05/08/2016-L’assicurazione sulla vita a beneficio di terzi, non legati da vincolo di sorta, si presume atto di liberalità, inquadrabile tra i contratti a favore di terzo. Ne consegue il diritto in capo agli eredi di domandarne l’annullabilità ex art. 775 c.c. in caso di contraente incapace
Il tema della qualificazione delle polizze vita si...