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Libertà di prestazione dei servizi (Lps) e Libertà di stabilimento (Ls)

La Lps si distingue dalla Ls perché risponde a un’esigenza più dinamica e, solitamente, circoscritta nel tempo. Essa prevede il trasferimento temporaneo, o comunque occasionale, del servizio reso nel paese estero, oppure la semplice prestazione dello stesso a distanza, senza alcun trasferimento dell’esercente. Con regime di stabilimento si intende invece l’esercizio dell’attività distributiva attraverso l’apertura di una sede legale dell’impresa presso un altro Stato membro, diverso da quello di origine

Libertà di prestazione dei servizi (Lps) e Libertà di stabilimento (Ls) hp_vert_img
La libera prestazione di servizi è, insieme alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone e al libero stabilimento, una delle libertà fondamentali che informano l’Unione Europea, introdotte già a partire dal 1957, nel Trattato istitutivo della Cee. Queste norme rispondono al generale principio di non discriminazione fra cittadini, lavoratori e imprenditori dell’Ue, in base alla nazionalità, e discendono giuridicamente dal disposto degli articoli 26 (mercato interno), da 49 a 55 (diritto di stabilimento) e da 56 a 62 (servizi) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Esse non solo presuppongono l’abolizione di ogni discriminazione basata sulla nazionalità, ma favoriscono l’armonizzazione delle norme nazionali e il loro riconoscimento reciproco.
La normativa prevede che i lavoratori autonomi e i professionisti o le persone giuridiche che operano legalmente in uno Stato membro possano:
• esercitare un’attività economica in un altro Stato membro, su base stabile e continuativa (Libertà di stabilimento, come da articolo 49 Tfue);
oppure
• offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri, su base temporanea, pur restando nel loro paese d’origine (Libera prestazione dei servizi, come da
articolo 56 Tfue).

Lps: come funziona, nel dettaglio

Sul piano assicurativo, la libertà di prestazione di servizi consiste nella facoltà per una società assicurativa, o per un intermediario, di esercitare la propria attività in un paese diverso da quello in cui ha sede o residenza, alle medesime condizioni vigenti per le compagnie e gli intermediari di quello stesso paese.
Si tratta dunque dell’attività che un’impresa esercita dal territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi domicilio o sede in un altro Stato membro, cioè di rischi assunti da una compagnia assicurativa o da un intermediario, situati nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono ubicati.
La prestazione libera dei servizi è subordinata alla comunicazione all’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni del paese di origine, da parte del professionista o dell’impresa assicuratrice che intenda svolgere la propria attività in un paese straniero. Per le compagnie italiane, ad esempio, è necessario informarne preventivamente l’Ivass.
Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione deve includere l’indicazione del nominativo e l’indirizzo di un rappresentante legale che si occuperà della gestione dei sinistri, oltre alla dichiarazione che l’impresa è divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e che aderisce al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Tale rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio, davanti a tutte le autorità competenti, per quanto concerne le richieste di risarcimento dei
danni. Il rappresentante deve altresì attestare l’esistenza e la validità dei contratti stipulati dall’impresa e può anche essere costituito dal rappresentante fiscale. Le sue generalità e indirizzo devono essere indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

Il ruolo del rappresentante legale, e di quello fiscale

Dal momento che la società operante in regime di libertà di prestazione di servizi non è munita di uffici locali, il rappresentante legale, e in particolar modo quello fiscale, hanno una funzione determinante, perché si occupano di compiere le operazioni necessarie per la costituzione della società, incluso il versamento del vincolo di deposito cauzionale previsto, e quello delle imposte relative ai contratti sottoscritti.
Come sappiamo, le imposte cambiano di paese in paese e di ramo in ramo, ed è dunque necessario che il rappresentante fiscale adempia alle norme relative al loro pagamento, seguendo le indicazioni dell’autorità locale, per evitare che i contratti di assicurazione stipulati siano catalogabili come “non admitted”.
I contratti non admitted sono quelli che non applicano la normativa prevista nei paesi in cui il rischio assicurato è ubicato e sono dunque illegali nella stragrande maggioranza delle giurisdizioni.
Una delle norme più importanti riguarda proprio il versamento delle imposte locali. Le polizze che riguardano rischi ubicati in ciascun paese devono infatti sottostare in tutto e per tutto alle sue leggi, pena l’invalidità del contratto e la possibilità di incappare in multe severe per i contraenti e nella perdita dell’autorizzazione ad operare per l’assicuratore.
Il rappresentante legale e quello fiscale possono essere costituiti da uffici legali locali, tributaristi o soggetti e società specializzati nella liquidazione dei sinistri per conto terzi, i cosiddetti loss adjuster.

Le differenze tra i due regimi

La libera prestazione di servizi si distingue dalla libertà di stabilimento perché risponde a un’esigenza più dinamica e, solitamente, circoscritta nel tempo. Essa prevede il trasferimento temporaneo, o comunque occasionale, del servizio reso nel paese estero, oppure la semplice prestazione dello stesso a distanza, senza alcun trasferimento dell’esercente. Con regime di stabilimento si intende invece l’esercizio dell’attività distributiva attraverso l’apertura di una sede legale dell’impresa presso un altro Stato membro, diverso da quello di origine.
C’è da notare che l’esercizio in regime di stabilimento è una modalità di svolgimento dell’attività distributiva in uno Stato diverso dal proprio, consentita nell’ambito del territorio incluso nello spazio See - lo Spazio Economico Europeo - che è più ampio rispetto all’Unione Europea, perché composto da Stati che non fanno parte ufficialmente dell’Unione, ma hanno accettato le disposizioni previste per gli Stati membri.
Entrambe le modalità di attività distributiva possono operare grazie all’autorizzazione rilasciata dalla propria autorità di vigilanza che si qualifica come licenza unica, in quanto riconosciuta anche dalle Autorità di vigilanza degli altri Stati Ue. Insomma, per queste compagnie non è necessario ottenere una nuova autorizzazione, ma è sufficiente una comunicazione fra le autorità di vigilanza
del paese di origine e di quello nel quale intendono operare, per essere abilitate a esercitare l’attività di impresa di assicurazione. I tempi si aggirano generalmente in 60 giorni, dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’autorità stessa. Tale reciprocità non sussiste nei confronti di imprese non comunitarie e fuori dallo spazio See. Pertanto, per esercitare in Italia, le imprese che abbiano tale provenienza devono necessariamente rivolgersi alla nostra Autorità di vigilanza e seguire tutto l’iter autorizzativo stabilito, come se fossero nuove imprese
di assicurazione.
Le norme che regolano le compagnie sono riportate nel Codice delle assicurazioni private, che garantisce, tra l’altro, il diritto di tutti gli assicurati a ricorrere all’Istituto di vigilanza per inviare reclami nei confronti delle stesse compagnie assicurative e degli intermediari, secondo la procedura prevista dal regolamento stesso.

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