16/11/2015-Nelle polizze infortuni, recanti la doppia sottoscrizione, in caso di controversia, la decisione spetta al collegio dei medici e le spese restano a carico della parte soccombente
L’art. 33 cod. cons. indica alcune clausole contrattuali che la legge, fino a prova contraria a carico del professionista, considera sempre vessatorie. Si...