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L’assicurazione è tenuta alle spese legali

Quando un assicurato è chiamato in giudizio per responsabilità civile, l’azione processuale è svolta anche nell’interesse di chi lo ha assicurato. Per questo la Cassazione ha confermato l’obbligo a contribuire per un quarto delle spese sostenute

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Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione dell'assicurato in giudizio crea spesso contrasti sotto il profilo della regolazione delle spese di giustizia, a maggior ragione quando nello stesso procedimento siano presenti sia l'assicurato presunto responsabile dell'accadimento, sia l'assicuratore chiamato in causa dal proprio garantito per manleva.
L'art. 1917 c.c., comma 3, prevede che le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato siano a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La norma si riferisce alle spese direttamente sostenute dall'assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l'assicuratore sostiene se intenda assumere direttamente la difesa giudiziale dell'assicurato.
La questione è stata riassunta e trattata in una recente decisione della suprema Corte di Cassazione, la n. 19176 del 19 settembre 2014 (sezione III civile, Presidente Amatucci - Relatore Spirito).

Il risarcimento è un diritto dell'assicurato
La vicenda origina da un assicurato il quale riferiva di avere, in una controversia nella quale era dedotta la sua responsabilità, chiamato in giudizio, in garanzia, la propria assicuratrice, chiedendo non solo l'affermazione dell'operatività della copertura, ma anche che le spese di causa fossero poste "a carico di chi ritenuto soccombente".
Rilevava il ricorrente in Cassazione che la sentenza impugnata accoglieva la propria domanda di garanzia senza, però, porre a carico della compagnia le spese di entrambi i gradi di giudizio anche nel rapporto tra quest'ultima e se stessa.
Infatti, riferiva che dal dispositivo della sentenza risultava accolta soltanto la propria domanda principale, di essere tenuto indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza (ciò anche per le sole spese liquidate in favore della danneggiata), ma non anche quella relativa alle spese da sé sostenute per resistere all'azione risarcitoria del danneggiato.
L'assicurato, in effetti, ha diritto, stipulando una polizza a garanzia del proprio patrimonio aggredito da richieste di risarcimento dei danni nel contesto della responsabilità civile, di ricevere in restituzione (nel limite del quarto della somma assicurata) quanto pagato al proprio difensore per resistere alla chiamata in causa.
La Corte di Cassazione, nella decisione qui annotata, accoglie la lamentela dell'assicurato, ritenendolo pregiudicato economicamente per avere dovuto sostenere in proprio le spese di difesa personale, almeno nella quota riferibile alla difesa svolta nei confronti della parte attrice.
Si legge così nella sentenza 19176/2014 che "a norma del terzo comma dell'art. 1917 c.c. le spese per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata".
Orbene, poiché la sentenza impugnata, nel dichiarare la responsabilità della ditta assicurata, ha liquidato il danno e condannato l'impresa di assicurazione a tenere indenne la ditta convenuta "dagli effetti pregiudizievoli della sentenza, anche con riferimento alle spese del giudizio", omettendo invece di provvedere nel rapporto assicurata/assicuratrice, sulle spese sostenute dalla prima per resistere all'azione risarcitoria, la decisione deve essere annullata e riformata sul punto.

La garanzia assicurativa tiene indenne anche per i costi di difesa
La giurisprudenza, in effetti, ritiene che "nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 1917 cod. civ." (così anche si veda Cass. n. 5300/08; n. 2227/77).
La sentenza quindi aiuta a comprendere che la garanzia assicurativa è finalizzata a tenere indenne patrimonialmente l'assicurato non solo per le conseguenze pregiudizievoli di una sua eventuale condanna, ma anche per i costi di difesa che lo stesso dovrà sostenere anche per controbattere alle pretese avversarie.
In caso contrario, infatti, il patrimonio dell'assicurato ne risulterebbe comunque intaccato, all'esito della procedura, per il compenso versato al proprio avvocato incaricato di svolgere contro le istanze attoree quella difesa tecnica e legale che, come correttamente rilevato nella decisione, in ultima analisi è condotta anche nell'interesse dello stesso assicuratore chiamato in garanzia.

Filippo Martini,
Studio legale Mrv

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