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Antiriciclaggio e assicurazioni, a che punto siamo

Il decreto antiriciclaggio e le normative correlate stabiliscono i comportamenti da tenere per tutti gli intermediari assicurativi che operano nel ramo vita. Tra queste disposizioni, la funzione antiriciclaggio e la funzione di revisione interna, stabilite dal provvedimento Ivass 111 finalizzato alla mitigazione di questo specifico rischio

Antiriciclaggio e assicurazioni,  a che punto siamo hp_vert_img
Scopo di questo articolo è fare una ricognizione delle disposizioni normative di rango legislativo e regolamentare che disciplinano gli adempimenti in materia di antiriciclaggio e lotta al terrorismo internazionale nel mondo assicurativo.
Partiamo dal dlgs 231/2007 (decreto Antiriciclaggio), che ha recepito la III direttiva antiriciclaggio (direttiva 2005/60/CE) ed è stato oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche e integrazioni, tra le quali segnaliamo quelle apportate dai dlgs n. 90/2017 e 125/2019, i quali hanno dato attuazione alla direttiva UE/2015/849 (IV direttiva) e alla direttiva UE/2018/843 (V direttiva).
Il decreto antiriciclaggio, annovera tra i propri destinatari, tutti operanti nei rami vita, sia le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nella sezione D del Rui (banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, Sim e Poste Italiane, divisione Banco Posta), sia gli agenti e i broker assicurativi, soggetti questi ultimi più eterogenei. Si passa  da realtà di considerevoli dimensioni e complessità, sino ad arrivare alle ditte individuali, senza dimenticare i soggetti di medie dimensioni. 
Questo significa che, in base a un approccio risk based e tenendo conto del principio di proporzionalità, tutti gli intermediari assicurativi operanti nei rami vita sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio e nelle disposizioni regolamentari che, in campo assicurativo, sono state emanate dall’Ivass.
In particolare, il riferimento è:
  • al regolamento Ivass n. 44/2019 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; 
  • al provvedimento Ivass n. 111/2021, sul quale ci concentreremo, che detta le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio, individuando i requisiti dimensionali e organizzativi per l’istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna e modifica il regolamento Ivass n. 44/2019.
Prima di procedere, segnaliamo che nel mese di luglio 2023 si è chiusa la pubblica consultazione relativa alle modifiche per dare attuazione agli orientamenti dell’Autorità bancaria europea (Eba) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio e che, come può evincersi dalla stessa, un’ulteriore consultazione, per i medesimi fini, verrà pubblicata in relazione al provvedimento 111.

FOCUS SUL PROVVEDIMENTO IVASS N. 111 DEL 2021 
Ciò detto, il provvedimento 111, con particolare riferimento ad agenti e broker, prevede che gli stessi siano tenuti a istituire la funzione antiriciclaggio e quella di revisione interna quando ricorrono congiuntamente una serie di requisiti. Tra questi:
Istituzione della funzione antiriciclaggio: 
a. numero di dipendenti o collaboratori iscritti, alla fine di ciascun anno solare, nella sezione E del Rui uguale o superiore a 30;
b. distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese, comunicato da queste ultime all’Ivass e agli stessi intermediari, sia superiore a 15 milioni di euro.
Viene precisato che gli agenti e broker assicurativi in possesso dei requisiti in questione che operano come ditte individuali non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione antiriciclaggio, rispondendo direttamente in tal senso l’agente o il broker persona fisica.
Istituzione della funzione di revisione interna:
a. numero di dipendenti o collaboratori iscritti, alla fine di ciascun anno solare, nella sezione E del Rui complessivamente pari o superiore a 100;
b. distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese, comunicato da queste ultime all’Ivass e agli stessi intermediari, sia superiore a 20 milioni di euro.
I requisiti in questione devono essere posseduti per almeno due anni; a tal fine agenti e broker devono verificare ogni anno il ricorrere degli stessi in ciascun anno del biennio precedente e in caso positivo, a decorrere dall’anno successivo, procedere alla nomina della funzione antiriciclaggio e/o della revisione interna. 
Il provvedimento precisa che agenti e broker possono dismettere le funzioni in parola dall’anno dopo a quello in cui verificano di non aver posseduto, in nessun anno del triennio precedente, i previsti requisiti. Sia l’istituzione, sia la dismissione devono essere comunicati all’Ivass.

UNA RESPONSABILITÀ PRECISA IN CAPO ALL’INTERMEDIARIO
Gli agenti e i broker tenuti al rispetto degli obblighi precedentemente menzionati devono anche: 
  • adottare propri piani strategici e politiche aziendali e il documento analitico, tenendo conto delle regole stabilite nei contratti di distribuzione con le compagnie di assicurazione;
  • adempiere in modo uniforme a tali obblighi, indipendentemente da previsioni meno stringenti richieste di volta in volta da una specifica impresa di assicurazioni per la distribuzione di un proprio particolare prodotto assicurativo, fatta salva la facoltà di identificare autonomamente prodotti con minor rischio di riciclaggio. 
Chi non rientra in tale novero deve, tra l’altro, applicare le disposizioni contenute nel regolamento 44/2019 in materia organizzativa e procedurale per la gestione del rischio di riciclaggio, per la predisposizione dei controlli relativi al rispetto della normativa antiriciclaggio e dell’adeguato presidio di tale rischio, nonché dei relativi flussi informativi di misure correttive, in caso di carenze e anomalie.

UN INVITO ALLA MASSIMA ATTENZIONE
Da quanto sopra sinteticamente riportato, risulta un quadro normativo e regolamentare piuttosto complesso, in continua evoluzione, che vede direttamente protagonisti anche gli intermediari assicurativi cosiddetti tradizionali, ovvero gli agenti di assicurazione e i broker, chiamati a una serie di adempimenti e comunicazioni sulla base di un provvedimento, il n. 111, entrato in vigore oramai da quasi tre anni. 
Da qui, il richiamo alla massima attenzione da parte dei soggetti obbligati, alla luce del severo impianto sanzionatorio previsto dal dlgs. n. 231 del 2007, senza dimenticare naturalmente gli impatti che la normativa in materia di Aml ha e avrà sulle compagnie. Si pensi al proposito ai nuovi adempimenti inerenti alla nomina del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, sulla base dei già richiamati orientamenti dell’Eba, una volta che verrà pubblicato il provvedimento di modifica del regolamento Ivass n. 44.
Il tutto mentre sullo sfondo si fa sempre più vicino il nuovo pacchetto Aml dell’Unione Europea, nell’ambito del quale, come può evincersi dal comunicato del Consiglio europeo del 18 gennaio scorso “le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento; la (sesta nda) direttiva si occuperà invece dell’organizzazione di sistemi istituzionali antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (Aml/Cft) a livello nazionale negli Stati membri”.

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