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Fino dove arriva il diritto di cronaca

Quali sono i limiti tra diritto all’informazione e diritto alla privacy? Una recente sentenza definisce con maggiore precisione gli ambiti entro i quali è possibile pubblicare immagini di persone senza il loro consenso

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Ogni tanto, frugando negli archivi delle sentenze più recenti emanate dai tribunali dello Stato, ci imbattiamo in vicende curiose che approdano, come nel caso che ci apprestiamo a raccontare, in decisioni ove i principi giuridici di tutela della persona trovano piena applicazione pratica e giuridica, ad opera di una magistratura sempre più attenta alla persona ed ai suoi diritti soggettivi.

Così leggiamo questa bella sentenza (nel senso della chiara motivazione e della lineare applicazione degli istituti posti dal nostro ordinamento a tutela della privacy delle persone) depositata dal tribunale di Milano (sezione I, del 16 aprile 2015, estensore giudice Dott. Patrizio Gattari) che affronta una questione assai frequente nell’editoria a diffusione popolare: la pubblicazione di immagini fotografiche di personaggi famosi in situazioni private del tutto estranee al loro habitat professionale, ovvero al contesto sociale nel quale si esercita la loro popolarità.

Così un notissimo conduttore televisivo si duole, assieme alla consorte, della pubblicazione su un giornale a grande diffusione popolare delle foto che lo ritraggono in momenti di puro relax durante una vacanza alle Maldive, lamentando la lesione dei propri diritti della personalità, quali sono quello all’immagine, alla riservatezza ed alla sfera privata.

Il discrimine dell’autorizzazione


Si difendono in corte l’editore ed il direttore della testata giornalistica, riferendo che la pubblicazione delle dette immagini (non autorizzata) corrispondeva ad un legittimo esercizio del diritto di cronaca, ritenendo che avessero rilievo nel contesto dell’informazione alla collettività il luogo e le modalità in cui il personaggio pubblico in questione trascorresse il suo tempo libero.
In una sentenza che si articola in modo lineare e chiaro nei sistemi che regolano il difficile conflitto tra il diritto di cronaca e il libero esercizio della personalità di soggetti, ancorché famosi, il tribunale di Milano dà dunque ragione alla parte attrice, riconoscendo la violazione della privacy e la lesione dei diritti di immagine dei personaggi ripresi, condannando i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Nel ripercorrere i presupposti dell’illecito commesso, il giudice estensore rammenta che la legge sul diritto di autore (n. 633 del 1941) vieta la pubblicazione di immagini di una persona per fini commerciali, senza il suo consenso, tranne il caso in cui tale riproduzione sia collegata alla stessa funzione pubblica esercitata dal soggetto.
Nel caso specifico, invece, le immagini ritraevano la coppia celebre in una località turistica in esercizio di vita quotidiana del tutto avulsa da un qualunque riferimento alla funzione pubblica del personaggio televisivo e, pertanto, tale da non giustificare il diritto alla divulgazione delle immagini nonostante il diniego di autorizzazione.

Il riconoscimento del danno


La sentenza è altresì interessante per le partite di danno riconosciute alle vittime dell’azione illecita dell’editore. Il tribunale di Milano infatti accoglie le domande di ristoro tanto del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.
Quanto al primo, il giudice ritiene che “l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia subito pregiudizio … in ogni caso la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione”.

Quanto invece al danno non patrimoniale, il tribunale ritiene che la lesione dei diritti della personalità (come l’immagine, la riservatezza e la sfera privata) determini una sofferenza psicologica nella parte lesa che vada compensata con moneta risarcitoria riferibile alla violenza subita con la captazione di momenti della vita privata e con la loro diffusione su scala nazionale.
Con motivazione ben articolata e condivisibile, dunque, il tribunale risarcisce agli attori (al conduttore famoso ed alla consorte) una somma complessiva di 25.000 euro oltre le spese legali, suddivise ed attribuite in ragione del numero degli scatti illecitamente pubblicati e della incidenza nella sfera emotiva del singolo sia come personaggio pubblico che come privato cittadino.


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