Il determinante ritardo del telegramma
Il disservizio può nascondere altre insidie giuridiche se il danno patito dal soggetto va oltre la sola responsabilità contrattuale, e include una perdita di opportunità, e di denaro, per il danneggiato
17/07/2017
Una interessante sentenza resa dal tribunale di Salerno (n.1251 del 12.3.2017, GU dott. Taraschi) ci porta a parlare della possibile responsabilità di un servizio pubblico (quello demandato alle Poste Italiane) in ordine al mancato o ritardato recapito di una comunicazione, quando tale messaggio costituisca un elemento determinante per il destinatario, al fine di ottenere un beneficio anche di natura economica.
Il caso nasce dalla citazione in giudizio, appunto, delle Poste Italiane da parte di un cittadino che lamentava il fatto di essere stato destinatario di un telegramma con il quale lo stesso era stato convocato per il conferimento di un incarico come assistente amministrativo a tempo determinato presso un istituto tecnico, con l’invito a dare conferma dell’eventuale accettazione entro le ore 12 di un giorno antecedente alla ricezione del telegramma stesso.
Una lentezza che fa perdere il lavoro
Intenzionato ad accettare, l’attore aveva, nel medesimo giorno di ricezione del telegramma, comunicato via fax al predetto istituto la propria disponibilità, apprendendo tuttavia che, nel frattempo, in mancanza di tempestiva risposta, l’incarico era stato conferito ad altro supplente, collocato nella graduatoria degli aspiranti in posizione successiva alla sua.
Avendo appreso che il ritardo nella consegna del telegramma era dovuto a un disservizio tecnico di Poste Italiane, il candidato citava in servizio l’ente, lamentando un danno emergente e un lucro cessante, quantificato in 2.500 euro.
La domanda veniva accolta in prima istanza dal giudice di pace di Eboli e approdava quindi nel giudizio di gravame proposto dall’ente condannato avanti al tribunale di Salerno.
Oltre la responsabilità contrattuale
Nel confermare integralmente la sentenza di condanna delle Poste Italiane nel caso di specie, il tribunale rammenta che la responsabilità contrattuale del gestore del servizio postale non esclude una sua concorrente responsabilità aquiliana per il disservizio postale di cui sia stato vittima il destinatario della corrispondenza, qualora l’omessa (o tardiva) consegna di quest’ultima abbia causato non solo il danno consistente nello smarrimento o nel tardivo recapito del prodotto postale, ristorabile con un semplice indennizzo forfettario, ai sensi del D.M. 26/02/04, ma anche un ulteriore danno che consegua alla violazione del generale principio del neminem laedere.
La lesione di una posizione soggettiva viene infatti tutelata dall’ordinamento giuridico con autonomia rispetto al rapporto contrattuale inerente al servizio postale in quanto tale, come nel caso del cosiddetto danno da perdita di chance, che costituisce una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, tutelabile anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Non può, cioè, negarsi all’utente l’accesso a una tutela aquiliana nei confronti delle Poste qualora detta tutela venga invocata non già in base alla lesione dell’interesse alla puntualità nella consegna della posta (interesse di per sé inerente al rapporto contrattuale e perciò tutelabile solamente attraverso la responsabilità contrattuale) ma in base alla violazione di un’autonoma posizione soggettiva che risulti estranea al contratto e che sia idonea a configurare un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
È certa l’occasione mancata
Nel caso di specie, il tardivo recapito del telegramma ha certamente comportato la lesione di un’autonoma posizione soggettiva (possibilità di lavorare per un tempo determinato), in termini sia di danno emergente (mancato riconoscimento del punteggio per il servizio scolastico eventualmente prestato), sia di lucro cessante (perdita di stipendio, di contributi previdenziali, di indennità di fine rapporto).
Il danno in argomento, infatti, deve essere inquadrato nella più ampia categoria della così detta perdita di chance, la quale rappresenta una voce di creazione giurisprudenziale attraverso la quale viene fornito riscontro risarcitorio alla compromissione che la vittima (di un illecito, ovvero di un inadempimento) patisce, in quanto abbia visto svanire la possibilità di conseguire un certo risultato utile. Il pregiudizio, in questo caso, non corrisponde al mancato conseguimento di tale vantaggio, non essendo lo stesso ravvisabile con certezza, in quanto dipendente da un’alea legata alla sorte e/o al comportamento di terzi. A essere prospettata, in questo caso, è, invece, una tutela di carattere risarcitorio a fronte della compromissione delle opportunità che la vittima aveva di conseguire quel determinato vantaggio.
L’avere perso la possibilità concreta del beneficio economico, pari alla retribuzione promessa, a causa del certo disservizio dell’ente preposto alla consegna del telegramma, dunque, costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno da illecito aquiliano legato a un inadempimento contrattuale rispetto all’obbligo proprio, e tipico, della funzione esercitata dal concessionario del servizio nazionale.
Il caso nasce dalla citazione in giudizio, appunto, delle Poste Italiane da parte di un cittadino che lamentava il fatto di essere stato destinatario di un telegramma con il quale lo stesso era stato convocato per il conferimento di un incarico come assistente amministrativo a tempo determinato presso un istituto tecnico, con l’invito a dare conferma dell’eventuale accettazione entro le ore 12 di un giorno antecedente alla ricezione del telegramma stesso.
Una lentezza che fa perdere il lavoro
Intenzionato ad accettare, l’attore aveva, nel medesimo giorno di ricezione del telegramma, comunicato via fax al predetto istituto la propria disponibilità, apprendendo tuttavia che, nel frattempo, in mancanza di tempestiva risposta, l’incarico era stato conferito ad altro supplente, collocato nella graduatoria degli aspiranti in posizione successiva alla sua.
Avendo appreso che il ritardo nella consegna del telegramma era dovuto a un disservizio tecnico di Poste Italiane, il candidato citava in servizio l’ente, lamentando un danno emergente e un lucro cessante, quantificato in 2.500 euro.
La domanda veniva accolta in prima istanza dal giudice di pace di Eboli e approdava quindi nel giudizio di gravame proposto dall’ente condannato avanti al tribunale di Salerno.
Oltre la responsabilità contrattuale
Nel confermare integralmente la sentenza di condanna delle Poste Italiane nel caso di specie, il tribunale rammenta che la responsabilità contrattuale del gestore del servizio postale non esclude una sua concorrente responsabilità aquiliana per il disservizio postale di cui sia stato vittima il destinatario della corrispondenza, qualora l’omessa (o tardiva) consegna di quest’ultima abbia causato non solo il danno consistente nello smarrimento o nel tardivo recapito del prodotto postale, ristorabile con un semplice indennizzo forfettario, ai sensi del D.M. 26/02/04, ma anche un ulteriore danno che consegua alla violazione del generale principio del neminem laedere.
La lesione di una posizione soggettiva viene infatti tutelata dall’ordinamento giuridico con autonomia rispetto al rapporto contrattuale inerente al servizio postale in quanto tale, come nel caso del cosiddetto danno da perdita di chance, che costituisce una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, tutelabile anche ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Non può, cioè, negarsi all’utente l’accesso a una tutela aquiliana nei confronti delle Poste qualora detta tutela venga invocata non già in base alla lesione dell’interesse alla puntualità nella consegna della posta (interesse di per sé inerente al rapporto contrattuale e perciò tutelabile solamente attraverso la responsabilità contrattuale) ma in base alla violazione di un’autonoma posizione soggettiva che risulti estranea al contratto e che sia idonea a configurare un danno ingiusto ex art. 2043 c.c.
È certa l’occasione mancata
Nel caso di specie, il tardivo recapito del telegramma ha certamente comportato la lesione di un’autonoma posizione soggettiva (possibilità di lavorare per un tempo determinato), in termini sia di danno emergente (mancato riconoscimento del punteggio per il servizio scolastico eventualmente prestato), sia di lucro cessante (perdita di stipendio, di contributi previdenziali, di indennità di fine rapporto).
Il danno in argomento, infatti, deve essere inquadrato nella più ampia categoria della così detta perdita di chance, la quale rappresenta una voce di creazione giurisprudenziale attraverso la quale viene fornito riscontro risarcitorio alla compromissione che la vittima (di un illecito, ovvero di un inadempimento) patisce, in quanto abbia visto svanire la possibilità di conseguire un certo risultato utile. Il pregiudizio, in questo caso, non corrisponde al mancato conseguimento di tale vantaggio, non essendo lo stesso ravvisabile con certezza, in quanto dipendente da un’alea legata alla sorte e/o al comportamento di terzi. A essere prospettata, in questo caso, è, invece, una tutela di carattere risarcitorio a fronte della compromissione delle opportunità che la vittima aveva di conseguire quel determinato vantaggio.
L’avere perso la possibilità concreta del beneficio economico, pari alla retribuzione promessa, a causa del certo disservizio dell’ente preposto alla consegna del telegramma, dunque, costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno da illecito aquiliano legato a un inadempimento contrattuale rispetto all’obbligo proprio, e tipico, della funzione esercitata dal concessionario del servizio nazionale.
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