Cross – Selling: direttive europee per la trasparenza
Sono in consultazione fino a marzo le linee guida redatte dal Joint Committee sul cross – selling in ambito bancario, finanziario e assicurativo
23/02/2015
Proseguono i lavori del Joint Committee, il gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle tre Autorità di Vigilanza europee dei mercati finanziari, l’Esma, l’Eba e l’Eiopa, per l’attuazione di iniziative congiunte nell’ambito della tutela dei consumatori e il monitoraggio e l’implementazione di tali interventi, mediante l’emanazione di specifiche linee guida in conformità con quanto espressamente previsto dall’art. 16 dei Regolamenti Esa (Reg. n. 1093/2010, Reg. n, 1094/2010 e Reg. n. 1095/2010).
Tra i primi interventi che caratterizzeranno questo 2015, vi è il documento posto in pubblica consultazione il 22 dicembre scorso, recante le “Linee guida in materia di cross – selling”, in ottemperanza al mandato legislativo previsto dalla Mifid II (art. 24, comma 11), che ha imposto all’Esa di prevedere opportuni orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata di prodotti finanziari, bancari e assicurativi.
Il documento, predisposto dal Joint Committee, mira ad individuare i vantaggi - ma anche i rischi - connessi alle pratiche cross selling nei mercati finanziari, identificando comportamenti e procedure che le banche, le imprese di assicurazione e gli intermediari dovranno porre in essere o implementare. Tali procedure avranno il fine di consentire al consumatore che acquisti un “pacchetto di prodotti”, di compiere scelte quanto più informate ed adeguate alle proprie esigenze, evidenziando, inoltre, le situazioni in cui tali pratiche di vendita non siano conformi agli obblighi di correttezza, onestà e professionalità richiesti dalla normativa di riferimento.
Maggiore trasparenza verso il consumatore
In particolare, le linee guida hanno come obiettivo quello di indirizzare le autorità nazionali competenti circa i controlli da effettuare e le indicazioni da fornire agli operatori del settore nella distribuzione di prodotti offerti in vendita abbinata, in modo tale da garantire un più elevato livello trasparenza sulle caratteristiche e i costi degli stessi.
Nella distribuzione di prodotti bancari, assicurativi e finanziari venduti in abbinamento tra loro, le linee guida indicano inoltre come sia necessario procedere ad una valutazione di adeguatezza/appropriatezza complessiva dell’operazione, che prenda in considerazione tutti i servizi offerti e non solamente quello primario per cui il consumatore si è rivolto all’intermediario.
Tutti gli elementi del “pacchetto” dovranno dunque essere conosciuti e compresi, in termini di costi e opportunità, dal consumatore, il quale dovrà essere informato anche circa la possibilità di acquistare gli stessi autonomamente o altrove.
Tale approccio consentirà, da una parte, di ridurre o evitare eventuali effetti distorsivi della concorrenza e, dall’altra, permetterà al consumatore di usufruire di quei benefici finanziari e di riduzione dei costi totali che derivano dell’acquisto di più prodotti o servizi in vendita abbinata.
La pubblica consultazione sul documento terminerà il 22 marzo 2015.
Avv. Benedetta Scotti – Zitiello e Associati
Tra i primi interventi che caratterizzeranno questo 2015, vi è il documento posto in pubblica consultazione il 22 dicembre scorso, recante le “Linee guida in materia di cross – selling”, in ottemperanza al mandato legislativo previsto dalla Mifid II (art. 24, comma 11), che ha imposto all’Esa di prevedere opportuni orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata di prodotti finanziari, bancari e assicurativi.
Il documento, predisposto dal Joint Committee, mira ad individuare i vantaggi - ma anche i rischi - connessi alle pratiche cross selling nei mercati finanziari, identificando comportamenti e procedure che le banche, le imprese di assicurazione e gli intermediari dovranno porre in essere o implementare. Tali procedure avranno il fine di consentire al consumatore che acquisti un “pacchetto di prodotti”, di compiere scelte quanto più informate ed adeguate alle proprie esigenze, evidenziando, inoltre, le situazioni in cui tali pratiche di vendita non siano conformi agli obblighi di correttezza, onestà e professionalità richiesti dalla normativa di riferimento.
Maggiore trasparenza verso il consumatore
In particolare, le linee guida hanno come obiettivo quello di indirizzare le autorità nazionali competenti circa i controlli da effettuare e le indicazioni da fornire agli operatori del settore nella distribuzione di prodotti offerti in vendita abbinata, in modo tale da garantire un più elevato livello trasparenza sulle caratteristiche e i costi degli stessi.
Nella distribuzione di prodotti bancari, assicurativi e finanziari venduti in abbinamento tra loro, le linee guida indicano inoltre come sia necessario procedere ad una valutazione di adeguatezza/appropriatezza complessiva dell’operazione, che prenda in considerazione tutti i servizi offerti e non solamente quello primario per cui il consumatore si è rivolto all’intermediario.
Tutti gli elementi del “pacchetto” dovranno dunque essere conosciuti e compresi, in termini di costi e opportunità, dal consumatore, il quale dovrà essere informato anche circa la possibilità di acquistare gli stessi autonomamente o altrove.
Tale approccio consentirà, da una parte, di ridurre o evitare eventuali effetti distorsivi della concorrenza e, dall’altra, permetterà al consumatore di usufruire di quei benefici finanziari e di riduzione dei costi totali che derivano dell’acquisto di più prodotti o servizi in vendita abbinata.
La pubblica consultazione sul documento terminerà il 22 marzo 2015.
Avv. Benedetta Scotti – Zitiello e Associati
© RIPRODUZIONE RISERVATA
trasparenza,
👥