In caso di continuous cover
L’assenza di intenzioni dolose e la costanza di copertura, con la stessa compagnia, può mettere al riparo l’assicurato da mancati indennizzi
15/12/2015
Le garanzie prestate secondo lo schema della claims made clause costituiscono ormai, la prassi negoziale per assicurare i rischi professionali che, manifestandosi in modo graduale nel tempo o addirittura per il loro carattere lungolatente, producono una sinistralità tardiva difficilmente prevedibile in termini certi.
Come precedentemente osservato per la deeming clause, la stessa ben può essere integrata con una seconda clausola introdotta nel settore delle assicurazioni professionali dalle polizze all risk: la cosiddetta continuous cover, che svolge la propria utilità nei casi in cui l’assicurato, al momento di rinnovo della polizza annuale con la stessa compagnia assicurativa, ovvero in caso di stipula di nuovi contratti a condizione che il contraente disponga di altra valida copertura assicurativa, sia a conoscenza di una circostanza accadutagli. Ma ritenendola non foriera di una futura richiesta risarcitoria, decide di non denunciarla all’assicurazione. Deve premettersi che, nell’ipotesi in cui le condizioni di polizza non prevedano il tacito rinnovo, ogni polizza annuale, quand’anche stipulata con la stessa compagnia, è da considerarsi, a tutti gli effetti, un nuovo contratto distinto e autonomo dal precedente.
Niente indennizzo se c’è malafede
Recentemente, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di indennizzo di un assicurato, in quanto, pur in presenza di una continuous cover, il contraente aveva, in malafede, sottaciuto un evento che poteva ragionevolmente dar luogo ad un sinistro (nello specifico si trattava di un ginecologo che aveva potuto esaminare i referti medici del neonato, prendendo coscienza di un proprio grave errore professionale, che aveva causato dei problemi non immediatamente visibili).
Come si può dunque conciliare, in ipotesi di tal genere, l’interesse della compagnia assicurativa con la posizione dell’assicurato?
Il quesito determina la necessità di integrare e coordinare il meccanismo della clausola claim made con ulteriori istituti, al fine precipuo di rendere più vantaggiose le soluzioni offerte dagli operatori del settore assicurativo.
L’utilizzo della continuous cover clause ha la finalità di garantire, in caso di un nuovo contratto con la medesima compagnia, che siano comunque coperti quei sinistri che potranno sorgere in corso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note all’assicurato al momento della stipula di ogni nuovo contratto annuale.
Buona fede e continuità
Condizione fondamentale e ineliminabile è che la mancata segnalazione della circostanza, in fase di stipula, non sia celata da intenzioni dolose e, quindi, che l’assicurato fosse in buona fede nel ritenere che quella circostanza non avrebbe generato un sinistro.
Altra condizione fondamentale è che vi sia stata comunque copertura continuativa con la stessa compagnia, dalla data di effettiva conoscenza della circostanza fino alla data di apertura del sinistro ad essa conseguente.
Tale schema può comunque essere accompagnato da specifiche limitazioni di rimborso e/o presenza di franchigie e scoperti rilevanti.
Un esempio di wording può, infatti, essere il seguente: in relazione alla richieste di risarcimento contemplate verrà applicato a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l‘assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti o circostanze.
Come precedentemente osservato per la deeming clause, la stessa ben può essere integrata con una seconda clausola introdotta nel settore delle assicurazioni professionali dalle polizze all risk: la cosiddetta continuous cover, che svolge la propria utilità nei casi in cui l’assicurato, al momento di rinnovo della polizza annuale con la stessa compagnia assicurativa, ovvero in caso di stipula di nuovi contratti a condizione che il contraente disponga di altra valida copertura assicurativa, sia a conoscenza di una circostanza accadutagli. Ma ritenendola non foriera di una futura richiesta risarcitoria, decide di non denunciarla all’assicurazione. Deve premettersi che, nell’ipotesi in cui le condizioni di polizza non prevedano il tacito rinnovo, ogni polizza annuale, quand’anche stipulata con la stessa compagnia, è da considerarsi, a tutti gli effetti, un nuovo contratto distinto e autonomo dal precedente.
Niente indennizzo se c’è malafede
Recentemente, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di indennizzo di un assicurato, in quanto, pur in presenza di una continuous cover, il contraente aveva, in malafede, sottaciuto un evento che poteva ragionevolmente dar luogo ad un sinistro (nello specifico si trattava di un ginecologo che aveva potuto esaminare i referti medici del neonato, prendendo coscienza di un proprio grave errore professionale, che aveva causato dei problemi non immediatamente visibili).
Come si può dunque conciliare, in ipotesi di tal genere, l’interesse della compagnia assicurativa con la posizione dell’assicurato?
Il quesito determina la necessità di integrare e coordinare il meccanismo della clausola claim made con ulteriori istituti, al fine precipuo di rendere più vantaggiose le soluzioni offerte dagli operatori del settore assicurativo.
L’utilizzo della continuous cover clause ha la finalità di garantire, in caso di un nuovo contratto con la medesima compagnia, che siano comunque coperti quei sinistri che potranno sorgere in corso di validità della polizza e che siano riconducibili a circostanze già note all’assicurato al momento della stipula di ogni nuovo contratto annuale.
Buona fede e continuità
Condizione fondamentale e ineliminabile è che la mancata segnalazione della circostanza, in fase di stipula, non sia celata da intenzioni dolose e, quindi, che l’assicurato fosse in buona fede nel ritenere che quella circostanza non avrebbe generato un sinistro.
Altra condizione fondamentale è che vi sia stata comunque copertura continuativa con la stessa compagnia, dalla data di effettiva conoscenza della circostanza fino alla data di apertura del sinistro ad essa conseguente.
Tale schema può comunque essere accompagnato da specifiche limitazioni di rimborso e/o presenza di franchigie e scoperti rilevanti.
Un esempio di wording può, infatti, essere il seguente: in relazione alla richieste di risarcimento contemplate verrà applicato a carico dell’assicurato uno scoperto pari al 20% del danno liquidabile con un minimo del 150% della franchigia più elevata tra quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza e quella indicata sulla Scheda di Copertura della polizza in corso nel momento in cui l‘assicurato è venuto a conoscenza dei suddetti fatti o circostanze.
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