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Un confronto tra azione di classe e azione rappresentativa

In entrambi i casi i fini dell’intervento possono essere risarcitori verso i tutelati o inibitori di determinate condotte. Le questioni della privacy e della contrattualistica sono tra gli ambiti direttamente interessati dall’azione rappresentativa - SECONDA PARTE

Un confronto tra azione di classe e azione rappresentativa hp_vert_img
Così come per l’azione di classe, l’obiettivo dell’azione rappresentativa è quello di ridurre, per quanto possibile, la parcellizzazione del contenzioso, evitando l’insorgere di possibili liti multiple accentrando in un’unica vicenda processuale eventuali numerosi contenziosi che abbiano a oggetto la medesima condotta e/o prassi commerciale.
Si evidenzia come i rimedi esperibili con l’azione rappresentativa e con l’azione di classe siano sostanzialmente sovrapponibili e qualificabili come (I) risarcitori (e.g. risarcimento danni, riduzioni di prezzo, rimborsi); (II) inibitori rispetto a talune specifiche condotte e/o prassi contrarie alle rilevanti normative dell’Ue.

LA “TRANSNAZIONALITÀ” DELL’AZIONE RAPPRESENTATIVA
Si evidenzia come l’azione rappresentativa (pur non andando a modificare la normativa vigente in materia di diritto internazionale privato, in particolare relativamente alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali) potrà avere anche carattere transnazionale se a proporla avanti all’autorità giudiziaria italiana dovesse essere un ente autorizzato (debitamente iscritto nell’elenco preposto e stilato dalla Commissione Europea) avente sede in altro Stato membro dell’Unione Europea.

POSSIBILI RICORRENTI AMBITI DI APPLICAZIONE DELL’AZIONE RAPPRESENTATIVA
Con precipuo riguardo alle materie inserite nel perimetro di applicazione dell’azione rappresentativa, si segnala la protezione dei dati e la privacy. 
In un contesto sociale ed economico sempre più connesso il trattamento dei c.d. “dati sensibili e/o personali” è tema centrale oggetto di dibattito quotidiano.
L’azione rappresentativa si presta quale strumento processuale idoneo a tutelare diffuse violazioni del d. lgs. n. 101/2018, ovvero al decreto di armonizzazione del regolamento Ue 2016/679 (il noto Gdpr), aprendo la possibilità di attivare ampia casistica giurisprudenziale considerata la trasversalità della privacy.
Allo stesso modo, con l’azione rappresentativa sarà altresì possibile inibire ai professionisti (ivi incluse le imprese, tra cui le società di assicurazione) di adottare clausole contrattuali lesive dei diritti dei consumatori e le decisioni giudiziali sul tema potranno prevedere anche un obbligo di sostituzione di tali specifiche previsioni contrattuali.

ULTERIORI ASPETTI CRITICI PER GLI IMPRENDITORI: LA SENTENZA CGUE
Un esempio pratico di quanto appena esposto viene offerto dalla recente sentenza del 17 maggio 2023, relativa alla causa C-97/22, con cui la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha sancito un innovativo (e potenzialmente dirompente) principio di diritto, ovvero che, indipendentemente da questioni attinenti all’invalidità originaria di un contratto, non è garantita la possibilità per il professionista, che ha già dato esecuzione totale o parziale all’obbligazione assunta nei confronti del consumatore, di ottenere almeno il ristoro delle spese sostenute nel caso in cui il consumatore dovesse legittimamente recedere dal contratto entro il termine previsto di 14 giorni.
In altre parole: il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento se recede da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali del professionista che è già stato eseguito (anche solo parzialmente), pertanto, il professionista deve assumersi i costi che ha sostenuto a causa dell’esecuzione del contratto durante il periodo anteriore al recesso.
Tale principio, una volta calato nella prassi, potrebbe portare all’insorgere di numerosi contenziosi (anche azioni rappresentative) per tutti i casi in cui, ad esempio, un’impresa di assicurazione nel far sottoscrivere la documentazione contrattuale dovesse violare la normativa di riferimento a protezione del consumatore (e.g. omessa informazione circa il diritto di recesso in favore del consumatore), con la possibile conseguenza di esclusione, in capo al consumatore, di qualsiasi obbligo di pagamento a favore del professionista.

CONCLUSIONI
Come visto seppur brevemente, l’azione rappresentativa e l’azione di classe si muovono su due piani differenti, ma non sempre impermeabili tra loro. Da un lato, l’azione di classe prevista dal codice di procedura civile estende, al più ampio alveo della responsabilità civile, l’ambito di applicazione delle azioni di classe svincolandole dalla tutela consumeristica; mentre, dall’altro lato, l’azione rappresentativa introduce uno specifico strumento processuale atto a garantire la tutela risarcitoria (e inibitoria) ai consumatori, ed estende l’ambito di applicazione di tale tutela anche alla violazione di certa legislazione comunitaria.
Come visto, i soggetti coinvolti sono in parte i medesimi (associazioni rappresentative e imprese), ma assumono ruoli e devono avere qualifiche (e.g. di consumatore per quanto riguarda l’azione rappresentativa) diverse. Altresì, i precetti suscettibili di violazione e oggetto di lite sono diversi a seconda che si tratti di azione rappresentativa, ovvero di azione di classe.
Pertanto, nonostante la prassi abbia fondamentalmente dimostrato come le azioni di classe siano di difficile avviamento e, soprattutto, successo all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, le azioni rappresentative si pongono come strumento specifico, potenzialmente più incisivo, proprio in quanto maggiormente circoscritto, e quindi, in astratto, meritevole di accurato studio e attenzione da parte delle imprese e in particolare delle compagnie di assicurazione.

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