Cos’è il danno da vacanza rovinata
Una ricca normativa specifica in maniera chiara quando i disagi patiti durante un viaggio possono essere oggetto di richiesta di risarcimento da parte del cliente. A risponderne, per le relative responsabilità, possono essere sia il tour operator sia l’agenzia viaggi

30/09/2024
Attualmente la disciplina dei cosiddetti danni da vacanza rovinata è regolata dal dlgs n. 62/2018, che attua i principi dettati dalla direttiva europea 2015/2302 in tema di pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
In sostanza, trattasi di un aggiornamento di quanto già disciplinato dall’art. 46 del precedente dlgs n. 79/2011 (Codice del turismo), che sanciva la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici tutto compreso, richiamando a sua volta gli articoli 83 e seguenti del Codice del consumo (dlgs 206/05), ripresi dagli articoli 3-4 del dlgs 17 marzo 1995 n. 111 (quest’ultimo emanato in attuazione della direttiva 90/314/Cee del 13 giugno 1990, ora abrogata e sostituita dalla sopra richiamata direttiva Ue 2015/2302).
Andando ancora più indietro nel tempo, era già l’articolo 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, n. 90/314/Cee che riconosceva implicitamente l’esistenza di un diritto risarcitorio di danni morali e non corporali. Ancora prima, l’art. 13 della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (legge 27 dicembre 1977, n. 1084) disponeva che “l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento parziale o totale dei suoi obblighi di organizzazione”. Il secondo comma stabiliva i massimali di indennizzo spettanti al turista per i danni corporali, materiali e per tutti gli altri danni derivanti dall’inadempimento totale o parziale del contratto di viaggio a danno del consumatore.
Oggi l’art. 46 del dlgs 62/2018 è titolato Risarcimento del danno da vacanza rovinata. Ciò fa presumere dunque che si possa pretendere anche un risarcimento del danno, oltre e indipendentemente dal tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta, unici presupposti su cui si fondava invece prima il Codice del turismo all’art. 47 (per altro titolato in modo più stringato solamente Danno da vacanza rovinata).
È stato poi aggiunto un secondo comma, a norma del quale il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Non vi è più dunque alcuna differenziazione dei termini prescrizionali a seconda che si tratti di danni alla persona o di danni diversi.
Ruoli precisi per organizzatore del viaggio e intermediario
I soggetti coinvolti nell’acquisto di un pacchetto turistico sono abitualmente il viaggiatore (il turista), l’organizzatore (tour operator) e il venditore (comunemente l’agenzia di viaggi).
L’agenzia di viaggi agisce come mandataria sia all’acquisto per conto del cliente (organizzatore) sia alla vendita per conto del medesimo tour operator, e in tal veste assicura la conclusione tra i predetti mandanti del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra tour operator e cliente finale. (Corte di Cassazione civile, sezione 2, sentenza del 24 novembre 2020, n. 26694).
L’organizzatore a sua volta, nell’espletamento dei propri obblighi, può avvalersi di servizi resi da soggetti terzi quali vettori aerei, società di noleggio veicoli, guide turistiche, eccetera, e delle cui inadempienze dovrà essere ritenuto, nei confronti del viaggiatore, responsabile (Cass. civ. n. 22619/12).
Un danno non patrimoniale
Quando possiamo parlare di pacchetto turistico?
Secondo l’articolo 33, sub lettera b), è pacchetto turistico (o package) la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, in cui sono presenti alloggio, trasporto, noleggio, con qualunque altro servizio che non costituisce parte integrante di uno dei predetti servizi e non sia un servizio finanziario o assicurativo, se esso non rappresenta una parte pari o superiore al 25% del valore della combinazione, anche sotto il profilo della pubblicità e della successiva selezione, con durata superiore alle 24 ore o, comunque, ricomprendenti almeno una notte, con finalità turistica, ovvero tesi a soddisfare interessi di relax, svago del viaggiatore.
Che cosa è il danno da vacanza rovinata? Il danno da vacanza rovinata si inquadra in quel un pregiudizio al benessere psicologico subìto in un periodo destinato dal consumatore al riposo o allo svago e dunque nella mancata realizzazione della finalità turistica oggetto del contratto. È insomma sostanzialmente un danno di natura non patrimoniale.
Responsabilità distinte per i soggetti coinvolti
Come abbiamo visto, il viaggiatore può interfacciarsi nella stipula del negozio con un intermediario e con l’organizzatore.
La nuova disciplina ha preferito sostituire a una indiscriminata responsabilità solidale di dette figure precipue responsabilità in relazione agli obblighi assunti, ovvero da una parte vi sarà una responsabilità del venditore (agenzia di viaggi), ad esempio per la sola violazione di obblighi informativi o concernenti la corretta trasmissione delle prenotazioni, che può però estendersi financo alla incauta e non ponderata scelta dell’organizzatore.
Ad esempio, si è ritenuto configurarsi il danno da vacanza rovinata quando i servizi erogati dalla struttura alberghiera non erano corrispondenti a quelli offerti sul catalogo e il livello delle prestazioni riservate agli ospiti era gravemente scadente. In detto caso si è ritenuto sussistere la responsabilità dell’agenzia di viaggi che aveva venduto il pacchetto facendo erroneamente affidamento sulla qualità della struttura desumibile solo dal catalogo reso disponibile dal tour operator, senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi promessi.
Infatti, come detto, è compito dell’agenzia di viaggi scegliere con oculatezza l’organizzatore (Corte di Cassazione civile, ordinanza del 2 febbraio 2022, n. 3150; Corte di Cassazione civile sez. III, 29 aprile 2022, n.13511). L’organizzatore, o tour operator, dal canto suo può essere ritenuto responsabile per disagi cagionati al turista acquirente, mancata erogazione di servizi promessi etc.
È stato per esempio ritenuto integrante un danno da vacanza rovinata l’avere alloggiato il turista per una parte del periodo di soggiorno in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto e, per la restante parte del periodo di viaggio, presso la struttura prevista, ma ancora in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi (palestra, spa e piscina, spiaggia attrezzata) non ancora ultimati (tribunale di Napoli, Sez. XII, 18 febbraio 2013, n. 2195).
La natura della responsabilità e del danno
Quella derivante dal danno da vacanza rovinata è in linea generale configurata quale responsabilità di natura contrattuale ex art. 1218 cc, ovvero come inesatta esecuzione delle prestazioni contenute nel pacchetto turistico acquistato dal turista, sempre che questa eventualità sia considerata di non scarsa importanza secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1455 cc. Questo comporta che non tutti i disservizi rispetto al programma acquistato possono essere fonte di risarcimento a titolo di vacanza rovinata (Corte d’appello di Genova sez. II, sentenza 3 agosto 2020, n.763).
Il danno da vacanza rovinata che ne deriva è un danno di natura non patrimoniale, da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale che si traduce in una perdita economica o dagli esborsi sostenuti per ovviare ai disagi patiti o ancora dall’inutilità della prestazione resa per i disagi derivati. La normativa specifica che oggetto del contratto deve essere un pacchetto turistico e l’inadempimento deve avere come conseguenza la perdita di un’occasione di relax.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, l’espressione danni alla persona, contenuta nell’art. 46 del dlgs 23 maggio 2011, n. 79 (cosiddetto Codice del turismo), deve essere interpretata come omnicomprensiva di tutti i danni di carattere non patrimoniale di cui all’art. 2059 cc, ivi compresi i danni morali da vacanza rovinata (Cass. Civ. n. 5271/2023).
Il ristoro può concernere le più disparate ipotesi.
A titolo esemplificativo è stato riconosciuto un danno da vacanza rovinata in ipotesi di perdita del bagaglio durante il viaggio (Cass. Civ. 6 luglio 2018 n. 17724), di aggressione per mano altrui subìta dal turista all’interno del villaggio turistico (Cass. 16 marzo 2017 n. 6830), per la mancata corrispondenza tra la descrizione della struttura ricettiva e la realtà, per la presenza di spiaggia sporca e di mare inquinato da idrocarburi (Cass. 4 marzo 2010 n. 5189), per l’utilizzo di materiale informativo cartaceo e/o fotografico da parte del tour operator rivelatosi non corrispondente al reale aspetto del luogo di villeggiatura (Cass. 17 gennaio 2013 n. 1033) e in tema di divieto di immersioni subacquee non segnalato dal tour operator al turista a ciò espressamente interessato (Cass. 20 marzo 2012 n. 4372).
Infine, occorre precisare che il diritto al risarcimento si prescrive entro tre anni decorrenti dal momento in cui il viaggiatore fa rientro nel luogo di partenza, fatto salvo il riconoscimento del più lungo termine specificatamente stabilito da disposizioni di legge per i servizi ricompresi nell’offerta di viaggio acquistata dal cliente.
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