Obbligazione dell'avvocato: una prestazione di risultato e non di mezzi
02/04/2012
In un'ottica di cambiamento globale, ove addirittura in ambito comunitario la sovranità popolare rischia di essere sottoposta a logiche di mercato finanziarie e ove le professioni vengono orami svilite a mere attività commerciali di impresa, si stanno introducendo una serie di riforme che sotto il vessillo della c.d. liberalizzazione rischiano di produrre un effetto contrario a quello voluto dal Legislatore.
Basti pensare che le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con il D.L. 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ), convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n.53) sono state espressamente abrogate, in virtù dell'art. 9, comma I.
Altre importante novità è rappresentata dalla manovra finanziaria 2011 bis, approvata in via definitiva con la Legge di conversione 14/09/2011, n. 148 (G.U. 16/09/2011, n. 216) che ha poi previsto l'obbligo per i liberi professionisti di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività.
Il disposto dell'art. 3, comma 5 lettera e) della suddetta Legge recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo così dispone:
Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (omissis)
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità civile professionale ed il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali degli Enti previdenziali dei professionisti.
Si tratta di una serie di norme che mal si conciliano con la professione di avvocato che, come noto, è una professione intellettuale, ovvero avente ad oggetto una prestazione intellettuale di mezzi e non di risultato, ma che soprattutto rischiano di avere un impatto maggiore sul PIL, così contravvenendo a quello che era inizialmente l'intento del Legislatore.
UNA NORMA DI NATURA COERCITIVA
Solitamente una copertura assicurativa obbligatoria è prevista in settori che per la loro intrinseca natura sono connotati da rischi di particolare rilevanza sociale, come ad esempio il settore della circolazione stradale.
Il settore delle libere professioni, soprattutto quello dell'avvocatura, benché delicato per l'importanza degli interessi sottesi, non ha invece, in termini di costi sociali, un impatto tale da giustificare una norma di natura coercitiva quale quella di cui si discute.
Inoltre si evidenzia che a tale obbligo di legge di munirsi di una copertura assicurativa, non corrisponde un complementare obbligo per gli assicuratori a contrarre, con ciò esponendo i professionisti al rischio, in ipotesi di elevata sinistrosità, di non trovare una compagnia disposta ad assumersi il relativo rischio professionale.
Non si può nascondere, infine, che tale obbligo altro non farà che dare vita a giudizi civili intentati ad explorandum, così come avviene oramai da anni nel settore della r.c.a. obbligatoria.
Inoltre i relativi costi da un lato, oramai divenuti obbligatori, e dall'altro lato l'incertezza dei compensi professionali, non potranno che riversarsi sul cliente, che, più che cliente, dovremmo forse più appropriatamente oramai chiamare 'consumatore finale'.
Questo è uno dei rischi che va profilandosi, così come quello che si è già paventato dopo l'introduzione dell'obbligo del preventivo scritto (poi modulato dalla prescrizione di un preventivo di massima) per il quale l'avvocato è tenuto, al momento del conferimento dell'incarico professionale, a rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
La conseguenza è che il professionista potrebbe essere esposto al rischio di dovere rispondere anche in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo sperato e di inadempienze, anche se lievi, rispetto a quanto indicato nel preventivo di massima.
In conclusione il sentore generale è che la professione dell'avvocato si stia sempre più discostando dalla sua intrinseca natura di professione intellettuale a tutela degli interessi e dei diritti fondamentali della persona (non a caso essa figura sia nella Costituzione Italiana, che nella Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea), per rivestire sempre più la connotazione di mera prestazione di servizi e di risultato.
Basti pensare che le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, con il D.L. 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività ), convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27 (G.U. n. 71 del 24 marzo 2012 - Suppl. Ordinario n.53) sono state espressamente abrogate, in virtù dell'art. 9, comma I.
Altre importante novità è rappresentata dalla manovra finanziaria 2011 bis, approvata in via definitiva con la Legge di conversione 14/09/2011, n. 148 (G.U. 16/09/2011, n. 216) che ha poi previsto l'obbligo per i liberi professionisti di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla propria attività.
Il disposto dell'art. 3, comma 5 lettera e) della suddetta Legge recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo così dispone:
Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (omissis)
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità civile professionale ed il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali degli Enti previdenziali dei professionisti.
Si tratta di una serie di norme che mal si conciliano con la professione di avvocato che, come noto, è una professione intellettuale, ovvero avente ad oggetto una prestazione intellettuale di mezzi e non di risultato, ma che soprattutto rischiano di avere un impatto maggiore sul PIL, così contravvenendo a quello che era inizialmente l'intento del Legislatore.
UNA NORMA DI NATURA COERCITIVA
Solitamente una copertura assicurativa obbligatoria è prevista in settori che per la loro intrinseca natura sono connotati da rischi di particolare rilevanza sociale, come ad esempio il settore della circolazione stradale.
Il settore delle libere professioni, soprattutto quello dell'avvocatura, benché delicato per l'importanza degli interessi sottesi, non ha invece, in termini di costi sociali, un impatto tale da giustificare una norma di natura coercitiva quale quella di cui si discute.
Inoltre si evidenzia che a tale obbligo di legge di munirsi di una copertura assicurativa, non corrisponde un complementare obbligo per gli assicuratori a contrarre, con ciò esponendo i professionisti al rischio, in ipotesi di elevata sinistrosità, di non trovare una compagnia disposta ad assumersi il relativo rischio professionale.
Non si può nascondere, infine, che tale obbligo altro non farà che dare vita a giudizi civili intentati ad explorandum, così come avviene oramai da anni nel settore della r.c.a. obbligatoria.
Inoltre i relativi costi da un lato, oramai divenuti obbligatori, e dall'altro lato l'incertezza dei compensi professionali, non potranno che riversarsi sul cliente, che, più che cliente, dovremmo forse più appropriatamente oramai chiamare 'consumatore finale'.
Questo è uno dei rischi che va profilandosi, così come quello che si è già paventato dopo l'introduzione dell'obbligo del preventivo scritto (poi modulato dalla prescrizione di un preventivo di massima) per il quale l'avvocato è tenuto, al momento del conferimento dell'incarico professionale, a rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
La conseguenza è che il professionista potrebbe essere esposto al rischio di dovere rispondere anche in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo sperato e di inadempienze, anche se lievi, rispetto a quanto indicato nel preventivo di massima.
In conclusione il sentore generale è che la professione dell'avvocato si stia sempre più discostando dalla sua intrinseca natura di professione intellettuale a tutela degli interessi e dei diritti fondamentali della persona (non a caso essa figura sia nella Costituzione Italiana, che nella Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea), per rivestire sempre più la connotazione di mera prestazione di servizi e di risultato.
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