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Ogni continuous cover ha il suo limite

Per limitare gli intenti dolosi, la compagnia può prevedere che questa clausola sia operativa solo se la richiesta di risarcimento, scaturita dalla circostanza non segnalata, rientri sia nella polizza in vigore all’apertura del sinistro, sia in quella in corso nel momento cui l’assicurato ha avuto conoscenza del fatto. E' quanto emerso da una sentenza del tribunale di Napoli

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In passato, abbiamo già osservato che la clausola cd. continuous cover svolge una precipua utilità nei casi in cui l’assicurato possa essere a conoscenza - al momento del rinnovo della polizza annuale con la stessa compagnia assicurativa (ovvero in caso di stipula di nuovi contratti a condizione che il contraente disponga di altra valida copertura assicurativa) - di una circostanza accadutagli ma, ritenendola non foriera di una futura richiesta risarcitoria, decida di non denunciarla all’assicurazione.

In buona sostanza, l’utilizzo della c.d. continuous cover clause ha la finalità di garantire - in caso di un nuovo contratto con la medesima compagnia - che siano comunque coperti quei sinistri che possano sorgere in corso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note all’assicurato al momento della stipula di ogni nuovo contratto annuale.

Tuttavia, le compagnie di assicurazione potranno prevedere che l’operatività della continuous cover non sia assoluta, bensì subordinata al verificarsi di condizioni ben precise. Ed è proprio su tali condizioni, diverse da polizza a polizza, che è opportuno soffermarsi.

In un recente caso affrontato innanzi al Tribunale di Napoli, il giudice del merito ha accolto le posizioni della compagnia la quale eccepiva la limitazione della continuous cover, atteso che nella polizza precedente il rischio oggetto di causa non rientrava nella copertura (nella fattispecie, si trattava di una responsabilità di uno studio professionale di ingegneria per un fenomeno di contaminazione - escluso per l’appunto dalla precedente polizza – e occorso in relazione alla propria attività).

Evitare omissioni in sede di polizza

La ratio di tale condizione risiede nell’evitare che la mancata segnalazione possa ricondursi al fatto che, nel caso in cui la circostanza fosse stata denunciata a tempo debito, non sarebbe rientrata nella copertura della polizza (vigente all’epoca) o comunque sarebbe stata soggetta a caratteristiche di copertura meno performanti, lasciando dunque ad una mera scelta opportunistica dell’assicurato la decisione di stipulare una nuova polizza.

Dunque, le compagnie di assicurazione ben potrebbero prevedere che la clausola di cui si discuta sia operativa solo nel caso in cui la richiesta di risarcimento scaturita dalla circostanza non segnalata rientri nella copertura prevista sia dalla polizza in corso al momento dell’apertura del sinistro, sia dalla polizza che era in essere nel momento in cui l’assicurato ha avuto effettiva conoscenza della circostanza stessa. O, ancora, può essere previsto il seguente wording: che la richiesta rientri sia nella copertura prevista da questa polizza che nella copertura, ora cessata e priva di effetto, prevista dalla polizza sulla quale le predette situazioni e circostanze avrebbero dovuto essere denunciate oppure può essere previsto che si applichino le caratteristiche di copertura più restrittive tra le due suddette polizze.

Indennizzo ridotto, in caso di pregiudizio

Le compagnie, inoltre, potrebbero riservarsi la facoltà di ridurre il risarcimento dovuto ai termini di polizza in proporzione ad eventuali pregiudizi ad essi arrecati dalla mancata comunicazione da parte dell’assicurato, prima della decorrenza della (presente) polizza, dei fatti o delle circostanze che danno adito al Sinistro.

Le condizioni di operatività fin qui evidenziate sono fondamentalmente rivolte a contenere possibili intenti dolosi da parte dell’assicurato e sono, quindi, da considerarsi più che legittime da parte delle compagnie. Pur sempre nel rispetto, comunque, dei criteri di trasparenza e chiarezza nonché degli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente.


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