Insurance Trade

I risvolti assicurativi del decreto Rilancio

Una disposizione del testo di legge consente, in via straordinaria, di sottoscrivere polizze in modo semplificato, senza la necessità di firma digitale e posta elettronica semplificata: si punta così a sostenere un settore profondamente colpito dalla pandemia di Covid-19

I risvolti assicurativi del decreto Rilancio hp_vert_img
A pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore del cosiddetto decreto Rilancio (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) è possibile formulare le prime ipotesi in merito agli effetti che il provvedimento avrà nel settore assicurativo.
Com’è noto, la pandemia di Covid-19 ha avuto pesanti ricadute su tutti i settori economici, compreso quindi il settore assicurativo, il quale, senza voler effettuare una puntuale analisi delle criticità sofferte, ha registrato un calo drastico nella sottoscrizione di polizze assicurative.
Sul punto, le istanze e le necessità degli operatori del settore hanno indotto il legislatore ad apportare dei correttivi per fare fronte a tale situazione. Uno degli strumenti individuati per fronteggiare l’attuale situazione di crisi consiste nell’innovativa soluzione contenuta nell’articolo 33 del suddetto decreto. Tale disposizione, rubricata Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, prevede una disciplina volta a facilitare la conclusione di contratti finanziari e assicurativi, incrementando in questo modo la possibilità di aumento della domanda, e dunque fornendo un valido correttivo al problema del calo delle sottoscrizioni.
Tale soluzione, già adottata per il comparto bancario grazie all’articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, oggi è stata estesa anche al settore assicurativo.

Sottoscrizione in forma semplificata
Si tratta di una disposizione avente carattere straordinario e derogatorio. La prima caratteristica deriva da un rilievo temporale: tale disposizione, infatti, risulterà valida sino a che lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 non verrà revocato (benché sul punto vi sia ancora ampia incertezza). La seconda caratteristica, come già detto derogatoria, allenta invece i vincoli imposti dal Codice dell’amministrazione digitale, con riferimento ai requisiti di validità del documento informatico per avere l’efficacia di scrittura privata in forma scritta.
La norma in esame, riferendosi all’articolo 165 del Codice delle assicurazioni private (e di riflesso, quindi, all’art. 1888 c.c.), comporta che gli utenti potranno sottoscrivere polizze assicurative con le compagnie anche se sprovvisti di firma digitale e di posta elettronica certificata. Il valido consenso alla conclusione del contratto potrà essere espresso tramite il semplice utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non certificata (o altro strumento idoneo), a condizione che questo sia accompagnato da copia di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità, che vi sia un riferimento a un  contratto  identificabile  in modo certo e che lo stesso sia  conservato  insieme  al  contratto  con modalità  tali  da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Tentativi di rilancio
A parere di chi scrive, la semplificazione in questione porterà certamente effetti positivi in tema di sottoscrizione di nuove polizze, soprattutto con riferimento al settore dei trasporti. Gli operatori in questo ambito, anch’essi colpiti dagli effetti dell‘epidemia, sono stati portati a risolvere ovvero a rivedere i contratti assicurativi stipulati in ragione del calo dell’attività subita. In ogni caso, in vista della graduale riapertura, non risulta azzardato supporre che si registrerà un incremento delle attività economiche e che, conseguentemente, la domanda di polizze assicurative da parte dei trasportatori subirà un aumento.
Nonostante la disposizione esaminata abbia certamente una portata innovativa e positiva per il mercato assicurativo, risulta difficile ipotizzare che in un futuro prossimo lo scambio di email possa diventare modalità ordinaria di conclusione dei contratti assicurativi. Benché rivolta nella direzione corretta (ossia quella della semplificazione), la modalità di espressione del consenso degli utenti alla sottoscrizione di un contratto assicurativo gioca un ruolo fondamentale, soprattutto in ragione delle note caratteristiche di tale accordo (notoriamente aleatorio e unilateralmente predisposto). 
In ogni caso lo sforzo del legislatore dovrà sicuramente ritenersi apprezzabile nel tentare di arginare gli effetti negativi del lockdown nel settore assicurativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti