Quando il prestito è estinto in anticipo
Mutuo e polizza sono collegati e il contraente ha diritto al rimborso della quota di premio per il periodo di copertura non goduto. Le imprese, però, possono trattenere le spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio. A patto che siano indicate in polizza.
05/10/2015
Come noto, alla stipula di un mutuo per l’acquisto di un immobile ovvero per la concessione di un prestito chirografario, può essere richiesta dalla banca o dall’intermediario finanziario una polizza vita a maggior garanzia dell’operazione. Nella consuetudine, il premio assicurativo viene corrisposto in un’unica soluzione per tutta la durata del finanziamento.
Ma cosa accade del premio già corrisposto nel caso in cui il prestito o il mutuo dovesse essere estinto anticipatamente?
Occorre, preliminarmente, precisare che i due contratti - mutuo e polizza assicurativa - sono solo apparentemente distinti, poiché in realtà essi sono collegati da un evidente, incontrovertibile legame che concorre al medesimo risultato economico-sociale, consistente nell’accordare al richiedente il finanziamento richiesto.
Risulta chiaro, infatti, come il collegamento tra essi incida direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria (così Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884).
Riguardo a siffatte fattispecie, dottrina e giurisprudenza impongono una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, in quanto il nesso fra i due negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia di uno influisca sulla validità dell’altro.
In particolare, l’evoluzione del rapporto principale (finanziamento) non può non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del secondo si rivela, di fatto, privo di causa. Ciò anche se è comunque possibile mantenere in essere la polizza, in quanto è data facoltà al contraente di osservare la scadenza originaria indicando un nuovo beneficiario (art. 22, co. 15 sexies, L. 17 dicembre 2012, n. 221).
Un rimborso dovuto
La conseguenza diretta, pertanto, è il diritto del contraente al rimborso della quota del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto (cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 3721 del 10 luglio 2013).
Tale rimborso è calcolato per il premio puro in funzione degli anni o frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, nonché del capitale assicurativo residuo (art. 22, co. 15 quater, L. 221/2012).
Si ricorda, inoltre, che, a seguito di quanto disposto dal Regolamento Isvap n.40 del 3 maggio 2012, il rimborso deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata.
Perchè la compagnia non rimborsa
Cosa trattiene, dunque, la compagnia dal rimborsare? L’art. 22 della L. n. 221/2012, è al riguardo molto chiaro: le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.
Il suggerimento pratico è, dunque, quello di quantificare sempre l’importo di tutte le spese affrontate, ivi compresa la quota attribuita all’eventuale intermediario, espressa sia in valore assoluto che in percentuale, in maniera specifica e inoppugnabile, in modo da poterle detrarre senza possibilità di contestazione alcuna dal rimborso.
È pertanto auspicabile esplicitare, nelle note informative dei singoli prodotti assicurativi, tutti i costi gravanti sui premi, sulle gestioni interne, sui fondi e sulle attività di investimento e qualsiasi altra previsione di costi che possano gravare a vario titolo sull’ammontare delle prestazioni.
Ma cosa accade del premio già corrisposto nel caso in cui il prestito o il mutuo dovesse essere estinto anticipatamente?
Occorre, preliminarmente, precisare che i due contratti - mutuo e polizza assicurativa - sono solo apparentemente distinti, poiché in realtà essi sono collegati da un evidente, incontrovertibile legame che concorre al medesimo risultato economico-sociale, consistente nell’accordare al richiedente il finanziamento richiesto.
Risulta chiaro, infatti, come il collegamento tra essi incida direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria (così Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884).
Riguardo a siffatte fattispecie, dottrina e giurisprudenza impongono una considerazione unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti, in quanto il nesso fra i due negozi fa sì che l’esistenza, la validità, l’efficacia di uno influisca sulla validità dell’altro.
In particolare, l’evoluzione del rapporto principale (finanziamento) non può non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del secondo si rivela, di fatto, privo di causa. Ciò anche se è comunque possibile mantenere in essere la polizza, in quanto è data facoltà al contraente di osservare la scadenza originaria indicando un nuovo beneficiario (art. 22, co. 15 sexies, L. 17 dicembre 2012, n. 221).
Un rimborso dovuto
La conseguenza diretta, pertanto, è il diritto del contraente al rimborso della quota del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto (cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 3721 del 10 luglio 2013).
Tale rimborso è calcolato per il premio puro in funzione degli anni o frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, nonché del capitale assicurativo residuo (art. 22, co. 15 quater, L. 221/2012).
Si ricorda, inoltre, che, a seguito di quanto disposto dal Regolamento Isvap n.40 del 3 maggio 2012, il rimborso deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta estinzione anticipata.
Perchè la compagnia non rimborsa
Cosa trattiene, dunque, la compagnia dal rimborsare? L’art. 22 della L. n. 221/2012, è al riguardo molto chiaro: le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.
Il suggerimento pratico è, dunque, quello di quantificare sempre l’importo di tutte le spese affrontate, ivi compresa la quota attribuita all’eventuale intermediario, espressa sia in valore assoluto che in percentuale, in maniera specifica e inoppugnabile, in modo da poterle detrarre senza possibilità di contestazione alcuna dal rimborso.
È pertanto auspicabile esplicitare, nelle note informative dei singoli prodotti assicurativi, tutti i costi gravanti sui premi, sulle gestioni interne, sui fondi e sulle attività di investimento e qualsiasi altra previsione di costi che possano gravare a vario titolo sull’ammontare delle prestazioni.
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