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Rip & Tear

Questo tipo di estensione, che permette di coprire le spese per la sostituzione di materiali da costruzione difettosi, può essere prevista nelle polizze per il settore edile, ma non è particolarmente diffusa e la sua utilità può essere nulla a seconda delle giurisdizioni dei differenti paesi

Rip & Tear hp_vert_img
Rip & Tear è un’estensione di copertura che può essere prestata nelle polizze di responsabilità civile del costruttore o in quelle che assicurano la responsabilità prodotti relativa a materiali da costruzione, come mattoni, calcestruzzo e simili. 
L’estensione copre i costi sostenuti per rimuovere dall’opera (in inglese, to rip by tearing, che indica testualmente l’azione di strappare, svellere) un materiale che sia risultato difettoso e che potrebbe altrimenti rendere poco sicura l’integrità dell’intera costruzione.
Si applica a opere che per qualche ragione non siano state costruite rispettando le specifiche contrattuali previste, insomma per quelle costruzioni che non fossero state fatte a regola d’arte, seguendo gli standard tecnici indicati per quello specifico tipo di opera. 
La clausola può coprire sia i costi sostenuti per rimuovere il materiale difettoso incorporato nell’opera, sia quelli per rimpiazzarlo. Restano però espressamente esclusi i difetti di carattere puramente estetico.

Una copertura raramente proposta
Si tratta di una clausola utilizzata raramente ed è difficile reperire un testo standard, perché gli assicuratori specializzati nei rischi di costruzione utilizzano di solito testi elaborati internamente.
L’espressione Rip & Tear viene anche utilizzata per indicare la specifica esclusione di questo tipo di danni che, com’è facile immaginare, potrebbero comportare spese piuttosto elevate. I costi sostenuti per rimuovere le parti difettose da un’opera possono infatti essere ingenti, perché è spesso necessario demolire intere parti dell’opera finita per poter accedere a esse. 
D’altro canto, si tratta di spese la cui copertura potrebbe avere una grande utilità per il costruttore, ed è consigliabile che lo stesso conosca la portata di questa estensione di garanzia e si informi dei relativi costi, qualora la stessa fosse reperibile nel mercato di riferimento.
Un esempio tipico di applicazione può essere costituito da un progetto che preveda una parete di mattoni. Se la parete dovesse crollare, essa potrebbe danneggiare la proprietà del vicino e tale danno ricadrebbe nella copertura della Rc generale del costruttore. Ma se a progetto finito ci si dovesse accorgere che i mattoni adoperati erano in qualche modo difettosi, l’opera metterebbe in pericolo la solidità dell’intera costruzione e sarebbe quindi necessario demolire tutta la parete, per rimuovere i mattoni difettosi.
Le spese sostenute per tale operazione, ricadranno nell’assicurazione definita come Rip & Tear, il che spiega come mai tale copertura venga considerata alla stregua di un rischio di impresa e il motivo per cui gli assicuratori siano poco propensi a prestarla, o cerchino comunque di limitarla il più possibile, prevedendo limiti di risarcimento poco elevati e cospicue franchigie.

Le condizioni non sono riconosciute da tutte le giurisdizioni 
L’adozione di questa clausola su scala globale, nell’ambito delle polizze di responsabilità civile verso terzi, comporta anche altri problemi.
Questi contratti, ad esempio, forniscono generalmente copertura per i danni a cose che siano causati da un evento generatore. Quest’ultimo è tipicamente individuato come un evento accidentale che comporti danni fisici a beni materiali, inclusi quelli relativi alla conseguente perdita d’uso. 
In molte giurisdizioni, però, un difetto di lavorazione può non costituire, di per sé, un danno a cose e le polizze di responsabilità civile non coprono i costi di riparazione o sostituzione dell’opera difettosa. Insomma, a seconda della giurisdizione interessata, la rimozione e sostituzione della parte di costruzione risultata difettosa possono non essere coperte, perché – all’interno di una polizza di responsabilità civile verso terzi – esse non costituirebbero danni a cose, causati da un evento accidentale assicurato.

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