Quando è tempo di disdire
Il tacito rinnovo, se non approvato in modo specifico dal contraente, è inefficace. Lo ribadisce la Suprema Corte, indicando le giuste tempistiche
23/12/2016
Il tacito rinnovo, se non approvato in modo specifico dal contraente, è inefficace. Lo ribadisce la Suprema Corte, indicando le giuste tempistiche
Fra le categorie di clausole considerate vessatorie, descritte sia dal Codice del consumo che dal Codice civile, rientrano anche quelle che stabiliscono “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (art. 33 comma 2, lett. i Cod. cons.).
Con la recente sentenza n. 20402/2015, la Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale, ricordando che le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte, sono da considerarsi prive di efficacia, ex art. 1341 comma 2 c.c., qualora non siano approvate, per iscritto in modo specifico, dal contraente aderente (cfr. Cass. n. 11734/2004).
Nel caso di specie, la Suprema Corte era stata a chiamata a decidere del rinnovo automatico (o tacito) di un contratto di fornitura fra due privati. Caratteristica fondante del contratto di fornitura, così come per numerosissime altre categorie di contratti, è quella di operare per lunghi intervalli di tempo prestabiliti fra le parti.
Il rinnovo è automatico, se previsto dal contratto
Anche con riguardo ai prodotti assicurativi, elemento necessario della operatività della polizza è che questa copra per i rischi assicurati, un determinato intervallo di tempo. Nel caso di specie, le compagnie assicurative generalmente prevedono rinnovi automatici del contratto, secondo lo schema del bail-out, per il quale sarà onere del contraente provvedere ad inviare una disdetta alla compagnia entro un dato periodo di tempo anteriore al rinnovo automatico, per interrompere il rapporto con la compagnia. Il tutto sulla base di una clausola di tacito rinnovo inserita nel contratto stipulato.
Molte compagnie, però, a volte possono tendere ad apporre clausole di rinnovo automatico sulla base di tempi eccessivamente lunghi che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, finirebbero per danneggiare il consumatore e per porsi, quindi, in contrasto con il già citato articolo 33 Cod. cons.
Benché rispetto all’ambito assicurativo la giurisprudenza pubblicata risulti ormai risalente addirittura ad una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2002, appare evidente dalla sentenza sopracitata che la lettura delle norme in esame, a prescindere dallo schema contrattuale nelle quale siano inserite, resta invariata. Appurato quanto appena affermato, rispetto alla necessità di considerare tempistiche congrue per l’attivazione della clausola da rinnovo automatico, possiamo far riferimento al dettame della stessa giurisprudenza che, caso per caso, ha indicato il giusto periodo di tempo.
I termini per i contratti annuali o pluriennali
Anche se non è possibile fare una valutazione astratta valida per ogni contratto, per non incappare in una pronuncia avversa che dichiari la clausola in esame vessatoria e quindi nulla, occorre tener presente che la tendenza pluriennale delle corti di merito e della Cassazione è quella di considerare congrui, come limite per la disdetta, i termini di 60 e 90 giorni anteriori al rinnovo dei contratti annuali, mentre varia, caso per caso, con riguardo ai contratti operanti a livello pluriennale.
In conclusione, oltre che al problema temporale, bisogna sempre aver ben presenti le disposizioni dell’art. 1341 c.c., prevedendo la precisa conoscibilità e sottoscrizione da parte del contraente, a pena di nullità della clausola.
Fra le categorie di clausole considerate vessatorie, descritte sia dal Codice del consumo che dal Codice civile, rientrano anche quelle che stabiliscono “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione” (art. 33 comma 2, lett. i Cod. cons.).
Con la recente sentenza n. 20402/2015, la Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale, ricordando che le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte, sono da considerarsi prive di efficacia, ex art. 1341 comma 2 c.c., qualora non siano approvate, per iscritto in modo specifico, dal contraente aderente (cfr. Cass. n. 11734/2004).
Nel caso di specie, la Suprema Corte era stata a chiamata a decidere del rinnovo automatico (o tacito) di un contratto di fornitura fra due privati. Caratteristica fondante del contratto di fornitura, così come per numerosissime altre categorie di contratti, è quella di operare per lunghi intervalli di tempo prestabiliti fra le parti.
Il rinnovo è automatico, se previsto dal contratto
Anche con riguardo ai prodotti assicurativi, elemento necessario della operatività della polizza è che questa copra per i rischi assicurati, un determinato intervallo di tempo. Nel caso di specie, le compagnie assicurative generalmente prevedono rinnovi automatici del contratto, secondo lo schema del bail-out, per il quale sarà onere del contraente provvedere ad inviare una disdetta alla compagnia entro un dato periodo di tempo anteriore al rinnovo automatico, per interrompere il rapporto con la compagnia. Il tutto sulla base di una clausola di tacito rinnovo inserita nel contratto stipulato.
Molte compagnie, però, a volte possono tendere ad apporre clausole di rinnovo automatico sulla base di tempi eccessivamente lunghi che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, finirebbero per danneggiare il consumatore e per porsi, quindi, in contrasto con il già citato articolo 33 Cod. cons.
Benché rispetto all’ambito assicurativo la giurisprudenza pubblicata risulti ormai risalente addirittura ad una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2002, appare evidente dalla sentenza sopracitata che la lettura delle norme in esame, a prescindere dallo schema contrattuale nelle quale siano inserite, resta invariata. Appurato quanto appena affermato, rispetto alla necessità di considerare tempistiche congrue per l’attivazione della clausola da rinnovo automatico, possiamo far riferimento al dettame della stessa giurisprudenza che, caso per caso, ha indicato il giusto periodo di tempo.
I termini per i contratti annuali o pluriennali
Anche se non è possibile fare una valutazione astratta valida per ogni contratto, per non incappare in una pronuncia avversa che dichiari la clausola in esame vessatoria e quindi nulla, occorre tener presente che la tendenza pluriennale delle corti di merito e della Cassazione è quella di considerare congrui, come limite per la disdetta, i termini di 60 e 90 giorni anteriori al rinnovo dei contratti annuali, mentre varia, caso per caso, con riguardo ai contratti operanti a livello pluriennale.
In conclusione, oltre che al problema temporale, bisogna sempre aver ben presenti le disposizioni dell’art. 1341 c.c., prevedendo la precisa conoscibilità e sottoscrizione da parte del contraente, a pena di nullità della clausola.
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