Più chiarezza sulla mancata denuncia di sinistro e conseguente decadenza
L’articolo 1915 del Codice Civile impone tempi stretti per la denuncia del sinistro: spesso però la semplice citazione del punto non esaurisce la necessaria trasparenza verso l’assicurato
17/06/2015
Nella prassi contrattuale spesso capita che le condizioni generali di assicurazione riportino – più o meno integralmente – la disposizione di cui all’art. 1915 C.C., attraverso clausole predisposte, in parte, in tali termini: “In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso alla agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia di assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza”.
Ma quali sono le conseguenze in caso di mancata o tardiva denuncia del sinistro?
Il mancato avviso determina la perdita del diritto all'indennità solo nel caso in cui esso sia riconducibile a dolo. Invece, in presenza di semplice colpa - che, sino a prova contraria, si presume - l'assicuratore ha diritto soltanto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 C.C. (norma derogabile solo in favore dell'assicurato, ai sensi del successivo art. 1932 c.c.).
In un recente caso affrontato dallo scrivente, il giudice di merito ha rilevato che, ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa ai sensi dell'art. 1915 co. 1 C.C., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (riprendendo, tra l’altro, argomentazioni utilizzate da alcune sentenze di legittimità, cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28.07.2014, n. 17088, Cass. 11.03.2005, n. 5435).
Così considerato, l'avviso riveste, secondo taluni, la natura giuridica di onere e secondo altri quella di obbligo. In giurisprudenza, comunque, il comportamento richiesto all'assicurato dall'art. 1913 è stato ricondotto nella categoria degli oneri negoziali (T. Napoli, 26.5.1999; T. Roma, 27.1.1983).
Per quanto concerne la forma dell'avviso, invece, ove non diversamente disposto in polizza, vige il generale principio della libertà di forma.
Alla luce della nostra esperienza, s’impongono delle precisazioni con riferimento alla corretta predisposizione della clausola de quo, al fine di evitare di incorrere in incertezze interpretative che possano rivelarsi controproducenti per la compagnia di assicurazione.
In primis, preme rilevare come sia fondamentale imporre che l’avviso di cui all’art. 1913 C.C. avvenga mediante atto scritto (eventualmente specificando anche ulteriori formalità).
In secondo luogo, potendo sorgere un dubbio interpretativo circa l’integrazione del contratto ex lege, si consiglia di completare la clausola (nella formulazione su riportata) con tutte le conseguenze che potrebbero derivare a carico dell’assicurato nel caso di mancato avviso nei termini di legge: “In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso scritto alla agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia di assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). L’assicurato perde il diritto all’indennità se non adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito”.
Ma quali sono le conseguenze in caso di mancata o tardiva denuncia del sinistro?
Il mancato avviso determina la perdita del diritto all'indennità solo nel caso in cui esso sia riconducibile a dolo. Invece, in presenza di semplice colpa - che, sino a prova contraria, si presume - l'assicuratore ha diritto soltanto ad una riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone l'art. 1915 C.C. (norma derogabile solo in favore dell'assicurato, ai sensi del successivo art. 1932 c.c.).
In un recente caso affrontato dallo scrivente, il giudice di merito ha rilevato che, ai fini della perdita del diritto all'indennità assicurativa ai sensi dell'art. 1915 co. 1 C.C., non occorre lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo (riprendendo, tra l’altro, argomentazioni utilizzate da alcune sentenze di legittimità, cfr. Cass. Civ. Sez. III, 28.07.2014, n. 17088, Cass. 11.03.2005, n. 5435).
Così considerato, l'avviso riveste, secondo taluni, la natura giuridica di onere e secondo altri quella di obbligo. In giurisprudenza, comunque, il comportamento richiesto all'assicurato dall'art. 1913 è stato ricondotto nella categoria degli oneri negoziali (T. Napoli, 26.5.1999; T. Roma, 27.1.1983).
Per quanto concerne la forma dell'avviso, invece, ove non diversamente disposto in polizza, vige il generale principio della libertà di forma.
Alla luce della nostra esperienza, s’impongono delle precisazioni con riferimento alla corretta predisposizione della clausola de quo, al fine di evitare di incorrere in incertezze interpretative che possano rivelarsi controproducenti per la compagnia di assicurazione.
In primis, preme rilevare come sia fondamentale imporre che l’avviso di cui all’art. 1913 C.C. avvenga mediante atto scritto (eventualmente specificando anche ulteriori formalità).
In secondo luogo, potendo sorgere un dubbio interpretativo circa l’integrazione del contratto ex lege, si consiglia di completare la clausola (nella formulazione su riportata) con tutte le conseguenze che potrebbero derivare a carico dell’assicurato nel caso di mancato avviso nei termini di legge: “In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso scritto alla agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia di assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). L’assicurato perde il diritto all’indennità se non adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito”.
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