Qualcosa di nuovo sul fronte sanità?
Procedono lentamente i decreti attuativi della legge Gelli: il ministero ha pubblicato le società scientifiche accreditate per le linee guida, ma è ancora in alto mare la protezione assicurativa delle strutture. Con un aumento di quelle non coperte e una rischiosa concentrazione di premi
13/12/2018
“Niente di nuovo sul fronte occidentale”. Il titolo scelto da Eric Maria Remarque per il suo celebre romanzo ben rappresenta, mutatis mutandi, la situazione della sanità italiana nonostante le recenti novità di settore: la pubblicazione, da parte del ministero della Salute, dell’elenco delle società scientifiche accreditate per emanare le linee guida (1) previste dalla legge 24/2017 (legge Gelli) e la pubblicazione, da parte dell’Ivass, del bollettino statistico su rischi da responsabilità civile sanitaria del 2017. L’elenco delle società risveglia dal torpore il percorso attuativo della legge Gelli e il bollettino permette, a più di un anno dall’entrata in vigore della suddetta legge, di fare un primo bilancio sulla sua efficacia.
Nel caso delle società accreditate dal ministero della Salute, va in primis ricordato il rilievo delle linee guida nel quadro di responsabilità sanitaria previsto dalla legge Gelli: le linee guida sono elemento dirimente (2) per stabilire se il danno al paziente sia o no imputabile a imperizia del sanitario con le relative conseguenze civili e penali. Va da sé che per ridurre al minimo l’alea di soggettività nella applicazione della previsione normativa, è essenziale avere l’emanazione tempestiva di linee guida esaustive e di chiara applicazione. Purtroppo non possiamo che constatare che la tempestività è ormai compromessa (3).
Poca chiarezza sui criteri di accreditamento
Sono 293 le società e le associazioni elencate sul sito del ministero della Sanità. Presupponendo a priori l’assenza di corporativismi settoriali, è inevitabile interrogarsi sulla ratio che ha indotto a creare un così ampio agglomerato di società diverse per dimensione e tipologia di professionismo rappresentato (4). È quantomeno lecito temere la comprensibile difficoltà di raggiungere una sintesi all’interno di un sistema così ampio e articolato. Una menzione meritano poi i criteri (prevalentemente di carattere amministrativo) adottati (5) per la selezione. Non resta che attendere di analizzare quanto prima l’operato delle società selezionate auspicando una rapidità di intervento che non aggiunga ulteriori ritardi nell’applicazione della legge Gelli.
Una latenza critica per le strutture auto-assicurate
Nonostante le perplessità sopra menzionate, resta comunque positivo che sia stato fatto un passo avanti, seppur molto circoscritto, nell’attuazione piena della legge. Va infatti ricordato che, a oltre un anno dalla sua entrata in vigore, mancano i principali decreti attuativi e questo ha creato una situazione giuridicamente e operativamente piuttosto complessa, con ampio margine interpretativo degli attori coinvolti. In particolare, la mancata emanazione dei decreti relativi all’obbligo di assicurazione / autoassicurazione delle strutture sanitarie (6) ha impatti significativi nella gestione amministrativa e operativa della struttura, soprattutto per quelle in autoassicurazione. Nulla è stato precisato in termini di coperture assicurative (e.g. massimali e altre specificità delle coperture) né tantomeno sulle modalità di attuazione dell’autoassicurazione. È quindi lecito ipotizzare che le strutture sanitarie in autoassicurazione non si siano dotate di maggiori competenze statistiche per effettuare le proiezioni necessarie a quantificare i rischi e che non abbiano effettuato la segregazione del patrimonio a copertura di tali rischi. Al contrario, le compagnie di assicurazione sono vincolate a segregare il capitale che copre gli impegni potenziali nei confronti degli assicurati in coerenza con i tier patrimoniali di Solvency II. In buona sostanza, la quota parte di capitale proprio della struttura sanitaria/compagnia pari all’impegno prospettico per i danni da errore sanitario, dovrebbe essere investito in attivi che garantiscano liquidità e solidità dell’investimento. Resta quindi confermato che le analoghe misure alle coperture assicurative non possono essere considerate paritetiche a quest’ultime in termini di tutela del terzo danneggiato.
Il vulnus della protezione assicurativa
È quindi evidente che la mancata emanazione del decreto attuativo relativo alle coperture assicurative lascia quantomeno il dubbio sul fatto che qualcosa sia effettivamente cambiato nelle strutture in autoassicurazione in termini di sicurezza, se non delle cure, quantomeno della disponibilità dell’indennizzo dovuto alle vittime di danni da errore sanitario.
Cerchiamo qualche risposta a tale dubbio nel bollettino dell’Ivass.
Purtroppo si conferma sia il trend di costante decrescita delle strutture sanitarie pubbliche e private che si assicurano (7), sia l’inquietante concentrazione dei premi (8) che ribadisce la necessità di un intervento normativo che apra il mercato assicurativo ad altri attori. Quindi: nulla di nuovo sul fronte assicurativo.
Un commento merita l’assenza, nel bollettino, di informazioni relative alle strutture private autoassicurate per inesistenza di una fonte ufficiale. In assenza persino di un obbligo di comunicazione dell’approccio prescelto (assicurazione vs autoassicurazione), pare quantomeno sfidante effettuare controlli di efficacia della prassi auto-assicurativa eventualmente posta in essere. Se infatti è vero che la legge Gelli intende in primis tutelare il terzo danneggiato, è evidente che non ha alcuna ratio la distinzione di danneggiato tra danneggiato da struttura pubblica (almeno formalmente tutelato) e da struttura privata (almeno formalmente poco garantito). Quindi: nulla di nuovo sul fronte auto-assicurativo.
Viene confermato un altro indicatore di gestione inefficiente: le percentuali sempre più che significative di sinistri chiusi senza seguito (9). A questo si aggiungono le percentuali di sinistri gestiti in via giudiziale (10) con conseguente allungamento dei tempi di chiusura dei sinistri, per la lunghezza media dei procedimenti civili, e contestuale lievitazione dei costi. Quindi: nulla di nuovo sul fronte gestione dei sinistri.
(1) Ex art 5 Legge Gelli
(2) Ex artt 6 e 7 Legge Gelli
(3) Il termine utile per la identificazione delle Società Scientifiche era pari a 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge Gelli (aprile 2017) quindi oltre un anno fa
(4) A titolo di esempio: SIEF Società Italiana di Ecopatologia della Fauna vs SIP Società Italiana di Pediatria
(5) Decreto ministeriale del 2 agosto 2017
(6) Ex art 10 Legge Gelli
(7) Tra il 2010 e il 2017 –51% di strutture pubbliche assicurate
(8) Nel 2017 le prime 5 compagnie di assicurazione hanno raccolto il 70,4% dei premi, quota che sale all’89,7% per le prime 10 imprese
(9) Numero di denunce senza seguito pari al 50,1% di quelle ricevute tra 2010 e 2017
(10) Il 13,8% dei sinistri risarciti a titolo definitivo tra 2010 e 2017 ha richiesto una causa, mentre il 27,1% dei sinistri riservati alla fine del 2017 risultava a contenzioso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥