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Polizze vita come “donazioni indirette”: la prospettiva della Cassazione n. 3263/2016

L’assicurazione sulla vita a beneficio di terzi, non legati da vincolo di sorta, si presume atto di liberalità, inquadrabile tra i contratti a favore di terzo. Ne consegue il diritto in capo agli eredi di domandarne l’annullabilità ex art. 775 c.c. in caso di contraente incapace

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Il tema della qualificazione delle polizze vita si arricchisce di un nuovo ed ulteriore capitolo.
Nel solco giurisprudenziale già tracciato nel recente passato (Cass. n. 7683/2015) si inserisce la pronuncia della Cassazione n. 3263/2016 che riconduce alcuni contratti di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario nel novero delle “donazioni indirette”, individuando il contraente come donante ed il (terzo) beneficiario designato come donatario.

La questione trae origine da un contenzioso in cui gli eredi di una contraente afflitta da Alzheimer chiedevano l’annullamento delle quattro polizze da lei sottoscritte a beneficio di terzi estranei all’asse ereditario, ai sensi dell’art. 775 c.c. (dunque per  incapacità naturale della donante al momento della stipula).

Le polizze prevedevano che, alla scadenza delle stesse o, se precedente, al decesso dell’assicurata-contraente, la prestazione fosse corrisposta ai beneficiari, i quali avrebbero dunque ricevuto le somme iure proprio (ex art.  1920 comma 3, c.c.), in via del tutto estranea rispetto alle vicende successorie della defunta.

I giudici di merito e la corte d’appello avevano respinto le istanze degli eredi, sostenendo che, nella designazione dei beneficiari della polizza, non potesse ravvisarsi una donazione indiretta, ma che non vi fossero neppure i presupposti per far soggiacere i contratti all’azione generale di annullamento per incapacità naturale.

La Suprema Corte ha ribaltato tale ricostruzione, argomentando che le polizze vita ben possono configurarsi quali “donazioni indirette”. Nel caso di specie si rinviene, anzitutto, il nesso teleologico tra il contratto assicurativo e quello della donazione. L’assunto da cui parte la prospettiva degli ermellini vuole che l’istituto della donazione indiretta possa realizzarsi nei modi più vari, essendo caratterizzata dal precipuo fine ultimo di conseguire la liberalità del donante, non rilevando il mezzo con cui la stessa si attua, che ben potrebbe dunque prevedere la combinazione di più negozi giuridici tra loro collegati.

Nella vicenda che interessa, la Cassazione individua la connessione negoziale tra il negozio-mezzo (l’assicurazione) ed il negozio-fine (la donazione), puntualizzando come la complessa operazione contrattuale posta in essere dalla stipulante sia sorretta proprio dallo spirito di liberalità tipico delle donazioni. L’animus donandi è qui rintracciabile nell’intenzione di disporre un’attribuzione patrimoniale in favore di un beneficiario non legato al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica, diminuendo il proprio patrimonio e contestualmente arricchendo quello del beneficiario.

Si noti come i giudici di piazza Cavour hanno, nel caso in esame, individuato lo spirito di liberalità del contraente ragionando a contrario, ossia escludendo motivazioni diverse dal mero spirito di liberalità e ritenendo che il pagamento del premio assicurativo fosse semplicemente sorretto da una causa donandi.

Quanto al diritto proprio acquisito dai beneficiari ai sensi del richiamato art. 1920, la pronuncia specifica che esso è attribuito ai terzi beneficiari anche solo a seguito e per l’effetto della mera designazione in polizza; il verificarsi dell’evento-decesso comporta dunque solo la definitività di tale diritto, senza condizionarne l’acquisizione.

Si consolida, così, attraverso un altro “tassello” giurisprudenziale, il filone che configura  l’assicurazione vita come donazione indiretta, applicando a tali polizze la disciplina di cui agli artt. 769 e ss. c.c. Sarà ora interessante vedere se l’Amministrazione Fiscale assumerà la medesima posizione della Suprema Corte, assoggettando le polizze sulla vita all’imposta di donazione. Se così, risulterà di particolare interesse capire quale debba essere il momento impositivo di tale donazione indiretta, se il pagamento del premio o l’erogazione della prestazione al decesso.





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