Innovazioni nell’assicurazione obbligatoria per la Rca
Prima parte - Pubblichiamo il primo di quattro approfondimenti sui regolamenti e sui provvedimenti dell’Ivass 2018 sui temi degli sconti obbligatori, dell’attestato di rischio dinamico e del nuovo regime bonus-malus
12/07/2018
Nei mesi di marzo e aprile 2018 l’Ivass ha pubblicato un Regolamento (n. 37/2018) e due provvedimenti (n. 71 e 72 / 2018) che hanno introdotto una serie di innovazioni molto rilevanti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica.
Partiamo con l’esaminare il regolamento Ivass n. 37 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10.04.2018) che contiene i criteri e le modalità di determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori previsti dall’art. 132 ter del Codice delle assicurazioni (articolo introdotto dalla legge Concorrenza n. 124/2018).
Le compagnie di assicurazione operanti nel settore della responsabilità civile automobilistica (italiane o con sede legale in uno stato terzo ma con sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana o comunque con sede legale in un altro stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in detto ramo), in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, dovranno applicare uno sconto obbligatorio all’assicurato-consumatore che accetti il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- lasciar ispezionare preventivamente il proprio veicolo a spese della compagnia;
- fare installare sulla propria autovettura, o comunque consentirne la presenza (se portabili), di meccanismi elettronici che ne registrino l’attività, quali la scatola nera o dispositivi equivalenti;
- fare installare sempre sulla propria autovettura dispositivi che impediscono l’avvio del motore in ipotesi di rilevazione del tasso alcolemico del conducente superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. alcolock).
Come calcolare lo sconto
L’Ivass, con questo regolamento (composto di 14 articoli, suddivisi in 4 capi, e di un allegato) ha individuato le modalità di applicazione dello sconto obbligatorio (sul premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale) nonché i criteri con cui le imprese di assicurazione dovranno calcolare questo sconto (che operativamente consisterà in una percentuale del premio).
In particolare, la percentuale di sconto dovrà risultare in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall’impresa sull’insieme dei contratti che prevedono l’installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l’ispezione preventiva del veicolo. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche, l’impresa utilizza dati e statistiche di mercato. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto “in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni”, l’Istituto ritiene che l’impresa debba applicare sconti strettamente coerenti con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli stessi. È stato specificato, poi, che le imprese di assicurazioni non potranno ridurre lo sconto facendo pagare all’assicurato i costi di installazione e gestione della scatola nera o degli altri dispositivi, che invece devono rimanere a carico dell’azienda.
Il premio agli automobilisti virtuosi
Il Regolamento, inoltre, prevede anche la quarta ipotesi di uno sconto “aggiuntivo e significativo” rispetto a quello “obbligatorio” di cui abbiamo parlato sino ad ora, e previsto dall’art. 132 ter, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni.
Tale sconto riguarda gli assicurati-consumatori virtuosi, nel senso che si tratta di persone residenti nelle province c.d. a rischio (a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato e che sono state individuate nell’allegato 1 al Regolamento), che negli ultimi quattro anni non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria sulla base dell’evidenza dell’attestato di rischio (e che quindi, nel periodo di osservazione, abbiano raggiunto nel complesso una quota di responsabilità minoritaria, non superiore al 49%), e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, la scatola nera.
L’obiettivo è evitare che questi assicurati, pur non avendo mai fatto incidenti stradali, si trovino a pagare tariffe Rc auto più alte rispetto a quelle che pagherebbero se residenti in altri regioni.
L’Ivass ha identificato, sulla base dei dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, lista che dovrà essere aggiornata almeno ogni due anni. Nell’allegato 1 al provvedimento, è contenuto l’elenco delle province a più elevata sinistrosità. Oltre a numerose città del sud Italia, come Bari, Barletta, e Benevento, spiccano anche province del nord o centro, come Genova e Bologna, e molte province della Toscana, come Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Livorno Firenze.
Anche in tale ipotesi lo sconto verrà applicato al premio di tariffa al netto delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale. In particolare, la percentuale di sconto aggiuntivo dovrà risultare in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall’Ivass nell’allegato 1 rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nel predetto allegato.
L’impresa applica tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, avuto riguardo di assicurati collocati nella medesima classe di merito ed aventi le stesse caratteristiche soggettive. Anche in questo caso, l’Istituto ritiene che la percentuale di sconto debba essere in linea con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli sconti. Lo sconto aggiuntivo ovviamente non si applicherà se l’assicurato, residente in una di queste province a rischio, paga più di un suo omologo residente in altra provincia perché ha fatto più incidenti.
Gestione delle informazioni e trasparenza
Il regolamento infine prevede a carico di tutte le imprese di assicurazione che esercitano il ramo della responsabilità civile obbligatoria un obbligo di raccogliere in via sistematica informazioni analitiche sugli sconti applicati nonché, e soprattutto, un preciso obbligo di trasparenza.
Per quanto concerne la raccolta delle informazioni, viene disciplinato l’obbligo a carico dell’impresa di raccogliere, in via sistematica, informazioni analitiche – da conservare in luoghi espressamente specificati e da trasmettere alla funzione attuariale – in ordine: a) ai contratti sui quali sono state applicate le due tipologie di sconti obbligatori; b) agli sconti praticati rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
Per ciò che riguarda invece l’obbligo di trasparenza, in caso di accettazione da parte dell’assicurato-contraente, gli sconti praticati per ciascuna delle condizioni dovranno essere indicati separatamente, in valore assoluto e in percentuale rispetto al prezzo della polizza normalmente applicato.
I compiti della funzione attuariale
Da ultimo, il Regolamento introduce anche specifici adempimenti a carico della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità. In particolare, la funzione attuariale è tenuta a: a) verificare l’impatto dei criteri e delle modalità di cui al Capo II sulla politica di sottoscrizione dell’impresa; b) valutare, in coerenza con tali criteri e modalità, l’adeguatezza dell’entità degli sconti obbligatori. Inoltre, con riferimento allo sconto aggiuntivo, verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall’impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
Detta funzione, infine, dovrà anche redigere, a ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione che illustri le attività svolte per adempiere agli obblighi sopra riportati nonché le motivazioni sottostanti alle scelte dell’impresa. Le risultanze di tali attività sono riportate all’organo amministrativo, con separata evidenza, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 272, comma 8, degli atti delegati. In capo alla funzione di verifica della conformità è posto l’obbligo di: a) verificare la corrispondenza del processo di determinazione dell’impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni regolamentari; b) valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate dall’impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a); c) conservare opportuna evidenza delle predette attività. Detta funzione partecipa all’intero processo finalizzato alla definizione degli sconti obbligatori.
Il Regolamento Ivass, peraltro, entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione in G.U., e quindi le compagnie avranno tempo fino al 10 luglio per prepararsi agli adempimenti prescritti dalla normativa e a definire così gli sconti significativi da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle sopra riportate condizioni.
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