Falsi allarmi dal ddl concorrenza: torna il tacito rinnovo nella Rc auto?
Gli avvocati Maurizio Hazan e Silvia Camassa mettono il punto sulla querelle (soprattutto mediatica) nata intorno all’equivoco sulla norma modificata alla Camera: ma per le compagnie rischia comunque di essere una limitazione
17/07/2017
The long and winding road: questo il titolo, preso in prestito da una (splendida) canzone dei Beatles, di cui il ddl Concorrenza dovrebbe, ormai, fregiarsi.
Quando pareva sul punto di esser licenziato, ecco che il disegno di legge, che già da anni rimbalza inquieto tra Camera e Senato, ha incontrato un nuovo e inaspettato incaglio. Ci riferiamo all’emendamento, approvato il 20 giugno, che ha cancellato una delle più importanti novità contenute nella versione precedente del testo: cioè alla lettera a) del comma 25 dell’articolo 12, che imponeva per tutte le polizze del ramo danni il divieto di rinnovo tacito. Divieto originariamente stabilito, per la sola assicurazione della Rc auto, dall’articolo 170 bis del Codice delle assicurazioni.
Ebbene, tale ultimo intervento ha dato l’abbrivio a una serie di allarmi, molti dei quali alimentati in tono quasi scandalistico da varie testate giornalistiche e radiotelevisive, tutte pronte a segnalare il passo indietro che il ddl Concorrenza, in barba al suo nome, avrebbe compiuto anche nel settore della Rc auto, obnubilando il divieto introdotto dal decreto legge 179 del 2012, proprio attraverso l’introduzione del citato articolo 170 bis.
Non è abrogato il 170 bis
Così, in forza di un incontrollato tam tam mediatico, si è andata diffondendo la convinzione che il ddl Concorrenza (se e quando approvato) non soltanto non avrebbe più espresso il divieto generale di rinnovo tacito nel comparto danni, ma avrebbe addirittura consentito la sua reintroduzione nel settore dell’assicurazione automobilistica obbligatoria. Si tratta, ci pare, di una crassa inesattezza.
L’emendamento in oggetto, per quel che è dato comprendere consultando il sito ufficiale della Camera dei deputati, non abroga affatto l’articolo 170, bis ma si limita a eliminare una delle due previsioni aggiuntive che il ddl Concorrenza aveva inserito in calce a quella norma. Esce di scena la lettera a) del comma 25 dell’articolo 12, secondo cui: “01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente”.
Nella sua versione attuale, il disegno di legge finirebbe, così, per riformare la sola disciplina della Rc auto, non certo eliminando il divieto di rinnovo, ma anzi estendendolo automaticamente a tutte le coperture ancillari (del tipo Cvt) sovente vendute unitamente alla garanzia di responsabilità.
Tale estensione verrebbe, per la precisione, disciplinata dalla lettera b) del menzionato articolo 25, che aggiungerebbe all’articolo 170 bis il seguente comma 1-bis: “La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.
Il passo indietro non riguarda l’Rca
La formulazione di tale norma desta, peraltro, qualche perplessità, nella parte in cui immagina il caso, per la verità poco frequente, in cui la garanzia simultanea del rischio di responsabilità e dei rischi accessori sia offerta non attraverso un contratto unitario, ma mediante la stipula contestuale di due contratti diversi.
Il che potrebbe financo significare il divieto di stipula contestuale, da parte di un medesimo intermediario, di una polizza Rca (di anno o anno più frazione) e di una polizza Cvt poliennale, anche se facenti capo a imprese assicurative diverse (e dunque nell’ambito di soluzioni di garanzie niente affatto collegate e, anzi, tra loro indipendenti). Preclusione, tale ultima, la cui rigidità non sembra assistita da sicure e apprezzabili finalità concorrenziali, finendo per restringere, anziché allargare, il gioco competitivo tra player e impedendo il reperimento di soluzioni componibili di potenziale miglior interesse per l’assicurato.
Al netto di quanto sopra, e per tornare al tema di partenza, ci preme comunque ribadire che il passo indietro compiuto dal ddl Concorrenza non riguarda la Rc auto ma le altre garanzie danni.
Per queste ultime rimane, dunque, perfettamente operante il regime dettato dall’articolo 1899 del Codice civile, che non esclude e anzi sancisce espressamente la possibilità di prorogare tacitamente il contratto. Secondo tale disposizione: “(…) il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni”.
Il calo dei premi ha comunque altre ragioni
Le voci di sdegno alzatesi all’indomani dell’emendamento (a stigmatizzare il favore corporativo che tale intervento avrebbe reso alle compagnie della Rc auto) risultano così per lo più mal indirizzate.
In termini generali, peraltro, ci permettiamo di osservare come il generale divieto di tacito rinnovo non avrebbe probabilmente portato agli assicurati e ai consumatori soltanto benefici: a una maggior libertà di orientare le proprie scelte d’acquisto avrebbe fatto da contraltare l’impossibilità di poter contare (se non nell’ambito di polizze addirittura poliennali) sulla garanzia di continuità nel tempo delle soluzioni di copertura inizialmente prescelte. Il che non è sempre, né necessariamente, un bene.
E anche nella Rc auto non crediamo che il tanto agognato ribasso dei costi dei premi assicurativi sia da ascriversi (solo) al divieto di tacito rinnovo. I fattori decisivi, in questi ultimi anni, sono stati probabilmente altri, come ad esempio le nuove regole in tema di valutazione medico-legale delle lesioni micropermanenti, che hanno inciso sensibilmente sul rapporto sinistri/premi di assicurazione.
Ma questa è una storia diversa.
Quando pareva sul punto di esser licenziato, ecco che il disegno di legge, che già da anni rimbalza inquieto tra Camera e Senato, ha incontrato un nuovo e inaspettato incaglio. Ci riferiamo all’emendamento, approvato il 20 giugno, che ha cancellato una delle più importanti novità contenute nella versione precedente del testo: cioè alla lettera a) del comma 25 dell’articolo 12, che imponeva per tutte le polizze del ramo danni il divieto di rinnovo tacito. Divieto originariamente stabilito, per la sola assicurazione della Rc auto, dall’articolo 170 bis del Codice delle assicurazioni.
Ebbene, tale ultimo intervento ha dato l’abbrivio a una serie di allarmi, molti dei quali alimentati in tono quasi scandalistico da varie testate giornalistiche e radiotelevisive, tutte pronte a segnalare il passo indietro che il ddl Concorrenza, in barba al suo nome, avrebbe compiuto anche nel settore della Rc auto, obnubilando il divieto introdotto dal decreto legge 179 del 2012, proprio attraverso l’introduzione del citato articolo 170 bis.
Non è abrogato il 170 bis
Così, in forza di un incontrollato tam tam mediatico, si è andata diffondendo la convinzione che il ddl Concorrenza (se e quando approvato) non soltanto non avrebbe più espresso il divieto generale di rinnovo tacito nel comparto danni, ma avrebbe addirittura consentito la sua reintroduzione nel settore dell’assicurazione automobilistica obbligatoria. Si tratta, ci pare, di una crassa inesattezza.
L’emendamento in oggetto, per quel che è dato comprendere consultando il sito ufficiale della Camera dei deputati, non abroga affatto l’articolo 170, bis ma si limita a eliminare una delle due previsioni aggiuntive che il ddl Concorrenza aveva inserito in calce a quella norma. Esce di scena la lettera a) del comma 25 dell’articolo 12, secondo cui: “01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente”.
Nella sua versione attuale, il disegno di legge finirebbe, così, per riformare la sola disciplina della Rc auto, non certo eliminando il divieto di rinnovo, ma anzi estendendolo automaticamente a tutte le coperture ancillari (del tipo Cvt) sovente vendute unitamente alla garanzia di responsabilità.
Tale estensione verrebbe, per la precisione, disciplinata dalla lettera b) del menzionato articolo 25, che aggiungerebbe all’articolo 170 bis il seguente comma 1-bis: “La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.
Il passo indietro non riguarda l’Rca
La formulazione di tale norma desta, peraltro, qualche perplessità, nella parte in cui immagina il caso, per la verità poco frequente, in cui la garanzia simultanea del rischio di responsabilità e dei rischi accessori sia offerta non attraverso un contratto unitario, ma mediante la stipula contestuale di due contratti diversi.
Il che potrebbe financo significare il divieto di stipula contestuale, da parte di un medesimo intermediario, di una polizza Rca (di anno o anno più frazione) e di una polizza Cvt poliennale, anche se facenti capo a imprese assicurative diverse (e dunque nell’ambito di soluzioni di garanzie niente affatto collegate e, anzi, tra loro indipendenti). Preclusione, tale ultima, la cui rigidità non sembra assistita da sicure e apprezzabili finalità concorrenziali, finendo per restringere, anziché allargare, il gioco competitivo tra player e impedendo il reperimento di soluzioni componibili di potenziale miglior interesse per l’assicurato.
Al netto di quanto sopra, e per tornare al tema di partenza, ci preme comunque ribadire che il passo indietro compiuto dal ddl Concorrenza non riguarda la Rc auto ma le altre garanzie danni.
Per queste ultime rimane, dunque, perfettamente operante il regime dettato dall’articolo 1899 del Codice civile, che non esclude e anzi sancisce espressamente la possibilità di prorogare tacitamente il contratto. Secondo tale disposizione: “(…) il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni”.
Il calo dei premi ha comunque altre ragioni
Le voci di sdegno alzatesi all’indomani dell’emendamento (a stigmatizzare il favore corporativo che tale intervento avrebbe reso alle compagnie della Rc auto) risultano così per lo più mal indirizzate.
In termini generali, peraltro, ci permettiamo di osservare come il generale divieto di tacito rinnovo non avrebbe probabilmente portato agli assicurati e ai consumatori soltanto benefici: a una maggior libertà di orientare le proprie scelte d’acquisto avrebbe fatto da contraltare l’impossibilità di poter contare (se non nell’ambito di polizze addirittura poliennali) sulla garanzia di continuità nel tempo delle soluzioni di copertura inizialmente prescelte. Il che non è sempre, né necessariamente, un bene.
E anche nella Rc auto non crediamo che il tanto agognato ribasso dei costi dei premi assicurativi sia da ascriversi (solo) al divieto di tacito rinnovo. I fattori decisivi, in questi ultimi anni, sono stati probabilmente altri, come ad esempio le nuove regole in tema di valutazione medico-legale delle lesioni micropermanenti, che hanno inciso sensibilmente sul rapporto sinistri/premi di assicurazione.
Ma questa è una storia diversa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥