Alop (advance loss of profits) o Dsu
È un’assicurazione che va in associazione a una polizza contractors all risk e indennizza il committente di un’opera per perdite legate al ritardo nella fine dei lavori causato da danni coperti dalla Car stessa
15/07/2021
Tipo di assicurazione facente parte dei cosiddetti rischi engineering, che copre l’eventualità in cui un evento dannoso assicurato da una polizza Car (contractors all risks o Tutti i rischi del costruttore), si traduca in un ritardo nella data prevista per l’inizio dell’attività oggetto del rischio assicurato. Per tale motivo, questo tipo di polizza è anche noto come Dsu (delayed start up).
In pratica, si tratta di una copertura danni indiretti (o loss of profits) applicata a una polizza Car anziché a una polizza incendio, che indennizza il committente o titolare di un progetto per le perdite subite a causa di un ritardo nel completamento delle opere assicurate, ove tale ritardo sia causato da un danno diretto coperto dalla polizza Car stessa.
Vengono indennizzate sia la perdita di profitto lordo causata dalla riduzione del giro d’affari dell’assicurato, sia le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute per evitare o diminuire tale riduzione.
Poiché l’interesse protetto è solo quello del committente, l’appaltatore, i subappaltatori, i progettisti e gli altri soggetti usualmente appartenenti al novero degli assicurati in una polizza Car, non sono qui ammessi come beneficiari del contratto, a eccezione dell’eventuale istituzione finanziaria che avesse prestato copertura economica per il progetto stesso, alla quale il contratto risulterebbe vincolato.
Il periodo di assicurazione coincide con la durata di costruzione delle opere (incluso eventualmente il testing) e termina con il rilascio del Certificato di collaudo e l’inizio dell’attività prevista.
Il periodo di manutenzione è escluso (esistono anche coperture ad hoc specifiche per esso, chiamate Flop o Mlop, ma sono poco utilizzate)
Una copertura che interviene sulle esclusioni della Car
Nella maggior parte dei casi, la somma assicurata, che deve essere specificatamente indicata in polizza, corrisponde all’ammontare del profitto netto annuale del committente, addizionato delle spese fisse, oppure all’ammontare del volume annuo d’affari, previa detrazione dei costi variabili. Questi ultimi, infatti, non verrebbero sostenuti in caso di ritardo nella consegna delle opere.
Il tutto va rapportato al “massimo periodo di indennizzo” (espresso in mesi e anch’esso indicato in polizza, quale limite di copertura). Quest’ultimo inizia nel giorno previsto per la consegna delle opere e termina nel momento in cui l’attività oggetto del rischio assicurato abbia effettivamente avuto inizio.
È importante tenere conto del fatto che non è previsto alcun indennizzo per ritardi che non siano stati direttamente causati da un sinistro coperto dalla relativa polizza Car, inclusi i costi sostenuti per eventuali modifiche, rettifiche, migliorie e per la riprogettazione delle opere stesse (anche in seguito a danno indennizzabile).
Come avviene per tutte le coperture di questo tipo, la polizza Alop prevede tutte le esclusioni riportate nella Car corrispondente. Sono anche previste alcune estensioni tipicamente prestate nelle polizze loss of profits, come la “Garanzia fornitori”, che copre l’eventualità in cui il ritardo nel completamento delle opere sia dovuto alla mancata consegna di determinati materiali, oppure l’“Interruzione imposta dalle Autorità”, che prevede che – in seguito all’intervento dell’Autorità competente – il sito dei lavori non sia accessibile per un determinato periodo.
Anche in questo caso, e in linea con quanto accade in tutte le polizze loss of profit, è prevista una franchigia temporale. Viene infatti pattuito un certo numero di giorni prima che scatti il periodo di indennizzo e la copertura assicurativa abbia effetto.
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