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Isvap, sui sinistri fantasma le compagnie sono poco attente

Nuove indicazioni dell'Autorità che le imprese dovranno recepire e comunicare entro il 15 settembre

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L'Isvap richiama le compagnie a una maggior attenzione verso il crescente fenomeno dei cosiddetti sinistri fantasma.

In una lettera al mercato oggi, l'Autorità di vigilanza del mercato assicurativo ha denunciato l'allargarsi del problema nella procedura del risarcimento diretto. L'impresa 'gestionaria' - argomenta l'Isvap - che ha ricevuto la richiesta di risarcimento dal presunto danneggiato, gestisce e liquida il sinistro, recuperando il forfait in Stanza di compensazione; l'impresa 'debitrice' addebita il sinistro fantasma e il relativo malus al proprio assicurato, nonostante il disconoscimento del sinistro da parte di quest'ultimo".

Uno dei problemi è che molte volte l'assicurato sa del sinistro solo al momento della ricezione dell'attestato di rischio con l'applicazione del malus da parte della compagnia. Il risultato? Molti assicurati sporgono denuncia per truffa, altri, ovviamente, disconoscono il sinistro.

Il cliente a questo punto, se vuole carpirci qualcosa e vedere le carte, deve rivolgersi il più delle volte alla 'gestionaria' attraverso "una richiesta formale", che la compagnia evade in tempi molto lunghi o non prende in considerazione. "Tale procedura - fa notare l'Isvap - non è, peraltro, in linea con quanto disposto dall'art. 7, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 28 ottobre 2008, n. 191, recante la disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione".

In tutti i casi segnalati e verificati dall'Autorità di vigilanza, i controlli antifrode da parte delle compagnie non sono risultati adeguati. Il fenomeno dei sinistri fantasma danneggia l'assicurato in primis, ma anche le compagnie producendo un vulnus sistemico "in quanto sinistri in fumus di frode, in assenza di adeguate iniziative di contrasto, vengono liquidati traducendosi in costi impropri che concorrono agli aumenti tariffari".

Le compagnie, secondo l'Isvap, non stanno affrontando adeguatamente il problema, anche a causa di un insufficiente scambio informazioni tra compagnie e tra queste e gli assicurati, nonché all'attuale
sistema di regolazione dei pagamenti nell'ambito della Convenzione Card, che "non appare calibrato rispetto a queste patologie".

L'Isvap infine stila una serie di norme di comportamenti virtuosi, di cui le compagnie dovranno dare conto dell'applicazione entro il 15 settembre, oltre al numero dei casi riesaminati e, di questi, il numero
dei casi per cui si è proceduto alla riclassificazione e al rimborso del malus con relativo importo dei premi restituiti.

Di seguito lo schema delle indicazioni dettate dall'Autorità

In qualità di "debitrice":

.adottare procedure di comunicazione agli assicurati dell'informativa sulla apertura di sinistri a proprio carico, mediante sistemi di spedizione che diano certezza della ricezione della informativa;
.in presenza di disconoscimento del sinistro da parte dell'assicurato, attivarsi tempestivamente nei confronti della Gestionaria per sospendere la gestione del sinistro, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie;
.in caso di richiesta dell'assicurato di accedere agli atti del fascicolo di sinistro, attivarsi tempestivamente richiedendo alla Gestionaria di fornire direttamente all'assicurato la documentazione richiesta;
.a decorrere dalla data della presente comunicazione, procedere al rimborso della maggiorazione di premio conseguente al malus applicato e alla riclassificazione corretta del contratto nella giusta classe di merito, per le segnalazioni o reclami finora ricevuti relativi all'addebito di sinistri "fantasma": per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'assicurato della comunicazione del presunto sinistro; per i quali le circostanze del caso evidenzino elementi di anomalia.

In qualità di "gestionaria":

.in caso di comunicazione dell'impresa Debitrice di dichiarazione di disconoscimento del sinistro da parte dell'assicurato di quest'ultima, sospendere la procedura di pagamento, porre in essere con tempestività ogni iniziativa volta a ricostruire l'accaduto, anche attivandosi nei confronti del proprio assicurato per riscontrare le dichiarazioni di controparte, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie.

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