Più chiarezza per i danni ambientali e alla persona
L’analisi dei rischi emergenti, con un aggiornamento della legislazione e della giurisprudenza sia penale che civile, e un approfondimento sul dibattito normativo relativo ai risarcimenti. Sono stati questi i temi al centro del convegno organizzato da GenRe e dallo Studio Legale Mrv
25/11/2013
Danno ambientale e danno alla persona sono tematiche che lasciano ancora oggi ampio spazio di interpretazione legislativa, causando una mancanza di chiarezza controproducente rispetto alle responsabilità e ai diritti dei singoli. Farsi strada oggi tra norme incerte e sentenze contradittorie non è un percorso semplice e questo, osservato attraverso la lente dei rischi emergenti, risulta creare una forte indeterminatezza rispetto alle responsabilità, in modo particolare delle imprese. Da queste considerazioni ha preso il via il convegno su Danni ambientale: responsabilità dell'imprese e rischi emergenti organizzato da GenRe e dallo Studio Mrv, svoltosi lo scorso 21 novembre a Milano: un excursus ricco di spunti, a partire dalla panoramica sui rischi emergenti fatta da Charlie Kingdollar, vice presidente di GenRe, che ha illustrato alcune tipologie di rischio che si stanno evidenziando negli Stati Uniti ma che, grazie alla contrazione" spazio - temporale data dalla globalizzazione, arrivano a far parte della nostra quotidianità già da oggi.
IL DANNO AMBIENTALE
Parlando di rischi emergenti in tema ambientale, l'esperienza di Kingdollar ha portato a parlare di fracking, la tecnica di fratturazione delle rocce del sottosuolo adottata per estrarre il gas metano intrappolato nelle fessure profonde del terreno e non raggiungibile con i sistemi di estrazione comuni. Alcuni studi basati su esperienza diretta di casistiche in modo particolare olandesi, hanno ormai dimostrato il nesso diretto tra la tecnica estrattiva del fracking e un aumento dell'attività sismica in zone lontane dalle faglie, caratterizzata da scosse di lieve entità, superficiali e in alcuni casi frequenti. L'esperienza statunitense, dove il fracking è ampiamente utilizzato, ha evidenziato anche la concomitanza di eventi di inquinamento ambientale, dovuti in modo particolare alla fuoriuscita dal sottosuolo delle sostanze chimiche utilizzate per la fratturazione delle rocce.
DA THYSSEN A ILVA: LA CRITICITÀ DEL TEMA AMBIENTALE
Venendo alla realtà italiana, Cinzia Altomare, branch manager di GenRe ha ripercorso la storia, e la cronaca attuale, dell'Ilva di Taranto, caso paradigmatico di inquinamento ambientale con danni diretti alla salute delle persone e ai settori economici. La domanda di fondo che si pone Altomare è quanti siano i casi Ilva in Italia. La situazione da questo punto di vista è particolare: quello italiano è un territorio a elevata antropizzazione associata a caratteristiche idrogeologiche che determinano una fragilità complessiva del sistema. La necessità di proteggere il territorio e la salute pubblica, una giurisprudenza in evoluzione sull'argomento e la grande visibilità mediatica di questi episodi rende il tema ambientale particolarmente critico. Nel suo intervento l'avvocato Luigi Isolabella ha individuato la risposta alle criticità espresse da Cinzia Altomare in una legislazione lacunosa, tanto da aver determinato un ruolo preponderante della magistratura che è subentrata in carenza di chiare normative: "C'è una reale inadeguatezza del sistema legislativo in confronto a casi reali e dolosi" sostiene Isolabella, inserendo il caso Eternit tra quelli paradigmatici, "il legislatore si pone in grave ritardo rispetto al danno ambientale, il caso dell'amianto è emblematico se si considera che la nocività dell'amianto è nota dagli anni '50" ma nulla è stato fatto in termini normativi per stabilire azioni di prevenzione e responsabilità, con il risultato di rendere pesante la sentenza di condanna, basata sulla responsabilità dell'imprenditore tenuto a conoscere la nocività del prodotto. I profili di responsabilità civile in tema di danno all'ambiente sono al centro dell'intervento di Filippo Martini, studio legale Mrv, dal cui excursus tra le norme di riferimento emerge come nella legislazione civile "il profilo di responsabilità dell'operatore parte dal fatto che è suo obbligo per legge conoscere i potenziali rischi" e come in tal senso i rischi emergenti delineati nel convegno sono di drammatica attualità. In questo contesto Martini si chiede chi abbia diritto di chiedere il danno e quanto e come questo vada risarcito. Il decreto legislativo 152 del 2006, noto come Codice dell'Ambiente, definisce tre strumenti a carico dell'operatore: la prevenzione, il ripristino e il risarcimento. In tal senso, anche i soggetti privati possono avere diritto al risarcimento nel caso in cui abbiano subÍto danni alla salute, alle proprietà, ma anche riconoscendo il diritto all'ambiente salubre come diritto della personalità.
L'INCERTEZZA NORMATIVA SUL DANNO ALLA PERSONA
Dopo l'illustrazione di un caso esemplare di inquinamento ambientale in Sardegna, presentato da Carlo Tozzi Spadoni di Ies, Marco Rodolfi, studio legale Mrv, ha effettuato una panoramica sugli ultimi aggiornamenti relativi al risarcimento del danno alla persona evidenziando come, soprattutto in tema di danno esistenziale, tuttora sussista indeterminatezza legislativa e soprattutto la mancanza di concordanza anche ai massimi livelli della magistratura. Se da un lato più posizioni stabiliscono come il danno esistenziale "non costituisce un'autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria di danno non-patrimoniale", ci sono pareri autorevoli i quali ritengono che al pari del danno biologico, il danno morale e quello esistenziale costituiscano "pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili". Sempre in tema di danno non-patrimoniale, la seconda questione posta da Rodolfi va a toccare l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, chiedendosi innanzitutto se risulta per analogia applicabile ad altri settori oltre alla Rc auto e alla medical malpractice; in secondo luogo Rodolfi si pone la questione se l'art. 139 contiene tutto il danno non-patrimoniale risarcibile oppure no, dando spazio alla personalizzazione oltre al quinto. Una terza questione posta, che può risultare di estrema importanza, riguarda l'incostituzionalità dell'art. 139 e la violazione dei principi comunitari. La giornata si è chiusa con una presentazione sulla comparazione tra i diversi criteri di risarcimento di danni alla persona tra i principali paesi europei, un lavoro condotto da Lorenzo Vismara, claims executive di GenRe, che ha dimostrato come in Europa sia molto difficile ritrovare concetti e modalità univoche nel settore.
IL DANNO AMBIENTALE
Parlando di rischi emergenti in tema ambientale, l'esperienza di Kingdollar ha portato a parlare di fracking, la tecnica di fratturazione delle rocce del sottosuolo adottata per estrarre il gas metano intrappolato nelle fessure profonde del terreno e non raggiungibile con i sistemi di estrazione comuni. Alcuni studi basati su esperienza diretta di casistiche in modo particolare olandesi, hanno ormai dimostrato il nesso diretto tra la tecnica estrattiva del fracking e un aumento dell'attività sismica in zone lontane dalle faglie, caratterizzata da scosse di lieve entità, superficiali e in alcuni casi frequenti. L'esperienza statunitense, dove il fracking è ampiamente utilizzato, ha evidenziato anche la concomitanza di eventi di inquinamento ambientale, dovuti in modo particolare alla fuoriuscita dal sottosuolo delle sostanze chimiche utilizzate per la fratturazione delle rocce.
DA THYSSEN A ILVA: LA CRITICITÀ DEL TEMA AMBIENTALE
Venendo alla realtà italiana, Cinzia Altomare, branch manager di GenRe ha ripercorso la storia, e la cronaca attuale, dell'Ilva di Taranto, caso paradigmatico di inquinamento ambientale con danni diretti alla salute delle persone e ai settori economici. La domanda di fondo che si pone Altomare è quanti siano i casi Ilva in Italia. La situazione da questo punto di vista è particolare: quello italiano è un territorio a elevata antropizzazione associata a caratteristiche idrogeologiche che determinano una fragilità complessiva del sistema. La necessità di proteggere il territorio e la salute pubblica, una giurisprudenza in evoluzione sull'argomento e la grande visibilità mediatica di questi episodi rende il tema ambientale particolarmente critico. Nel suo intervento l'avvocato Luigi Isolabella ha individuato la risposta alle criticità espresse da Cinzia Altomare in una legislazione lacunosa, tanto da aver determinato un ruolo preponderante della magistratura che è subentrata in carenza di chiare normative: "C'è una reale inadeguatezza del sistema legislativo in confronto a casi reali e dolosi" sostiene Isolabella, inserendo il caso Eternit tra quelli paradigmatici, "il legislatore si pone in grave ritardo rispetto al danno ambientale, il caso dell'amianto è emblematico se si considera che la nocività dell'amianto è nota dagli anni '50" ma nulla è stato fatto in termini normativi per stabilire azioni di prevenzione e responsabilità, con il risultato di rendere pesante la sentenza di condanna, basata sulla responsabilità dell'imprenditore tenuto a conoscere la nocività del prodotto. I profili di responsabilità civile in tema di danno all'ambiente sono al centro dell'intervento di Filippo Martini, studio legale Mrv, dal cui excursus tra le norme di riferimento emerge come nella legislazione civile "il profilo di responsabilità dell'operatore parte dal fatto che è suo obbligo per legge conoscere i potenziali rischi" e come in tal senso i rischi emergenti delineati nel convegno sono di drammatica attualità. In questo contesto Martini si chiede chi abbia diritto di chiedere il danno e quanto e come questo vada risarcito. Il decreto legislativo 152 del 2006, noto come Codice dell'Ambiente, definisce tre strumenti a carico dell'operatore: la prevenzione, il ripristino e il risarcimento. In tal senso, anche i soggetti privati possono avere diritto al risarcimento nel caso in cui abbiano subÍto danni alla salute, alle proprietà, ma anche riconoscendo il diritto all'ambiente salubre come diritto della personalità.
L'INCERTEZZA NORMATIVA SUL DANNO ALLA PERSONA
Dopo l'illustrazione di un caso esemplare di inquinamento ambientale in Sardegna, presentato da Carlo Tozzi Spadoni di Ies, Marco Rodolfi, studio legale Mrv, ha effettuato una panoramica sugli ultimi aggiornamenti relativi al risarcimento del danno alla persona evidenziando come, soprattutto in tema di danno esistenziale, tuttora sussista indeterminatezza legislativa e soprattutto la mancanza di concordanza anche ai massimi livelli della magistratura. Se da un lato più posizioni stabiliscono come il danno esistenziale "non costituisce un'autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria di danno non-patrimoniale", ci sono pareri autorevoli i quali ritengono che al pari del danno biologico, il danno morale e quello esistenziale costituiscano "pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili". Sempre in tema di danno non-patrimoniale, la seconda questione posta da Rodolfi va a toccare l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, chiedendosi innanzitutto se risulta per analogia applicabile ad altri settori oltre alla Rc auto e alla medical malpractice; in secondo luogo Rodolfi si pone la questione se l'art. 139 contiene tutto il danno non-patrimoniale risarcibile oppure no, dando spazio alla personalizzazione oltre al quinto. Una terza questione posta, che può risultare di estrema importanza, riguarda l'incostituzionalità dell'art. 139 e la violazione dei principi comunitari. La giornata si è chiusa con una presentazione sulla comparazione tra i diversi criteri di risarcimento di danni alla persona tra i principali paesi europei, un lavoro condotto da Lorenzo Vismara, claims executive di GenRe, che ha dimostrato come in Europa sia molto difficile ritrovare concetti e modalità univoche nel settore.
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