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Unit linked e informazioni supplementari sui costi

Per la Corte europea il diritto del consumatore all’informazione trasparente è prevalente sulla prassi, e le compagnie sono tenute ad informare pienamente, anche solo in base a principi di ragionevolezza e di equità dell’ordinamento non scritti

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La recente sentenza del 29 aprile scorso della Corte di Giustizia Europea riapre un annoso dibattito, se sia cioè sufficiente alle imprese di assicurazione, nello svolgimento della propria attività, attenersi alle prescrizioni regolamentari per considerare assolti i propri obblighi di trasparenza nei confronti dei contraenti, oppure se queste siano chiamate ad applicare anche i principi generali, sebbene non scritti, dell’ordinamento nel quale operano, allorquando la loro applicazione assicuri al contraente una migliore comprensione del contratto.

Il valore di uno standard “non scritto”

Il caso esaminato dalla Corte riguardava la mancata esplicitazione, da parte di un’impresa di assicurazione vita olandese, di alcuni costi di gestione applicati a una polizza di tipo unit linked, dei quali il contraente aveva lamentato la scarsa trasparenza; l’impresa resisteva in giudizio, sostenendo di aver osservato il dettato regolamentare vigente al tempo dell’acquisto della polizza da parte del contraente, che non le imponeva l’esplicitazione di talune voci di costo. La Corte di Giustizia Europea, rifacendosi al dettato dei considerando 9 e 23 della terza Direttiva Assicurazione Vita (92/96/CEE del Consiglio), nonché all’articolo 31 della stessa, ha stabilito il principio per il quale non è contrario al diritto comunitario che un’impresa di assicurazione comunichi al contraente, in base ai principi generali dell’ordinamento nel quale opera, informazioni supplementari quando tali informazioni siano “chiare, precise e necessarie all’effettiva comprensione del contratto”, anche allorquando l’obbligo giuridico di comunicazione di tali informazioni nasca per l’impresa da principi generali dell’ordinamento quali “standard aperti e/o norme non scritte”.

“Ragionevole” la richiesta di trasparenza


In base alla sentenza sopra citata è stato ribadito il principio che nulla osta, secondo la Corte di Giustizia Europea, a che le informazioni minime che devono essere comunicate al contraente prima della conclusione del contratto (di cui all’Allegato II, punto A, della direttiva) siano integrate dalle informazioni supplementari previste da ciascuno Stato Membro, e che l’obbligo di comunicazione di tali informazioni possa nascere, nel caso del diritto olandese, da “principi di ragionevolezza e di equità” dell’ordinamento, ancorché non scritti. Il principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea non è nuovo e si colloca nel più ampio alveo della giurisprudenza della Corte, volta a tutelare la capacità di scelta del consumatore del contratto più consono alle proprie esigenze assicurative, attraverso un’adeguata trasparenza informativa precontrattuale (si veda sul punto la precedente sentenza della medesima Corte del 5 marzo 2002). L’elemento di novità della sentenza sta tuttavia nell’indicazione dei principi generali dell’ordinamento di uno Stato Membro, ancorché non espressi, quali fonte giuridica dell’obbligo di informazione supplementare.

In Italia, la questione è stata di recente affrontata anche dalla nostra Corte di Cassazione con la sentenza del 24 aprile 2015, nella quale, in una vicenda analoga a quella dibattuta dalla Corte di Giustizia Europea, la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto del contraente di essere informato dei costi gravanti sulla polizza, sebbene, all’epoca della sua stipulazione, la regolamentazione di settore non imponesse all’impresa uno specifico obbligo di trasparenza. A differenza della Corte di Giustizia Europea, la Corte di Cassazione ha tuttavia richiamato i principi in materia di responsabilità precontrattuale e di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni (articoli 1337 e 1175 del Codice Civile), quali principi generali dell’ordinamento, prevalenti sulla normativa di settore, a tutela della consapevolezza delle scelte del contraente.


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