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Il rischio latente costituisce un danno alla salute

Una sentenza della Cassazione ricorda che il danno biologico, anche quando gravissimo, va valutato per le circostanze effettive e non personalizzato necessariamente al valore massimo

Il rischio latente costituisce un danno alla salute hp_vert_img
Il rischio latente costituisce un danno alla salute e di esso se ne deve tener conto nella determinazione percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina legale. Se il grado di invalidità permanente suggerito dal medico legale viene determinato tenendo conto del suddetto rischio, la liquidazione del danno biologico dovrà essere parametrata alla concreta speranza di vita residuata all’infortunio e non alla durata media della vita in astratto.
A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26118/21, pubblicata lo scorso 27 settembre, che ha esaminato il ricorso proposto da una compagnia assicurativa di una casa di cura avverso la decisione della Corte di Appello di Milano, che aveva liquidato il danno biologico permanente subìto dalla vittima di una malpractice medica parametrandolo alla durata media della vita in astratto, senza tener conto della speranza di vita futura del caso concreto.
Il giudizio aveva a oggetto la domanda di risarcimento danni che i genitori di un neonato avevano formulato, nell’interesse del minore, nei confronti della struttura ospedaliera per la negligente e imperita condotta che il personale medico aveva tenuto nelle ore immediatamente precedenti e successive al parto, in cui il bambino subì una grave asfissia ipossico-ischemica che lo aveva reso permanentemente e totalmente invalido.
Sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano liquidato il danno non patrimoniale senza tener conto delle concrete aspettative di vita del minore e applicando una percentuale di personalizzazione massima, considerata la perduta impossibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ordinaria.

Valutare l’attesa di vita reale e non media
Ricorreva in Cassazione la compagnia di assicurazione della casa di cura rilevando, tra i numerosi profili di gravame, una violazione di norme di legge nel momento in cui i giudici di merito avevano liquidato il danno non patrimoniale parametrandolo alle aspettative di vita media, invece di tener conto della ridotta speranza di vita che al danneggiato si prospettava concretamente in conseguenza del trauma celebrale patito al momento della nascita.
Pur ritenendo il motivo di gravame inammissibile per insufficiente esposizione della sua decisività, il Supremo Collegio nella sentenza in esame ha ripercorso gli orientamenti giurisprudenziali che si erano susseguiti sul tema, solo apparentemente contrastanti tra di loro, armonizzandoli e ritenendoli tutti in linea nell’affermare che il provocare lesioni personali così gravi da ridurre la speranza di vita della vittima costituisce un danno risarcibile.
Il cosiddetto rischio latente, specificano gli Ermellini, consiste nella possibilità - oggettiva e non ipotetica - che l’infermità residuata all’infortunio possa improvvisamente degenerare e differisce dal mero peggioramento dipendente dalla naturale evoluzione dell’infermità.
 Tale degenerazione, specificano i giudici di piazza Cavour, può consistere sia nella possibilità che i postumi provochino a loro volta un nuovo o diverso danno, che in una ulteriore invalidità, quanto nel rischio di una morte anticipata.

La variabile è nella valutazione dei postumi 
Per quanto tale, il rischio di contrarre malattie in futuro o di morire ante tempus, a causa dell’avverarsi del rischio latente, costituisce un danno alla salute di cui si deve tener conto nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, secondo le indicazioni della medicina generale.
Se il grado di invalidità permanente suggerito dal medico legale viene determinato tenendo conto del suddetto rischio, insito nei postumi a causa della loro natura e gravità, allora la liquidazione del danno biologico dovrà avvenire tenendo conto non della speranza di vita media ma della concreta speranza di vita residuata all’infortunato. Se così non fosse, il medesimo danno verrebbe liquidato due volte: la prima attraverso l’incremento del grado percentuale di invalidità, la seconda tenendo conto della speranza di vita media invece che della speranza di vita concreta.
Qualora non fosse possibile quantificare in termini di percentuale tale voce di danno alla salute, vuoi perché non contemplato dal bareme utilizzato nel caso concreto, ovvero per maltalento del medico legale, la Suprema Corte ritiene che tale pregiudizio dovrà essere tenuto in esame dal giudice di merito, che lo potrà liquidare in via equitativa, aggiungendo al risultato un quid pluris per tenere conto del pregiudizio da “anticipata morte”.
Il giudice di merito, però, dovrà dar conto dei criteri seguiti tanto nel determinare il grado di invalidità permanente, quanto nel monetizzarlo in via equitativa.

La durata della vita non è variabile per la personalizzazione
A mero titolo di esempio, afferma il Collegio, nei casi più gravi e quando massimo sarà il divario tra la vita attesa secondo le statistiche mortuarie e la concreta speranza di vita residuata all’infortunio, il giudice di merito potrà scegliere il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima, e dunque in base alla vita media nazionale.
Da ciò ne deriva che liquidare - tout court, sempre e comunque - il danno biologico parametrandolo alle aspettative di vita media e non alle aspettative di vita futura concrete è errato, perché nella liquidazione del danno biologico permanente occorre tener conto del tempo durante il quale il danneggiato dovrà presumibilmente convivere con la sua menomazione.
La sentenza in esame suscita ulteriore interesse se si pensa che la Corte, analizzando un altro motivo di ricorso, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha ridotto il compendio risarcitorio del 25%, pari alla percentuale (massima) di personalizzazione riconosciuta dai giudici di merito. Secondo la Suprema Corte, anche se l’invalidità permanente è gravissima, vi può essere un incrementato della misura standard del risarcimento solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali. Diversamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, il non poter più condurre una vita personale, affettiva e di relazione secondo i canoni di normalità costituisce una conseguenza indefettibile per tutte le persone che hanno patito una invalidità pari (nel caso di specie) al 91% del danno biologico permanente e pertanto alcuna personalizzazione può essere riconosciuta. Quindi, ritenere che la misura standard del risarcimento del danno biologico debba essere aumentata sempre e comunque per il solo fatto che l’invalidità causata dalle lesioni sia di grado elevato è giuridicamente errato.

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