Affidamento
Con questo termine si indica la cifra massima per cui un assicuratore è disposto ad assumere impegni con l’assicurato. Ha una particolare rilevanza nelle procedure amministrative collegate agli appalti
19/07/2021
Il termine “affidamento” indica il risultato della valutazione della capacità patrimoniale e finanziaria di un soggetto giuridico (o di una persona), da parte dell’assicuratore, allo scopo di determinare il limite massimo di impegno concedibile, ad esempio, con l’emissione di polizze di assicurazione credito o cauzioni.
Carlo Spasiano, nel suo Glossario dei principali termini assicurativi, lo definisce come “fido massimo per la persona fisica o giuridica valutata, nei cui confronti l’assicuratore è disponibile ad assumere impegni fideiussori (polizze cauzioni) o ad obbligarsi a indennizzare il creditore della persona valutata, in caso di insolvenza di quest’ultima (polizze credito)”.
In senso più ampio, nell’ambito del diritto delle obbligazioni, che risale al diritto romano, l’affidamento consiste nella ragionevole fiducia che i consociati ripongono nelle rispettive dichiarazioni negoziali ed è direttamente collegato al concetto di buona fede.
Il Codice Civile attribuisce a questo principio una particolare importanza, giacché esso costituisce un elemento decisivo per la soluzione delle controversie tra le diverse parti contrattuali.
Nell’ambito degli atti negoziali a titolo oneroso, ad esempio, se un determinato comportamento dovesse assumere un significato diverso da quello attribuitogli dall’autore, questi sarebbe ugualmente vincolato, se il destinatario avesse fatto sul significato recepito, o apparente, un affidamento incolpevole.
Nel diritto amministrativo, questo termine indica l’istituto del legittimo affidamento che regola i rapporti del cittadino con la pubblica amministrazione e assume una certa importanza nelle procedure di affidamento degli appalti.
Di recente, ad esempio, il legislatore è intervenuto a modificare queste norme, nell’ambito del cosiddetto Decreto semplificazioni, convertito in legge con la disposizione numero 120 del 2020, modificando il Codice dei contratti e adottando misure per velocizzare i tempi di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, con l’intento di agevolare la ripartenza dell’economia, in seguito all’emergenza causata dalla pandemia di Covid-19.
In base a questa normativa, le amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedure negoziate semplificate, ovvero senza previa pubblicazione di un bando di gara, procedendo all’affidamento diretto degli operatori economici, aventi caratteristiche che rientrano nelle peculiarità elencate all’articolo 36 del Nuovo Codice degli Appalti
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