Un solo procedimento per il credito risarcitorio
La Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato il proprio orientamento che vieta di avviare più procedimenti frazionando una medesima domanda di risarcimento
11/11/2021
Quid iuris nel caso in cui un soggetto titolare di più crediti risarcitori contemporaneamente esigibili, e in relazione ai quali non sussista un apprezzabile interesse a richiederne separatamente una tutela giudiziaria, agisca invece per il loro soddisfacimento radicando più procedimenti?
Al quesito, in continuità con il proprio precedente orientamento, ha dato efficace e puntuale risposta la Sezione VI – 3 della Suprema Corte con la sentenza 25413, 20 settembre 2021.
La questione posta all’attenzione dei giudici di legittimità scaturiva in particolare da una vicenda abbastanza semplice: Tizio, coinvolto in un sinistro stradale al quale erano conseguiti sia danni materiali sia danni alla propria persona, incardinava un procedimento giudiziario al fine di ottenere il risarcimento dei primi, radicando poi un successivo procedimento per il ristoro dei secondi.
Conclusosi il giudizio di primo grado avanti al giudice di pace di Brindisi, il quale accoglieva la domanda e condannava la compagnia, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni alla persona, l’istituto assicurativo interponeva gravame deducendo la erroneità della sentenza impugnata per ragioni peraltro diverse e che non interessano la presente trattazione.
UNA SCELTA MOTIVATA DALLA FRETTA DI OTTENERE IL RISTORO DEL DANNO
Il tribunale di Brindisi, dopo aver officiosamente rilevato la possibile improponibilità della domanda a cagione dell’avvenuto frazionamento del credito risarcitorio da parte di Tizio e provocato il contraddittorio tra le parti, dichiarava appunto l’improponibilità della domanda per le ragioni testé richiamate.
Ricorreva quindi per Cassazione Tizio, censurando la decisione di secondo grado in quanto, per ciò che più interessa, nessuna delle proprie controparti (rectius la compagnia assicurativa, essendo il responsabile civile rimasto contumace) aveva eccepito detta improponibilità e rappresentando comunque come l’avvenuta separata e successiva proposizione della domanda attinente il danno a persona fosse (asseritamente) giustificata dalla necessità di ottenere quanto prima il ristoro del danno materiale, senza attendere lo spirare del termine di proponibilità dell’azione attinente il danno fisico così come fissato dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni.
La Corte, chiamata a dirimere la questione, dopo averla qualificata come rilevabile ex officio, con conseguente “caducazione” della prima parte della censura sollevata dal ricorrente, in conformità al proprio precedente orientamento, dichiara infondato il motivo di ricorso, sul presupposto, mancante nel caso di specie, che la tutela separata di più crediti nei confronti di una medesima parte debitrice è possibile unicamente nel caso in cui gli stessi vengano a esistenza (o siano esigibili) in momenti differenti.
NON SI FRAZIONA SE C’È CONTEMPORANEITÀ NELL’ORIGINE DEI CREDITI
Diversamente, ed è ciò che è accaduto nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, qualora detti crediti siano azionabili in via contemporanea e non vi sia alcun interesse giuridicamente rilevante a una loro tutela separata (nella nostra fattispecie, ad esempio, la mancata decorrenza del termine di novanta giorni di cui all’art. 148 del Cap appare giustificazione abbastanza risibile), la domanda proposta successivamente sarà necessariamente da dichiarare improponibile.
In particolare, prendendo in prestito le parole dei giudici di legittimità, “l’applicazione del principio del divieto di frazionamento processuale del credito, come specificato dalle Sezioni Unite, nella sentenza 23726 del 15 novembre 2007, richiede quale presupposto indefettibile, da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, che vi sia un soggetto che, in relazione a uno stesso rapporto obbligatorio, abbia già maturato una pluralità di diritti di credito nei confronti di un certo debitore e che, nonostante ciò, ossia nonostante che i predetti diritti di credito siano già venuti a esistenza nella sfera giuridica del creditore e siano quindi già tutti esigibili, decida egualmente di azionarli non già in unico procedimento giudiziario, bensì in differenti procedimenti, in tal modo aggravando la posizione del debitore che si vedrà condannato al pagamento delle spese di lite non già di un unico giudizio, bensì di una molteplicità di controversi”.
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