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L’obbligo di avviso circostanziato

L’assicurato è tenuto da contratto a denunciare il sinistro nei termini stabiliti e a fornire la documentazione e i chiarimenti richiesti in merito. A tal proposito, il Codice civile e la Cassazione hanno regolamentato i doveri del titolare della polizza e i diritti dell’assicuratore, al fine della propria tutela

L’obbligo di avviso circostanziato hp_vert_img
L’obbligo di avviso, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice civile, prevede che l’assicurato debba dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Il dispositivo aggiunge, inoltre, che tale avviso non è necessario nell’evenienza in cui l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto intervenga entro il predetto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
La ratio di tale norma è ravvisabile nella funzione riconosciuta in capo all’avviso, che consiste nella possibilità per l’assicuratore di intervenire sia al fine di constatare le circostanze del sinistro ed evitare che le stesse vengano alterate, sia allo scopo di evitare un aggravio del rischio stesso o di favorirne l’attenuazione.
Infatti, l’avviso è volto alla tutela delle ragioni dell’assicuratore, che, informato sul sinistro, ha la possibilità di svolgere in maniera quanto più celere possibile gli accertamenti sul danno, per gestire la fase finale, ovvero quella di liquidazione dell’indennizzo.
Tuttavia, viene ritenuto che “l’obbligo di avviso, inteso in senso stretto, non esaurisca il dovere di comportamento dell’assicurato (a parte l’obbligo di salvataggio: v. art. 1914). Infatti, l’assicurato che ha dato tempestivamente l’avviso deve ulteriormente cooperare (ad es. con notizie o con documenti) all’accertamento delle circostanze del sinistro e delle sue conseguenze” (Fanelli, Assicurazione II, in Enciclopedia giuridica Treccani, 18).
Dello stesso avviso sono Scalfi e Donati. In particolare, quest’ultimo ritiene al riguardo che si tratti di una “estensione dell’onere legale dell’avviso, a seguito della richiesta dell’assicuratore, e comunque di validità delle relative clausole di polizza” (Donati in Colombini, Il contratto di assicurazione: dalla stipulazione alla estinzione, AGC 1995, 129).
La Corte di Cassazione stessa, nella pronuncia n. 29209/2008, ha statuito che, per affermare l’inadempimento dell’obbligo di avviso, “occorre riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede che presiede all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall’assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine o meno a consentire ugualmente all’assicuratore le opportune constatazioni o interventi”.
In merito alla funzione dell’avviso, è da evidenziarsi che, comunque, le finalità dell’avviso rischierebbero di essere frustrate nel caso di insufficiente cooperazione dell’assicurato rispetto all’accertamento delle circostanze del sinistro e delle sue conseguenze.

L’ONERE PER L’ASSICURATO DI PROVARE IL VALORE DEL DANNO
Emerge, pertanto, da questo contributo, come l’obbligo di avviso in realtà si possa caratterizzare, a differenza di quanto desumibile dal Codice civile, per essere circostanziato: in capo all’assicurato viene spostato l’onere dell’allegazione di documenti e altro materiale, volti a provare le dinamiche di accadimento del sinistro e tesi all’indennizzo.
Continuando, risulta facile dedurre che tale onere si estenda su richiesta dell’assicuratore a tutte le informazioni che l’assicuratore riterrà necessarie e l’assicurato potrà dare. 
Tale impostazione è stata condivisa anche dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22386/2004, in cui è stato affermato che, se nel contratto di assicurazione si stabilisce in quali limiti l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro, l’assicurato ha l’onere di provare che il danno è compreso in quei limiti, sicché legittimamente l’assicuratore può richiedere prima della fase di liquidazione che l’assicurato provi la verificazione del sinistro, l’entità del danno derivatone e che il sinistro rientra nei limiti del rischio assicurato. 
A corroborare quanto appena detto, alcuni esempi di clausole inserite in polizze assicurative, da cui si può trarre che sempre più spesso l’obbligo di avviso è circostanziato: è per questo che viene chiesto all’assicurato di allegare, con riferimento alla fattispecie concreta, la documentazione volta a consentire rapidamente all’assicuratore l’accertamento del sinistro e la determinazione dell’indennizzo da liquidare.
Esempio 1: Clausola Obblighi in caso di sinistro: “(…) il contraente e/o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla società entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (…). La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. Inoltre il contraente o l’assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all’acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la società lo richieda, ad un componimento amichevole”. 
Esempio 2: Clausola Obblighi in caso di sinistro: “Lo stipulante informa tempestivamente l’impresa. In caso di furto e/o abuso del conto e del telefono cellulare sporge inoltre denuncia presso la polizia e richiede un’inchiesta ufficiale; formula una motivazione per scritto o in un’altra forma testuale per il diritto all’indennizzo; permette ogni inchiesta utile a tale riguardo e presenta su richiesta una distinta delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa di indicazione dei valori; informa tempestivamente l’impresa se vengono recuperate le cose rubate oppure se riceve notizia al loro riguardo, oppure se venga aperto contro di lui un procedimento fallimentare”.
Esempio 3: Clausola Denuncia di sinistro: “Il contraente o l’assicurato deve: presentare per iscritto la denuncia di sinistro, anche avvalendosi del modulo di “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro” (cosiddetto modulo blu), entro 3 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza; sottoscrivere la denuncia, che deve contenere l’indicazione della data, del luogo e delle cause del sinistro, delle conseguenze e/o dell’entità approssimativa del danno, delle generalità di eventuali testimoni e dell’eventuale intervento di autorità”.

L’INADEMPIENZA NON COMPORTA LA PERDITA DELL’INDENNIZZO
Tali clausole spingono a porsi un interrogativo circa le conseguenze che possano scaturire nel caso di mancata allegazione dei documenti in esse richiesti: nel caso in cui l’assicurato non adempia l’onere della prova previsto dall’obbligo di avviso, la fattispecie normativa di riferimento è l’art. 1915 C.c. o l’art. 1218 C.c.? Specificamente, nell’ipotesi da ultimo descritta, si verificherebbe l’inadempimento di cui all’art. 1915, o invece tale eventualità sarebbe da inquadrarsi nel disposto dell’art. 1218, definibile in tal caso alla stregua di un inadempimento contrattuale? Prima di dare una risposta a tale domanda, è necessario fare una breve premessa riguardo alle conseguenze derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo di avviso: nel caso in cui si verifichi questa situazione, espressamente regolata dall’art. 1915 C.c., e che si riferisce tanto all’obbligo di avviso ex art. 1913 C.c., quanto all’obbligo di salvataggio ex art. 1914 C.c., il supremo collegio con la summenzionata pronuncia n. 29209/2008 ha affermato in termini espressi che l’inosservanza commessa dall’assicurato non può comportare stricto sensu la perdita della garanzia assicurativa, ma sulla base della natura di tale omissione, e in particolare della sua configurazione come colposa o dolosa, l’indennizzo andrà ridotto e la sua entità parametrata al pregiudizio sofferto dall’assicuratore, tenendo sempre in considerazione l’equipollenza delle diverse modalità di avviso adottate nella fase concreta, rispetto a ciò che è prescritto nel contratto.
Nello stesso senso gli Ermellini si erano espressi già con la sentenza n. 24733/2007.

LE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL’ASSICURATORE
Riprendendo i termini del discorso, si può notare come, nonostante l’orientamento costante si sia sempre espresso a favore dell’inquadramento di tale ipotesi all’interno dei confini del disposto dell’art. 1915 C.c., (ex multis cfr. Corte di Cassazione n. 1625/1970), a seguito della sentenza n. 238/1984, resa dagli stessi giudici in materia di mancato adempimento dell’obbligo previsto nella polizza di allegare i documenti richiesti del danneggiato, si ritenne inapplicabile la disciplina sanzionatoria dell’art. 1915 C.c., essendo disposto per il mancato assolvimento dell’onere probatorio il solo risarcimento del danno: pertanto, sulla base alla predetta pronuncia, appare tacitamente esclusa la riconducibilità della fattispecie sia all’art. 1913 C.c. che all’art. 1914 C.c.. Ciò è vero tanto che anche di recente la Sezione quarta della suprema corte con l’ordinanza n. 10185/2022 ha ribadito che: “In tema di assicurazione contro i danni, per i fini di cui all’art. 1915 C.c., è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo da parte dell’assicurato; lo stabilire poi in punto di fatto se nel caso di specie l’assicurato abbia o non abbia avuto tale volontà è questione anch’essa riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità”. 
In tal senso vale richiamare anche l’ordinanza n. 21533/2021 secondo la quale: “Affinché l’assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all’obbligo di dare avviso all’assicuratore, ai fini dell’art. 1915, primo comma, Cod. civ., con l’effetto di perdere il diritto all’indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all’assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo”.

IL CASO BELGA
Infine, volgendo lo sguardo oltreconfine, la legge belga 4.04.2014 intitolata Loi Relative aux assurances ha confermato quanto già precedentemente detto dalla legge 22.06.1992 sul contratto di assicurazione terrestre.
In particolare, dall’art. 58 è possibile ricavare la previsione che l’avviso di sinistro venga fatto appena possibile e che le circostanze dello stesso siano indicate in maniera quanto più puntuale.
All’art. 74, inoltre, il legislatore belga pone in capo all’assicurato l’onere di fornire senza ritardo all’assicuratore ogni informazione utile e di rispondere alle richieste di informazioni riguardo alle circostanze di accadimento del sinistro.
Pertanto, nonostante entro i confini nazionali e soprattutto con riguardo al riconoscimento da parte della giurisprudenza la specificità dell’obbligo di avviso risulti ancora in progressiva affermazione, nella pratica si rivela essere più diffusa di quanto si creda, comportando in capo all’assicurato una richiesta più precisa al fine di vedersi riconosciuta la liquidazione dell’indennizzo.

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