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Un confronto tra azione di classe e azione rappresentativa

Le due modalità di intervento a tutela di interessi di categorie terze sono promosse da entità legittimate che possono anche coincidere. Differiscono però sotto alcuni aspetti, che rendono le azioni rappresentative più incisive nell’ordinamento giuridico nazionale - PRIMA PARTE

Un confronto tra azione di classe e azione rappresentativa hp_vert_img
Il 25 giugno 2023 l’azione rappresentativa di cui al d. lgs. n. 28/2023, che recepisce il contenuto della direttiva Ue 2020/1828, entrerà in vigore in Italia (“azione rappresentativa”). L’azione rappresentativa si affiancherà all’azione di classe, di cui alla legge n. 31/2019, entrata in vigore il 19 maggio 2021 (“azione di classe”).
Sebbene vi siano molteplici profili di contiguità tra le due azioni, almeno sulla carta sembrano potersi escludere eventuali sovrapposizioni tra l’azione rappresentativa e l’azione di classe. Infatti, differente è l’ambito di applicazione e distinti sono i soggetti legittimati a esperirle. Pertanto, nel prosieguo del presente breve approfondimento, si andranno a evidenziare le caratteristiche salienti delle due discipline, ponendo l’accento sui profili di maggiore attenzione per le imprese.

Ambito di applicazione e soggetti legittimati a esperire le azioni
L’azione rappresentativa è un tipo di azione sui generis, con una forte connotazione transfrontaliera; inoltre, i ricorrenti agiscono anche senza mandato degli interessati effettivi, i quali potranno, in ogni caso, beneficiare dei risultati derivanti dall’iniziativa giudiziaria.
Il primo elemento di distinzione tra le due azioni riguarda i soggetti coinvolti, sia dal lato attivo, sia dal lato passivo. Per quanto concerne la legittimazione attiva, le azioni rappresentative possono essere promosse da enti legittimati tra cui si annoverano le associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’elenco tenuto presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex ministero dello Sviluppo economico). In particolare, gli interessati devono necessariamente avere la qualifica di “consumatore” e possono beneficiare degli effetti positivi derivanti da una favorevole decisione resa dall’autorità giudiziaria adita, anche se non abbiano preventivamente conferito espresso mandato all’associazione di riferimento per promuovere l’azione rappresentativa.
Per quanto riguarda le azioni di classe, invece, la legittimazione attiva spetta alle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei, ovvero a ciascun singolo componente della classe. Non è richiesta nessuna qualificazione soggettiva particolare (i.e. non è necessario, ma resta possibile, che la classe sia composta da consumatori). Le organizzazioni e le associazioni legittimate a rappresentare la classe (dietro specifico incarico dei componenti della stessa) devono risultare iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia.
Sul punto si evidenzia come, nella pratica, le organizzazioni e le associazioni legittimate a esperire le azioni rappresentative e le azioni di classe, in quanto iscritte nei rispettivi registri ministeriali, sono sostanzialmente le medesime, ma – come evidenziato – i singoli componenti delle classi rappresentate e gli effetti delle pronunce giudiziali eventualmente ottenute saranno sostanzialmente differenti.

Un interesse diretto per le compagnie assicurative
Passando ora all’analisi dei soggetti suscettibili di subire (legittimati passivi) le iniziative giudiziali in commento: le azioni rappresentative potranno essere promosse nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica (tra cui si annoverano anche le compagnie di assicurazione) che opera per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Diversamente, le azioni di classe potranno essere intraprese solo nei confronti delle imprese e dei gestori di servizi pubblici (e.g. società attive nel settore dei trasporti o delle cosiddette utilities) o di pubblica utilità (restano dunque escluse le persone fisiche e i professionisti).
Ulteriore elemento di diversità è l’ambito di applicazione: l’azione rappresentativa sarà esperibile solo con puntuale riferimento a specifiche materie tipizzate ed elencate in un apposito allegato al d. lgs. n. 28/2023. 
L’azione di classe, invece, risulta applicabile, quale strumento processuale residuale esperibile a fronte della violazione di un diritto individuale omogeneo, a tutte le materie non ricomprese nel d. lgs. n. 28/2023.
Al fine di limitare e auspicabilmente evitare che un medesimo illecito possa essere oggetto di domande risarcitorie e/o inibitorie azionate sulla base di entrambi gli strumenti processuali, il legislatore ha specificamente previsto che se la controversia rientra nell’ambito di applicazione dell’azione rappresentativa, quest’ultima dovrà necessariamente essere avviata ai sensi di detta disciplina, mentre l’azione di classe risulterà applicabile in via residuale a tutte le azioni collettive escluse dall’ambito di applicazione dell’azione rappresentativa.
L’azione rappresentativa e l’azione di classe si distinguono, da ultimo, anche per l’oggetto della tutela: da un lato, l’azione rappresentativa tutela gli interessi collettivi dei consumatori, mentre, dall’altro, l’azione di classe i diritti individuali omogenei (a prescindere dalla qualifica di consumatori) dei soggetti (non necessariamente consumatori) che compongono la “classe”.

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