Antiriciclaggio, norme più snelle per il factoring
Bankitalia alleggerisce alcuni oneri burocratici per le operazioni di cessione di crediti
04/09/2014
Le società di factoring non saranno più tenute a verificare e registrare nell'Archivio unico informatico i dati dei soggetti i cui debiti sono stati ceduti. Lo ha reso noto Bankitalia attraverso un documento in pubblica consultazione fino al 19 settembre.
L'associazione degli operatori di factoring, Assifact, che si è battuta fortemente per abbattere questo obbligo rassicura su fatto che le modifiche non comprometteranno l'efficacia dell'antiriciclaggio ma eviteranno "duplicazioni inutili e costose".
Nel merito, Bankitalia sostiene che le modifiche apportate con il documento Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring, danno atto ad Assifact che il ceduto non è mai cliente della società cessionaria e che quindi le operazioni effettuate non devono essere sottoposte ad adeguata verifica né registrate nell'Archivio unico informatico.
La decisione di Banca d'Italia si basa su alcune verifiche svolte che hanno evidenziato tre elementi principali. In primis, Palazzo Koch ha effettivamente riscontrato che le società di factoring incontrano oggettive difficoltà nell'acquisire il documento di identità del debitore; inoltre il principale rischio di riciclaggio nel factoring è connesso alle truffe conseguenti alla mancanza di un reale rapporto commerciale tra cedente e ceduto: tale rischio è efficacemente presidiato attraverso l'adeguata verifica del creditore cedente (unica controparte contrattuale del factor) accompagnata dal monitoraggio dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti (anche se non sottoposti ad adeguata verifica). Infine, dal confronto internazionale è emerso che in numerosi Paesi europei le società di factoring non sono obbligate a sottoporre ad adeguata verifica i debitori ceduti, ma solo a monitorarne l'operatività.
L'associazione degli operatori di factoring, Assifact, che si è battuta fortemente per abbattere questo obbligo rassicura su fatto che le modifiche non comprometteranno l'efficacia dell'antiriciclaggio ma eviteranno "duplicazioni inutili e costose".
Nel merito, Bankitalia sostiene che le modifiche apportate con il documento Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring, danno atto ad Assifact che il ceduto non è mai cliente della società cessionaria e che quindi le operazioni effettuate non devono essere sottoposte ad adeguata verifica né registrate nell'Archivio unico informatico.
La decisione di Banca d'Italia si basa su alcune verifiche svolte che hanno evidenziato tre elementi principali. In primis, Palazzo Koch ha effettivamente riscontrato che le società di factoring incontrano oggettive difficoltà nell'acquisire il documento di identità del debitore; inoltre il principale rischio di riciclaggio nel factoring è connesso alle truffe conseguenti alla mancanza di un reale rapporto commerciale tra cedente e ceduto: tale rischio è efficacemente presidiato attraverso l'adeguata verifica del creditore cedente (unica controparte contrattuale del factor) accompagnata dal monitoraggio dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti (anche se non sottoposti ad adeguata verifica). Infine, dal confronto internazionale è emerso che in numerosi Paesi europei le società di factoring non sono obbligate a sottoporre ad adeguata verifica i debitori ceduti, ma solo a monitorarne l'operatività.
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