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Nuova concretezza per la Idd

Il prossimo primo ottobre entrerà in vigore il nuovo regolamento Ivass n.40, approvato nell’imminenza della pausa estiva, che rivede alcuni punti dei precedenti regolamenti dell’Istituto di vigilanza e prende atto del d.lgs. 68/2018 con il quale è stata recepita la direttiva Ue sulla distribuzione

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In data 2 agosto 2018 l’Ivass ha emanato tre regolamenti in materia di intermediazione assicurativa.
In ordine cronologico, il n.39 si occupa della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private (Cap); il n.40, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX del Codice delle assicurazioni private; il n.41, che introduce disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi sempre del Codice delle assicurazioni private.
Il regolamento n.40 del 2 agosto 2018 integra e modifica la precedente normativa secondaria (Reg. Isvap n. 5/2006 e n. 34/2010) e fa seguito alla direttiva Ue n.97/2016 – Insurance distribution directive (Idd) – che ha trovato recepimento nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n.68 del 21 maggio 2018 il quale ha apportato importanti modifiche al Cap.
Il Regolamento n.40 in esame ha come finalità quella di disciplinare in modo unitario l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, di cui all’art. 106 Cap, così come modificato dal decreto di recepimento, che non si riferisce più dunque alla sola attività di intermediazione, estendendo la disciplina all’attività di distribuzione, adeguandosi in tal modo alle nuove esigenze di modernizzazione del mercato.
Come emerge dalla lettura della relazione dell’Ivass al Regolamento in commento, il contenuto dello stesso è sintetizzabile distinguendo quattro macro-aree:

  • requisiti di accesso e di esercizio dell’attività di distribuzione;
  • formazione e aggiornamento professionale;
  • regole di comportamento e di informativa precontrattuale;
  • promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Nuove definizioni, più ampie
Passando a esaminare le più rilevanti novità introdotte dal regolamento n.40 del 2 agosto 2018, all’articolo 2 (definizioni), richiamate le modifiche apportate al Cap dalla citata normativa (d.lgs. 21.5.2018 n.68), vengono individuate le definizioni di aderente (soggetto che decide liberamente di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo e pagando in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il premio); la nuova definizione di intermediario (art. 2, comma 1, lett. aa) che viene indicato come “qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio (figura introdotta dal d.lgs. 21/5/2018 n.68 all’art.1, lett. cc septies con le condizioni di accessorietà ivi indicate). 
L’ambito di applicazione della nuova disciplina non è più limitato all’attività di intermediazione assicurativa ma, coerentemente con la novella dell’art.106 del Cap, all’attività di “distribuzione”, includendo anche l’attività svolta dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e dai propri dipendenti, da altri operatori che svolgono attività accessoria rispetto alla loro attività principale, nonché dei soggetti che tramite siti internet o altri mezzi, forniscono servizi di comparazione attraverso i quali sia consentito al cliente di concludere, direttamente o indirettamente il contratto di assicurazione. 

Novità sull'accesso alla distribuzione
La parte II del Regolamento in esame è dedicata all’accesso all’attività di distribuzione contenente le disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica Italiana (titolo I) o negli Stati membri (titolo II) e, nelle singole sezioni, (da A a F) le modalità di iscrizione del Registro, in armonia con la normativa primaria così come novellata.
La parte III disciplina l’esercizio dell’attività di distribuzione.
Il capo I riguarda le disposizioni generali che concernono sia le imprese che gli intermediari. Per questi ultimi sono previsti (art. 43) gli obblighi di comunicazione, gli adempimenti annuali (art. 44) e le verifiche periodiche sulla permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l’assenza di cause di incompatibilità. Rispetto alla precedente regolamentazione secondaria (Regolamento 5/2006), sono stati modificati i termini (da 20 a 30 gg) entro cui vengono comunicate eventuali variazioni ai dati informativi resi al momento dell’iscrizione al Registro, le nomine o le variazioni dei responsabili dell’attività di distribuzione delle società iscritte nel Registro. Gli altri termini restano invariati rispetto alla precedente normativa. 

Diligenza e conflitto di interessi
Passando direttamente, per ragioni di spazio, al titolo II, lo stesso si occupa delle regole di presentazione e comportamento nei confronti della clientela. In particolare, il capo II, Regole di comportamento, adegua la normativa secondaria alle modifiche apportate al Cap. Mentre l’articolo 53 disciplina i limiti e le incompatibilità tra l’esercizio dell’attività di intermediazione e altre cariche sociali, l’articolo 54 integra le regole generali di comportamento rispetto al Regolamento precedente. Ad esempio viene sostituito il termine diligenza con quelli di onestà e di equità dell’intermediario, confermando il principio del best interest di contraenti e assicurati, con l’obbligo dunque di fornire loro le necessarie informazioni con chiarezza, imparzialità e completezza, e con obbligo per i distributori di aggiornare le proprie cognizioni e capacità professionali. Per quanto concerne il pagamento dei premi vengono consentiti i mezzi di pagamento elettronici anche online, mentre rimane il divieto del pagamento in contanti per le polizze vita e confermati gli altri limiti previsti dal Regolamento 5/2006. Aumentate risultano altresì, rispetto alla normativa secondaria precedente, e in linea con la novella del Cap (art.119-bis), le misure predisposte per evitare il conflitto di interessi (art.55). Oltre al divieto di assumere la contemporanea qualifica di beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto sia in forma individuale che collettiva (salvo l’eccezione indicata dalla citata norma regolamentare), il distributore è tenuto all’offerta del prodotto alle migliori condizioni possibili nell’interesse dei contraenti, contenendo i costi a carico dei medesimi, ottenendo nel contempo il miglior risultato possibile, evitando di proporre variazioni contrattuali non necessarie, astenendosi altresì dal porre in essere comportamenti che possano avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri.

Cos'è previsto per l'informativa precontrattuale
In materia di informativa precontrattuale (articolo 56) rimane presente l’obbligo di consegna della documentazione informativa sugli obblighi di comportamento ai contraenti (allegato 3 – ex allegato 7A), delle informazioni da rendere prima della proposta o del contratto (allegato 4 ex 7B) ed anche dei compensi percepiti. Si noti che l’allegato 3 può essere messo a disposizione del pubblico, nei locali dell’intermediario, anche attraverso “apparecchiature tecnologiche”.
Nel caso di collaborazione orizzontale con iscritti alla sezione E, l’informazione deve riguardare entrambi i compensi percepiti, come previsto anche dall’articolo 120 bis Cap, con l’obbligo di rilasciare al contraente tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale, con le modalità previste dall’articolo 61. 

È stato inoltre adeguato l’importo minimo della fidejussione bancaria (art. 64) che sostituisce, come in precedenza, il conto corrente separato. Il capo II si occupa della promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza (articoli da 71 a 83). La parte IV riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Sono state snellite alcune delle regole per lo svolgimento della prova di idoneità e in tema di formazione e aggiornamento sono stati chiariti i soggetti abilitati a tali attività nel caso di collaborazione orizzontale. Altra novità del regolamento in esame riguarda (art. 89) la riduzione del monte ore a 15 per l’aggiornamento professionale degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti. Il titolo III (Disciplina dei prodotti formativi) contiene un ampliamento (art. 95) con i principi che discendono dai contenuti della Idd, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi (co.3 art. 95). Il titolo IV riguarda i soggetti formatori, riprendendo in pratica la disciplina del Regolamento 6/2014. Il Regolamento Ivass n.40 entrerà in vigore il 1 ottobre 2018.

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