Danno da morte: la Cassazione rivoluziona il diritto?
La sentenza depositata la scorsa settimana rivede in maniera inattesa e “rivoluzionaria” la giurisprudenza sul tema, con un’interpretazione ardita che potrebbe avere notevoli ripercussioni sul sistema della responsabilità civile del nostro Paese e sulla sostenibilità economica del settore assicurativo
28/01/2014
Giunge sulle nostre scrivanie una di quelle sentenze che avremmo voluto (e anche potuto) evitarci. Avremmo voluto perché la lettura di 110 pagine di decisione ci ispira sempre l'illusione di arricchimento del nostro conoscere giuridico, auspicio in questo caso disatteso.
Avremmo anche potuto evitare la lettura di un testo giuridicamente avulso dai dettami del diritto e dei precedenti arresti giurisprudenziali se la sezione III della Corte di Cassazione (sentenza depositata il giorno 23 gennaio 2014 n. 1361, rel. Scarano) avesse voluto attenersi a tali principi consolidati, invece che sottrarvisi in modo tanto smaccatamente palese.
Nuovi principi di valutazione e risarcimento del danno
Con una decisione che farà certamente discutere a lungo, la III sezione della Corte ha dunque affermato i seguenti nuovi e diversi (dal diritto consolidato) principii:
.che costituisce danno non patrimoniale risarcibile anche il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'Ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica";
.che questo "danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell'uomo costituito dalla vita";
.che tale voce risarcitoria andrebbe riconosciuta "a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia" (sic), e quindi anche in caso di morte cosiddetta "immediata o istantanea";
.che quindi il diritto al ristoro del danno da perdita della vita viene acquisito dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente al decesso stesso (danno di tipo trascendentale dunque, notiamo), costituendo una "eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza".
La discrezionalità del giudice
Quanto poi alle modalità di liquidazione della voce, la Corte ha affermato che "il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice", speci ficando altresì che non essendo "il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità".
Innovazione giurisprudenziale in contrasto con il passato
Orbene, da studiosi del diritto ci poniamo spesso di fronte a un testo talmente corposo con la mente aperta all'innovazione ammessa anche nel nostro sistema giudiziario, ma la sorpresa per tale lettura che ha occupato il nostro ultimo week end ci è apparsa alfine ostica e poco digeribile.
È un po' come porsi in un sentiero arido dalla siccità di un mese e inciampare, con sorpresa, in un grandissimo fungo fresco e generato in modo innaturale.
In un linguaggio articolato e macchinoso, la sentenza parte dal richiamo ai principii del diritto e alle precedenti decisioni giurisprudenziali (che solo apparentemente, afferma, costituiscano base del suo ragionare) per discostarsene in modo radicale e rivoluzionario.
La Corte si pone in consapevole e dichiarato contrasto con tutta la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di pronunciarsi sino a ora sull'argomento (anche a sezioni unite) e con la quasi altrettanta unanimità della giurisprudenza di merito. Basti per tutte il richiamo alle sentenze a sezioni unite del 2008 (in particolare alla n. 26972 dell'11 novembre 2008) le quali hanno chiaramente affermato l'irrisarcibilità del danno da morte come oggi si pretende introdurre con la decisione qui segnalata.
Ogni innovazione giurisprudenziale può essere accolta se si tiene conto, insomma, dei principi base del nostro ordinamento qui semplicisticamente disattesi (la riprova sta nella lettura del lungo testo per chi vorrà cimentarsi), ma sin da ora va denunciato a chiare lettere che l'introduzione di un nuovo diritto risarcitorio (su basi, giuridiche inconsistenti, si ribadisce) avrà, se seguita dai giudici di merito, ripercussioni economiche sull'intero settore della responsabilità civile nel nostro Paese, con effetti di insostenibilità macroeconomica del sis tema assicurativo e, in ultimo, per le tasche dell'utenza.
Filippo Martini, Studio Legale Mrv
Avremmo anche potuto evitare la lettura di un testo giuridicamente avulso dai dettami del diritto e dei precedenti arresti giurisprudenziali se la sezione III della Corte di Cassazione (sentenza depositata il giorno 23 gennaio 2014 n. 1361, rel. Scarano) avesse voluto attenersi a tali principi consolidati, invece che sottrarvisi in modo tanto smaccatamente palese.
Nuovi principi di valutazione e risarcimento del danno
Con una decisione che farà certamente discutere a lungo, la III sezione della Corte ha dunque affermato i seguenti nuovi e diversi (dal diritto consolidato) principii:
.che costituisce danno non patrimoniale risarcibile anche il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile garantito in via primaria da parte dell'Ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica";
.che questo "danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell'uomo costituito dalla vita";
.che tale voce risarcitoria andrebbe riconosciuta "a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia" (sic), e quindi anche in caso di morte cosiddetta "immediata o istantanea";
.che quindi il diritto al ristoro del danno da perdita della vita viene acquisito dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente al decesso stesso (danno di tipo trascendentale dunque, notiamo), costituendo una "eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza".
La discrezionalità del giudice
Quanto poi alle modalità di liquidazione della voce, la Corte ha affermato che "il danno da perdita della vita è imprescindibilmente rimesso alla valutazione equitativa del giudice", speci ficando altresì che non essendo "il danno da perdita della vita della vittima contemplato dalle Tabelle di Milano, è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito l'individuazione dei criteri di relativa valutazione che consentano di pervenire alla liquidazione di un ristoro equo, nel significato delineato dalla giurisprudenza di legittimità".
Innovazione giurisprudenziale in contrasto con il passato
Orbene, da studiosi del diritto ci poniamo spesso di fronte a un testo talmente corposo con la mente aperta all'innovazione ammessa anche nel nostro sistema giudiziario, ma la sorpresa per tale lettura che ha occupato il nostro ultimo week end ci è apparsa alfine ostica e poco digeribile.
È un po' come porsi in un sentiero arido dalla siccità di un mese e inciampare, con sorpresa, in un grandissimo fungo fresco e generato in modo innaturale.
In un linguaggio articolato e macchinoso, la sentenza parte dal richiamo ai principii del diritto e alle precedenti decisioni giurisprudenziali (che solo apparentemente, afferma, costituiscano base del suo ragionare) per discostarsene in modo radicale e rivoluzionario.
La Corte si pone in consapevole e dichiarato contrasto con tutta la giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di pronunciarsi sino a ora sull'argomento (anche a sezioni unite) e con la quasi altrettanta unanimità della giurisprudenza di merito. Basti per tutte il richiamo alle sentenze a sezioni unite del 2008 (in particolare alla n. 26972 dell'11 novembre 2008) le quali hanno chiaramente affermato l'irrisarcibilità del danno da morte come oggi si pretende introdurre con la decisione qui segnalata.
Ogni innovazione giurisprudenziale può essere accolta se si tiene conto, insomma, dei principi base del nostro ordinamento qui semplicisticamente disattesi (la riprova sta nella lettura del lungo testo per chi vorrà cimentarsi), ma sin da ora va denunciato a chiare lettere che l'introduzione di un nuovo diritto risarcitorio (su basi, giuridiche inconsistenti, si ribadisce) avrà, se seguita dai giudici di merito, ripercussioni economiche sull'intero settore della responsabilità civile nel nostro Paese, con effetti di insostenibilità macroeconomica del sis tema assicurativo e, in ultimo, per le tasche dell'utenza.
Filippo Martini, Studio Legale Mrv
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