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L’adeguata verifica della clientela nel settore bancario e assicurativo

Il decreto Antiriciclaggio carica i soggetti destinatari della norma della responsabilità di verificare l’integrità del cliente anche prima dell’avvio del rapporto: Ivass e Banca d’Italia hanno recentemente emesso i provvedimenti in merito per le rispettive categorie

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L'obbligo di adeguata verifica della clientela rappresenta un punto cruciale nell'ambito della legislazione antiriciclaggio di cui al d.lgs. 231/2007 (da ora anche il decreto), il quale ha dato attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Ricordiamo, infatti, che i numerosi soggetti destinatari della norma, tra i quali, ad esempio, le banche, le società finanziarie, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi e nel comparto assicurativo, limitatamente ai rami vita, le imprese di assicurazione, i broker e gli agenti, sono tenuti, nei casi previsti dal decreto, a identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il tutto (mi si perdoni l'eccessiva semplificazione) nell'ottica di conoscere il proprio cliente (il concetto è efficacemente reso dall'acronimo inglese Kyc - Know your customer) e impedire, quando ne ricorrano i presupposti, l'instaurazione di un rapporto o l'assunzione di un incarico che abbia come controparte un soggetto che potrebbe utilizzare il sistema finanziario (e quello assicurativo), quale canale per riciclare denaro proveniente da attività delittuose.

Ebbene, il tema dell'adeguata verifica della clientela, come sopra sommariamente sintetizzato, si trova attualmente al centro di due interessanti provvedimenti rispettivamente della Banca d'Italia (Provvedimento 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che entrerà in vigore il primo gennaio 2014) e dell'Ivass (in questo caso si tratta dello Schema di Regolamento concernente disposizioni attuative in tema di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Considerato che le disposizioni da ultimo richiamate contengono una disciplina dell'attività di adeguata verifica più dettagliata rispetto a quella contenuta nel decreto (che ne costituisce comunque sempre la fonte), sarà interessante seguire il loro impatto sull'attività quotidiana degli operatori, non dimenticando le pesanti sanzioni previste in caso di mancata osservanza.

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