esecuzione solamente ai nuovi dettami del nuovo regolamento adesioni Covip del 25 maggio scorso? Si legge nel nuovo regolamento adesioni Covip (articolo 9, comma 1): "la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai Pip può essere svolta all’interno delle sedi legali o delle dipendenze dei soggetti istitutori da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all’articolo 111  (le Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni, ndr) e delle altre regole che trovino applicazione all’intermediario secondo il proprio settore di appartenenza". 
La vecchia versione prevedeva che la raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e Pip dovesse avvenire "nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 (le Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni, ndr) e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti … assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e Pip istituiti da imprese di assicurazione". 
Solo sfumature linguistiche? Parrebbe di no. 

È la stessa Covip a segnalarci che con questa modifica: "è stata eliminata la previsione che, per il collocamento dei fondi aperti e dei Pip, richiedeva il rispetto, in aggiunta alle disposizioni specificamente dettate dalla Covip, delle regole previste per il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi. Nella nuova formulazione, ci si limita a richiamare le altre regole che eventualmente trovino applicazione nei riguardi dell’intermediario in forza della normativa del proprio settore di appartenenza".
Ora, se le prime quattro righe sembrano deporre nel senso della sola applicazione, per la raccolta delle adesioni, delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento Covip (e di quelle sole, senza quindi necessità di operarsi la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 52 del regolamento 5/06 Isvap) poi, però, le cose si complicano. Date le premesse, Covip precisa che troveranno comunque applicazione “le altre regole che eventualmente trovino applicazione nei riguardi dell’intermediario in forza della normativa del proprio settore di appartenenza”. 
Di cosa si tratta? Dei soli obblighi di iscrizione al Rui e degli altri adempimenti documentali oppure di tutti gli obblighi validi per gli intermediari di assicurazione (valutazione di adeguatezza compresa)? In questo caso, la premessa maggiore dell’indicazione in relazione di Covip verrebbe a perdere di ogni senso (mi riferisco all’asserita eliminazione della “previsione che, per il collocamento dei fondi aperti e dei Pip, richiedeva il rispetto, in aggiunta alle disposizioni specificamente dettate dalla Covip, delle regole previste per il collocamento di prodotti finanziari e assicurativi”). 
Il dubbio, tuttavia, non sembra così agevolmente risolvibile.

IL POSSIBILE DOPPIO REGIME REGOLAMENTARE 
Se andiamo a guardare alle disposizioni che Covip indica come del proprio settore di appartenenza (qui quello che interessa: l’assicurativo), il regolamento 5, dedicato alle regole di intermediazione delle soluzioni assicurative, al suo articolo 43 dispone che "il collocamento di forme pensionistiche complementari è consentito agli iscritti nel registro, nonché agli addetti operanti all’interno dei locali degli intermediari di cui alle sezioni A, B e D, nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità di vigilanza competenti in materia di forme pensionistiche complementari".
Secondo Ivass, quindi, la raccolta delle adesioni alla previdenza complementare è regolata da Covip e per Covip, forse, parzialmente e in modo residuo, da Ivass. Non è, quindi, semplice districarsi tra i due corpi regolamentari. 

L’unica ragionevole lettura combinata delle due previsioni (articolo 9 del regolamento adesioni di Covip e articolo 43 di Isvap) sembra essere quella per cui:  
a) le regole per l’autorizzazione ad operare in veste di intermediario sono quelle generali dettate da Ivass;  
b) per la raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari gli intermediari non seguono i dettami dei Capi I e II della parte III del regolamento 5 di Isvap, bensì quelle del regolamento adesioni di Covip. 

Provando, però, ad andare ancor più nel dettaglio e operare un’interpretazione teleologica delle diverse disposizioni citate, è necessario chiedersi se quanto già richiesto da Covip (la compilazione del nuovo questionario di autovalutazione e il rispetto degli obblighi regolamentari di cui all’articolo 11 del regolamento sulle adesioni) non sia già sufficiente a condurre necessariamente alla proposizione di un’offerta adeguata per il potenziale aderente. In caso affermativo, stante l’assenza di qualsiasi pregiudizio per quest’ultimo, la questione potrebbe dirsi risolta alla radice.

OLTRE I FINI PERSEGUITI
E quindi: Adeguatezza sì o no? Non è possibile fornire una risposta certa e tonda alla domanda. 
Sussistono comunque validi argomenti per ritenere che aggiungere alla lista degli adempimenti Covip la valutazione di adeguatezza di cui all’articolo 52 del regolamento 5 risulterebbe essere francamente una superfetazione rispetto ai fini perseguiti. L’obiettivo, se non ci si inganna, è la scelta consapevole dell’interessato sull’aderire o meno a una forma pensionistica complementare, su quale delle tante privilegiare e, eventualmente, su quale comparto investire i propri risparmi. Il rispetto dei dettami dell’articolo 11 del regolamento Covip del 25 maggio 2016 (v. nota) e la corretta e attenta compilazione del nuovo questionario di autovalutazione sembrano assolvere pienamente al fine. 

Va detto, in battuta, che l’adesione a una forma pensionistica complementare è per sua definizione adeguata, stante la funzione di risparmio e di integrazione previdenziale futura, come tale, utile a tutti.  
Il tema semmai attiene:  
1) al quando e con quanto contribuire (ricordandosi che non sussiste un obbligo di versamento periodico e prospettico, potendosi interrompere in ogni tempo la contribuzione);  
2) all’esistenza di altre forme pensionistiche alle quali l’interessato risulti essere già iscritto e, ancora;  
3) alla linea di investimento o alle linee di investimento che si andranno ab initio a prediligere (potendosi anche qui, entro certi limiti, operare uno o più switch tra linee a tempo debito).  

Ma per tutto questo, si ripete, pare più che sufficiente il combinato disposto del nuovo questionario di autovalutazione Covip e dei dettami dell’articolo 11 del regolamento della stessa Covip per la raccolta delle adesioni (v. nota).

A cosa serve poi, in fondo in fondo, la valutazione di adeguatezza? Nella materia assicurativa e non solo (per dirla con le parole di Ivass) la valutazione di adeguatezza è intesa tautologicamente a garantire che siano proposti o consigliati solo "contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente"; contratti coerenti, per quel che qui interessa, con l’esigenza e finalità previdenziali dell’interessato. 
La rispondenza e coerenza del contratto alle esigenze del contraente andranno quindi materialmente verificate, riprendendo quanto espressamente indicato per le assicurazioni vita, raccogliendo informazioni "sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere"

L'ACCURATEZZA DEL REGOLAMENTO DI COVIP
Se la valutazione di adeguatezza serve quindi a quanto si è appena detto, allora l’avvento del questionario di autovalutazione Covip e il relativo meccanismo dei punteggi ex lege a griglia di valutazione nonché gli obblighi di comportamento e di consulenza che l’incaricato della raccolta delle adesioni è tenuto ad assolvere (v. nota) sono ragionevolmente più che sufficienti a garantire che il singolo aderente non abbia preso fischi per fiaschi e che abbia inteso effettivamente sottoscrivere quella forma pensionistica complementare per assolvere il fine di risparmio previdenziale perseguito. 
Più delicato, ma non se ne tratterà qui, il tema dell’opportunità per l’intermediario di proporre l’adesione a un comparto di investimento diverso da quello risultante come più indicato all’esito della compilazione del questionario di autovalutazione Covip. Possibilità, questa, espressamente riconosciuta dalla stessa Covip (si veda la relazione alla nuova nota informativa), ma che rischia, forse, potenzialmente, di esporre l’intermediario e la compagnia a possibili future ricadute negative; ciò nell’ipotesi in cui l’investimento risulti meno profittevole di quanto si sarebbe ottenuto seguendo i consigli Covip. 

Qui e qui puoi leggere la prima e la seconda parte dell'analisi

NOTA:

1) I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei Pip nella raccolta, sia diretta sia tramite i soggetti incaricati, delle adesioni alle forme pensionistiche complementari: a) osservano le disposizioni normative e regolamentari; b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi; c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l’attenzione sulle informazioni contenute nella Sezione ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze; d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la Sezione I ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e con le altre Sezioni della Nota informativa; e) richiamano l’attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione dell’evoluzione futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire; f) richiamano l’attenzione del potenziale aderente sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito web del fondo pensione o dei soggetti istitutori; g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell’area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l’adesione ad altra forma pensionistica, richiamano l’attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva; h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze importanti; i) compiono tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni; l) verificano l’identità dell’aderente, nonché la completezza e la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la sottoscrizione.

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