Garante della privacy: gli eredi possono conoscere beneficiari delle polizze
Prima di trasmettere i nominativi le compagnie dovranno comunque verificare che sussistano una serie di condizioni
Le compagnie assicurative devono consentire agli eredi che ne fanno richiesta l’accesso ai nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita da persone defunte. Lo ha chiarito il Garante della privacy, con un provvedimento in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo le numerose istanze (segnalazioni, reclami e richieste di parere) ricevute a seguito delle decisioni contrastanti assunte dalla giurisprudenza di merito, che hanno generato diversi dubbi interpretativi.
Prima di trasmettere i nominativi, spiega il Garante della privacy, le compagnie dovranno comunque verificare che sussistano una serie di condizioni. In primo luogo, dovranno accertare che il richiedente sia stato effettivamente indicato come erede, o “chiamato all’eredità”, ossia legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede. In secondo luogo, dovranno verificare che l'interesse perseguito dal richiedente sia concreto e attuale (cioè esistente al momento dell'accesso ai dati), precedente o funzionale alla propria difesa in giudizio.
Il Garante ha sottolineato che il diritto alla riservatezza va sempre bilanciato con altri diritti fondamentali, (come quello di difesa in giudizio), così come sancito, tra gli altri, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle linee guida in tema di esercizio del diritto di accesso del Comitato che raccoglie tutte le Autorità Garanti Ue (Edpb) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità
Prima di trasmettere i nominativi, spiega il Garante della privacy, le compagnie dovranno comunque verificare che sussistano una serie di condizioni. In primo luogo, dovranno accertare che il richiedente sia stato effettivamente indicato come erede, o “chiamato all’eredità”, ossia legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede. In secondo luogo, dovranno verificare che l'interesse perseguito dal richiedente sia concreto e attuale (cioè esistente al momento dell'accesso ai dati), precedente o funzionale alla propria difesa in giudizio.
Il Garante ha sottolineato che il diritto alla riservatezza va sempre bilanciato con altri diritti fondamentali, (come quello di difesa in giudizio), così come sancito, tra gli altri, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle linee guida in tema di esercizio del diritto di accesso del Comitato che raccoglie tutte le Autorità Garanti Ue (Edpb) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità
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