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Le prospettive della sanità tra ddl Concorrenza e Rc medica

Pur con le positive intenzioni della legge 24, permangono difficoltà nella definizione dei modelli previsionali di stima dei costi di una polizza per la copertura sanitaria delle strutture. La stessa Gelli e il decreto da poco approvato aprono però la strada alla sostenibilità economica del sistema sanitario italiano

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Sono state ampiamente commentate alcune novità che verranno introdotte dal ddl Concorrenza (nel seguito ddl) quando verrà finalmente convertito in legge. E, di contro, della scarsa enfasi è stata data alle ricadute del combinato legge Gelli e del ddl in ambito Rc sanitaria.
È fatto noto che l’obbligatorietà di assicurazione delle strutture sanitarie, sancita dall’art. 10 della legge Gelli, si inserisce in un contesto di difficoltà applicativa. Una componente di tale difficoltà è riconducibile tanto all’insufficienza e inadeguatezza dei dati statistici, che le compagnie di assicurazione possono utilizzare per la quantificazione della probabilità di accadimento dell’evento assicurato (c.d. frequency del rischio), quanto alla sostanziale impossibilità di definire modelli matematici robusti previsionali dell’importo dei sinistri (c.d. severity del rischio).
Avendo recentemente analizzato il tema connesso all’indisponibilità di dati statistici per la valutazione della frequency, il presente articolo si focalizzerà sulle problematiche connesse ai modelli previsionali di stima dell’importo dei sinistri Rc sanitaria.

La variabile incidenza del danno

La questione di fondo nasce dalla difficoltà di proporre una quantificazione oggettiva e oggettivabile di un danno che consiste nella lesione di un bene della vita che non può essere oggetto di quantificazione economica come, appunto, il venire meno dell’integrità fisica, o comunque un danno connesso alla salute fisica e/o psichica di un paziente danneggiato. Oltre alle difficoltà derivanti dall’evidente complessità di tradurre in denaro il bene dell’integrità fisica e psichica di un individuo, un ulteriore elemento di complessità è dato dalle specificità del singolo sinistro per cui il medesimo danno può avere ripercussioni di diversa portata a seconda del contesto in cui si inquadra. In linea di principio, sarebbe pertanto necessario, caso per caso, effettuare in primis un’analisi del contesto in cui si verifica il sinistro (i.e. condizione lavorativa, sociale, familiare, etc  del soggetto danneggiato) per derivare le implicazioni del danno in termini di risarcimento effettivo. Tale approccio trova però difficoltà applicative introducendo una significativa componente soggettiva nella patrimonializzazione del danno con evidenti distorsioni sistemiche.

Le Tabelle unico punto fermo
Tutto ciò premesso, è utile richiamare lo stato dell’arte sul tema. Allo stato attuale, per la quantificazione del danno non patrimoniale della Rc sanitaria vengono utilizzate le tabelle normative di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, che erano inizialmente destinate a essere applicate nel solo campo dei sinistri stradali, e che sono state estese al settore della responsabilità dell’esercente di professioni sanitarie dall’art. 3 della c.d. legge Balduzzi.
In buona sostanza, la richiamata legge Balduzzi propone una tabella di trascodifica standard del danno non patrimoniale. Una tabella, cioè, che crea una corrispondenza tra danni non patrimoniali e loro quantificazione economica in funzione di alcuni parametri quali l’età del danneggiato e il livello di pregiudizio dell’integrità fisica. Inoltre, per recepire le specificità di contesto, si lascia al giudice la possibilità di procedere alla quantificazione effettiva del risarcimento dovuto secondo principi di equità. Principio di equità che, evidentemente, non può che essere soggettivo. Tale approccio viene confermato dall’art. 7 della legge Gelli.

Le variabili della componente soggettiva
Prescindendo da considerazioni di carattere squisitamente giuridico, rileva in questo ambito dare evidenza a due aspetti connessi all’approccio sopra indicato: in primis, l’esborso complessivo derivante da ogni sinistro di medical malpractice è la somma dell’importo netto che verrà corrisposto al danneggiato e degli oneri di gestione della pratica di sinistro, ivi incluse le spese legali. È evidente che la presenza di una componente soggettiva nella quantificazione del danno ha un impatto negativo, allungando i tempi di chiusura del sinistro e quindi amplificandone i costi. Ciò porta inoltre a una doppia aleatorietà dell’importo, che deve essere oggetto di modellazione previsionale per la valutazione del premio assicurativo: l’una legata all’ammontare del risarcimento netto al danneggiato, e l’altra legata alle spese di gestione, spesso tutt’altro che trascurabili.
Il secondo aspetto è connesso all’assorbibilità o meno del danno morale, del danno esistenziale o di altri eventuali danni non patrimoniali nel danno biologico. La possibilità di personalizzare l’importo complessivo di danno derivante da errore medico, includendo componenti indirettamente connesse al pregiudizio di tipo fisico, porta evidentemente con sé elementi ancor più rilevanti di soggettività del giudice o comunque del soggetto che effettua la valutazione. Di nuovo, tale considerazione aumenta la difficoltà di previsione degli impegni effettivi che una compagnia di assicurazione assume con un contratto di Rc sanitaria.

Ridurre a parametri certi
Il sopra richiamato ddl intende intervenire in modo significativo sulle sopra citate fonti di aleatorietà nella quantificazione del danno derivante da medical malpractice. L’art 8 del ddl riforma infatti gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private prevedendo in estrema sintesi: l’adozione di una tabella unica sul territorio nazionale per la quantificazione del danno, che il sistema di valutazione previsto dal Codice delle assicurazioni private assuma una portata onnicomprensiva nei confronti di tutte le ripercussioni non patrimoniali correlate alla lesione alla salute, e circoscrive entro ambiti prefissati la personalizzazione soggettiva del risarcimento effettuata secondo principi di equità.
Tale proposta avrà impatti su entrambe le componenti del costo di un sinistro di medical malpractice. Da un lato, è evidente che la calmierazione della componente soggettiva di quantificazione del danno permetterà, alle compagnie di assicurazione e alle strutture sanitarie che decideranno di adottare le “analoghe misure” previste dalla Legge Gelli, l’identificazione di scenari attendibili, sia di tipo best estimate che di tipo worst case, per la quantificazione del risarcimento netto alla parte danneggiata. Inoltre, la riduzione della soggettività di valutazione dovrebbe portare ad una verosimile riduzione dei tempi di gestione e chiusura di una pratica di sinistro e, conseguentemente, dei costi connessi nonché della aleatorietà di valutazione dei costi stessi.
In conclusione, tanto la legge Gelli quanto il ddl affrontano in concreto problematiche estremamente complesse di un sistema sanitario diversificato a livello regionale e con la necessità di trovare una risposta unitaria a situazioni eterogenee. La legge Gelli e il ddl non sono l’unica risposta che si sarebbe potuta trovare alle tante criticità del sistema sanitario italiano, e non sorprende che le novità normative siano tanto dibattute. È però un fatto che il combinato dei due provvedimenti normativi ha tracciato la strada di un percorso che dovrà portare al miglioramento del sistema sanitario italiano tanto da un punto di vista di sicurezza delle cure, quanto di sostenibilità economica e, non da ultimo, di efficienza di servizio con beneficio di tutti.

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