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Coassicurazione

Per farsi carico di un rischio elevato, le compagnie possono ricorrere alle formule di coassicurazione diretta e indiretta. Il vantaggio per l’assicurato è una maggiore e più certa tutela in caso di sinistro

Coassicurazione hp_vert_img
Si tratta di un accordo fra compagnie assicurative, stipulato nell’interesse del contraente e allo scopo di ripartire il rischio fra loro, per fronteggiare esposizioni particolarmente elevate. 
In caso di rimborso all’assicurato, ogni assicuratore risponde della propria quota di partecipazione, come disciplinato dall’art. 1911 del codice civile (Coassicurazione): “Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra gli assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se è unico il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”.
Esistono due tipi di coassicurazione:
  • quella stipulata per mezzo di un unico contratto nel quale intervengono tutti gli assicuratori interessati, nel qual caso parliamo di coassicurazione diretta;
  • quella determinata dalla coesistenza di diversi assicuratori sul medesimo rischio, ma in virtù di polizze diverse. In questo caso, parleremo di coassicurazione indiretta.
L’istituto della coassicurazione diretta richiede l’approvazione dell’assicurato, che lo accetta apponendo la propria firma al contratto di assicurazione. Esso deve essere dunque esplicitato in polizza e prevede che sia nominata una compagnia di assicurazione, detta delegataria o incaricata, che gestisca la polizza stessa. 
La compagnia delegataria o incaricata (che non è necessariamente quella che assicura la quota maggiore) emette i documenti, incassa i premi e spesso paga interamente le indennità dovute all’assicurato, accreditando e addebitando alle altre coassicuratrici quanto di loro pertinenza. 

Il ruolo cardine della compagnia incaricata
Tecnicamente si tratta di un mandato conferito da più soggetti, per mezzo di un unico atto, per la realizzazione di un affare di comune interesse, ovvero di un mandato collettivo che non prevede vincoli di solidarietà. In poche parole, qualora una delle coassicuratrici fosse insolvente, le altre non si faranno carico della quota di sinistri spettante a quest’ultima.
Le compagnie del mercato che aderiscono all’Ania stipulano degli accordi specifici per gestire la coassicurazione. L’ultima versione del Codice Ania di autodisciplina per la coassicurazione nei rami danni è stata redatta nel 2020 e stabilisce che l’impresa che, su incarico del contraente e con il consenso delle compagnie coassicuratrici, provvede all’emissione e alla gestione del contratto venga definita come compagnia incaricata.
L’incarico deve essere esercitato in conformità ai principi che regolano il mandato ricevuto ed esige massima diligenza da parte della stessa e fiducia reciproca con le coassicuratrici. Il Codice Ania non prevede che in questa fattispecie rientri anche l’assicurazione presso diversi assicuratori di cui all’art. 1910 c.c., della quale parleremo più avanti. La coassicurazione ha effetto a partire dall’accettazione del rischio, con la ripartizione dello stesso in quote. Per ottenere l’adesione al contratto, la compagnia incaricata dovrà diramare alle coassicuratrici una proposta scritta, utilizzando il documento di descrizione del rischio previsto, che solitamente è rappresentato dalla clausola di coassicurazione e delega contenuta nel contratto. Le coassicuratrici dovranno comunicare all’incaricata per iscritto l’accettazione della proposta e della relativa ripartizione in quote. 
In assenza di specifiche previsioni contrattuali, la compagnia incaricata dovrà informare il contraente e le coassicuratrici di qualsiasi variazione al contratto, richiedendo a tutti la loro adesione. Essa procederà dunque alla raccolta delle firme e invierà copia del documento emesso a ciascuna parte.
Qualora il contratto fosse intermediato da un broker, la diramazione e la raccolta delle adesioni saranno a carico del broker stesso e tutti i relativi adempimenti graveranno su quest’ultimo e non sulla compagnia incaricata.

In alcuni Paesi si utilizza la protezione collaborativa indiretta
Il tipo di coassicurazione più diffuso nel nostro Paese prevede dunque una polizza unica, con partecipazione pro-quota dei vari assicuratori, ma vi sono Paesi nei quali la coassicurazione diretta è vietata o, comunque, non prevista. Si ricorre dunque alla coassicurazione indiretta.
In questo caso, sul medesimo rischio e sulle medesime cose esisteranno più polizze e non vi sarà un accordo tra assicuratori. Ciascuna polizza, infatti, verrà stipulata in momenti diversi e con diverse compagnie. 
È importante notare come non sia necessario che il contraente della polizza sia il medesimo soggetto: ciò che conta è che il rischio sia lo stesso. Quando il medesimo rischio viene coperto da diversi assicuratori, inoltre, l’assicurato dovrà darne avviso a ciascuno, pena la perdita dell’indennità su tutti i contratti, in caso di omissione dolosa dell’informazione. 
Questa disposizione è prevista dall’art. 1910 del codice civile (Assicurazione presso diversi assicuratori): “Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori”.
È dunque necessario dare avviso a tutti gli assicuratori anche dell’avvenuto sinistro e l’assicurato potrà chiedere l’indennità a ciascuno di essi, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Com’è noto, infatti, non è possibile trarre vantaggio dall’aver contratto una o più polizze assicurative a protezione del medesimo rischio. La questione è assai rilevante, perché da essa dipende la risarcibilità stessa del danno. Per tale motivo, le dichiarazioni dell’assicurato/contraente riportate nella scheda di polizza prevedono espressa menzione dell’esistenza di altre polizze eventualmente stipulate con altre società e per i medesimi beni/interessi assicurati.

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