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Diritto assicurativo: un codice in cerca d’autore

Anche per i giuristi più esperti è difficile non perdersi nello sterminato mare delle norme, dei regolamenti, dei decreti che affollano il settore dei rischi. Tra atti mancati e futuro incerto, non si può che navigare a vista

Diritto assicurativo: un codice in cerca d’autore hp_vert_img
Nell’immaginario comune, la professione legale è molto spesso associata a lunghe discussioni condotte in un clima avvocatesco di comparse, incartamenti, voluminosi fascicoli chiusi a stento da un laccetto di cotone grezzo, dove si ritrovano sentenze impugnate e riformate, e ancora impugnate e cassate per tornare poi a essere nuovamente impugnate e riformate, così da divenire forse definitive per gli eredi degli iniziali contendenti che neppure ricordano il nome del bisnonno che diede inizio alla causa. 
Questa grottesca processione, scandita da inesorabili e interminabili fasi, porta l’uomo comune ad accusare la categoria di una specie d’indolenza di spirito, ma soprattutto d’inutilità di fondo per il sol fatto che due generazioni di contendenti (voglio concedervelo: tre generazioni) hanno vissuto serenamente senza leggere la tanto attesa (da chi?) sentenza definitiva. Così se uno sconosciuto avvocato venisse presentato in un qualsiasi circolo culturale, farebbe meglio a sbianchettare dal proprio biglietto da visita la parola avvocato prima di porlo in mani altrui: la stima dei suoi meriti potrebbe guadagnarci ben poco dall’appartenere a un ambiente ritenuto sonnolento, contemplativo, polveroso. Signori, credetemi, non è così, e a pensare secondo l’immaginario comune si compie un grave torto al Diritto e al difficile lavoro intellettuale (beh, questo sì, siamo pensatori, non costruttori) del giurista.

Le polizze nell’utero
Vorrei veramente convincere tutti voi di come la prudentia iuris sia di vitale importanza per la nostra società, ma non avendone il tempo vi dimostrerò da qui a breve, come meglio si può in poche righe, come il diritto delle assicurazioni (particolare branca di cui ho la fortuna di occuparmi) sia estremamente vivo. Pensateci su, esso si cela dietro ogni nostro passo, vive e scorre nei capillari della nostra società, senza che ce ne accorgiamo.
Non siamo ancora nati, ma dietro alla nostra prima immagine ecografica, dentro l’utero di nostra madre, vi sono almeno un paio di polizze assicurative attive. Veniamo alla luce in una sala dove vi è un fermento di polizze, tutte belle sveglie e con le orecchie dritte dritte. E così via, la nostra vita è un entrare e uscire da una copertura all’altra (o almeno così dovrebbe essere se fossimo meno fatalisti e più prudenti) finanche dopo la morte: il carro funebre per il trasporto della bara è assicurato. Il diritto delle assicurazioni è dunque un diritto vivente. Si forma dal basso, dalla prassi, dalle esigenze della società, motivo per cui l’intervento del legislatore dovrebbe avvenire ex post per regolamentare ed eventualmente raddrizzare ciò cui il mercato ha dato forma, e non per calare e imporre dall’alto strumenti non richiesti né tantomeno sentiti.

Strumenti inutilizzabili
Vi faccio un esempio, concreto e immediato, di quanto vi sto dicendo: nascono prima i siti comparativi e arriva successivamente la loro definizione in seno all’articolo 106 del dlgs 209 del 2005; si leggono prima gli esiti dell’Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano e poi l’articolo 80 del Regolamento Ivass 40 del 2018.
Quando ci si dimentica di questo, dopo un lungo periodo gestazionale di contemplazione e meditazione attorno a prestigiose scrivanie, non si possono che partorire strumenti metagiuridici, talvolta muniti persino di relativo corredino attuativo, che non arrivano a emettere neppure il primo vagito. 
Questo è un punto in cui la scoraggiante verità ha bisogno di sostegni. Senza qualche esempio potreste considerare la cosa una banale allegoria. Per questo motivo ricordo l’Oria, l’organismo degli intermediari di assicurazione e riassicurazione che sarebbe dovuto subentrare, da tempo, nelle funzioni e competenze di Ivass in materia di tenuta del Rui (ma di doman non v’è certezza). Ricordo ancora l’obbligo di confronto delle tariffe Rc auto introdotto dall’art. 34 del 1/2012, convertito in legge 27/2012, (in relazione al quale l’allora Isvap aveva pubblicato lo schema di regolamento con il documento in consultazione n. 49/2012) e pure il simile obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi previsto dall’art. 28 del medesimo dl, nei confronti di banche e intermediari finanziari che condizionavano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita (cui ha fatto seguito il Regolamento Isvap n. 40/2012). 

Assicurare chi si assicura
Ma non perdiamoci in queste quisquilie, dopotutto la storia del nostro Paese è ricca di aborti e di opere pubbliche incompiute... dobbiamo essere così esigenti proprio nel panorama assicurativo? Chiudiamo l’elenco e guardiamo al futuro.
Notiamo come il diritto delle assicurazioni, strettamente legato al mondo tecnologico, risenta violentemente di tutte le innovazioni e come vi debba dare spesso una pronta e intelligente risposta, non potendovi rimanere indietro: cyber risk, distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, instant insurance, polizze parametriche sono le ultime sfide più ardue per il settore. Insomma, il diritto assicurativo costringe a non defilarsi mai, a essere sempre all’erta nell’osservare i cambiamenti della società, comprenderli, dominarli, guidarli. 
In un simile contesto assai cangiante, il tessuto normativo non può che essere composto da materiale fluido (prevalentemente di rango secondario, lettere al mercato, Faq), destinato a scivolare sui processi e prendere la loro forma, rendere perfettamente oleati i meccanismi affinché la macchina dell’assicurativo svolga il proprio compito: assicurare chi si assicura.

Il valore del codice civile
Questo materiale fluido deve essere portatore di un Dna inscalfibile che rappresenta l’impronta genetica del nostro ordinamento e costituisce la base per la trasmissione ereditaria della nostra cultura socio giuridica. Non mi riferisco qui, sarei troppo pretenziosa, alla Costituzione e alle fonti del diritto dell’Unione Europea che dovrebbero permeare di sé ogni respiro che pretende definirsi giuridico, ma a quei 51 articoli (artt. 1882-1932 e art. 2952) che il codice civile dedica al capo Dell’assicurazione e alla Prescrizione in materia di assicurazione.
Vedete, questi 51 articoli, a differenza del dlgs n. 209 del 2005 che porta l’ambizioso nome Codice delle assicurazioni private (Cap), hanno avuto la fortuna di essere pochissimo modificati, e restare così espressione di principi che rappresentano i confini certi di un territorio diversamente incontrollabile. Non fraintendetemi: sia chiaro che il Codice delle assicurazioni private è e resta naturalmente la normativa primaria di più ampio riferimento nella materia assicurativa. Tuttavia, negli anni è stato troppe volte martoriato (non solo alla luce di incisive novità di matrice europea, basti ricordare le numerose e sacrosante modifiche tutte introdotte dal dlgs n. 68 del 2018 di recepimento della Idd 2016/97, ma anche in conseguenza di molteplici interventi, più o meno estesi, più o meno estemporanei, dai contenuti incerti e poco dopo abbandonati) per rappresentare il faro che nelle notti buie e tempestose deve guidare l’interprete ad approdare in un porto sicuro.

Le troppe rivoluzioni nel cap
Voglio confessarvi che dal 2005 a oggi il Cap è stato oggetto di 60 interventi di modifica1 (l’ultimo con il dl n. 118 del 2021, convertito in legge n. 147 del 2021), il che significa una media di quasi quattro modifiche all’anno, che si traduce in un testo normativo in perenne assestamento che comporta, dunque, un disarmante senso di smarrimento per chi invece tra quelle pagine cerca risposte.
Non potrei trovare posto migliore di questo per dire, a chi non è molto addentro nell’argomento, che vi sono articoli immolati sull’altare della perenne riforma (un numero per tutti: 134) che non hanno più una loro identità. In un’ottica pirandelliana, potremmo definirlo un codice in cerca d’autore.

L’impossibilità di conoscere
Di fronte a un simile scenario, non può di certo passarsela meglio la normativa di rango secondario. Dal 2013, anno de il fu Isvap, a oggi, l’Istituto ha tentato di razionalizzare il copioso e fluttuante materiale primario con 49 Regolamenti, 115 Provvedimenti normativi, 148 Lettere al mercato2. Così è (anche se non vi pare).
Cifre che dimostrano una mirabile e solerte attenzione dell’Autorità verso il mercato, ma che inevitabilmente rischiano di spargere sugli operatori una desolante certezza: l’impossibilità di conoscere.
Vi assicuro che è uno spettacolo, per chi è nuovo del mestiere, assistere alla mirabolante attitudine di inconscia abilità con la quale l’interprete tenta di districarsi e mantenere una posizione eretta in questo mare normativo nero e tenebroso.
 
1 Dati su www.normattiva.it
2 Dati su www.ivass.it

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