Una tutela per il terzo finanziatore
La clausola di vincolo dell’indennizzo assicurativo permette, in casi di particolari contratti, di prevedere un ulteriore beneficiario, by-passando, se necessario, lo stipulante
09/08/2016
Le parti contraenti di un contratto di assicurazione hanno la possibilità, tramite la clausola di vincolo (o di una vera e propria “appendice” di vincolo), di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, un altro beneficiario che potrà ottenere l'indennizzo assicurativo ipoteticamente liquidabile.
La legittimazione alla rivendicazione dell’indennizzo è direttamente ascrivibile, ab origine, alla sfera giuridica del soggetto beneficiario, il quale è anche spesso ente finanziario, come credito indipendente nei confronti dell´assicuratore e, di conseguenza, “senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell´assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, ed a lui soltanto, la potestà di agire contro l´assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria” (Cass. sez. un. 2 aprile 2007 n. 8095 Dir. maritt. 2008, 2, 946, Dir. trasporti 2009, 1, 239 (s.m.)).
Una tutela per il leasing
È in occasione di operazioni di leasing finanziario che tale clausola viene normalmente inserita, collegando così negozialmente il contratto di assicurazione e il contratto di leasing, il quale costituisce un presupposto sufficiente per legittimare il finanziatore, in base alle clausole di trasferimento, ad esercitare in nome proprio le azioni derivanti dal contratto di fornitura, con riguardo anche all´articolo 1705, comma 2, C.C.. Nell’ambito del diritto dei trasporti, è nota la clausola di vincolo apposta nei contratti di assicurazione “corpo” (cosiddetta “loss payable clause”), che vincola gli assicuratori a liquidare gli indennizzi, parzialmente o totalmente, ad un terzo, il quale di solito è la banca finanziatrice dell´acquisto della imbarcazione, ovviamente nei limiti del residuo credito, insoluto, con garanzia ipotecaria.
In tali casi, si viene a creare un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato ma ha diritto - appunto - di pretendere di percepire l'indennizzo dovuto all'utilizzatore (contraente assicurato).
La causa concreta della clausola di vincolo è costituita dall´interesse al godimento da parte dell´utilizzatore del bene, alla cui realizzazione è volta l´intera operazione negoziale in questione, con specifica ed indipendente rilevanza rispetto a quella parziale dei contratti singoli, i quali restano interdipendenti anche nella loro individualità.
Gli obblighi della compagnia
Seguendo tale orientamento, la Suprema Corte ha seguito il precetto normativo sopracitato uniforme affermando che “Nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente" (Cass. Civ., sez. III, 2 ottobre 1998, n. 9785. Conforme Cass. Civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19657).
Sotto un profilo processuale, la clausola di vincolo genera un credito azionabile in maniera diretta contro l´assicuratore, togliendo al contraente la legittimazione ad agire nei confronti di quest´ultimo ex articolo 1891 C.C. (Cass. Civ. Sez. III 6 novembre 2002 n. 16552).
Detto rapporto di gestione impone al conduttore altri obblighi comportamentali che pongano in garanzia la piena e continuata sussistenza della copertura assicurativa e che si concretizzano nel parallelo obbligo imputato alla compagnia di notificare “tempestivamente” al terzo beneficiario ogni circostanza eventuale che possa mettere in pregiudizio la vigenza della copertura assicurativa.
Trattasi, in prima analisi, di verificare il pagamento dei premi e, al termine, il rinnovo della polizza così da poter consentire, in difetto, al medesimo terzo (solitamente una banca) di intervenire in maniera diretta al fine di regolarizzare la posizione assicurativa. Per tali motivi, si suggerisce all’ente finanziatore (o comunque al beneficiario del “vincolo”) di chiedere alla compagnia di chiarire, magari in un’apposita appendice di vincolo (stipulata con il contraente, in quanto il beneficiario non fa parte del contratto assicurativo), alcune necessarie informazioni/dichiarazioni relative alle vicende contrattuali, quali, ad esempio: (i) il riconoscimento che il detto vincolo sia l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; (ii) l’impegno a notificare tempestivamente ogni sinistro al beneficiario; (iii) l’impegno a non liquidare alcun indennizzo se non in favore e con il consenso scritto del beneficiario; (iv) l’impegno a notificare, per iscritto, l’eventuale mancato pagamento dei premi, la disdetta, il recesso o il mancato rinnovo della polizza assicurativa; (v) l’impegno a non apportare alla polizza alcuna variazione, se non con il consenso del soggetto beneficiario.
La legittimazione alla rivendicazione dell’indennizzo è direttamente ascrivibile, ab origine, alla sfera giuridica del soggetto beneficiario, il quale è anche spesso ente finanziario, come credito indipendente nei confronti dell´assicuratore e, di conseguenza, “senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell´assicurato e, pertanto, è conferita al beneficiario, ed a lui soltanto, la potestà di agire contro l´assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria” (Cass. sez. un. 2 aprile 2007 n. 8095 Dir. maritt. 2008, 2, 946, Dir. trasporti 2009, 1, 239 (s.m.)).
Una tutela per il leasing
È in occasione di operazioni di leasing finanziario che tale clausola viene normalmente inserita, collegando così negozialmente il contratto di assicurazione e il contratto di leasing, il quale costituisce un presupposto sufficiente per legittimare il finanziatore, in base alle clausole di trasferimento, ad esercitare in nome proprio le azioni derivanti dal contratto di fornitura, con riguardo anche all´articolo 1705, comma 2, C.C.. Nell’ambito del diritto dei trasporti, è nota la clausola di vincolo apposta nei contratti di assicurazione “corpo” (cosiddetta “loss payable clause”), che vincola gli assicuratori a liquidare gli indennizzi, parzialmente o totalmente, ad un terzo, il quale di solito è la banca finanziatrice dell´acquisto della imbarcazione, ovviamente nei limiti del residuo credito, insoluto, con garanzia ipotecaria.
In tali casi, si viene a creare un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, in forza del quale il finanziatore non assume la qualità di assicurato ma ha diritto - appunto - di pretendere di percepire l'indennizzo dovuto all'utilizzatore (contraente assicurato).
La causa concreta della clausola di vincolo è costituita dall´interesse al godimento da parte dell´utilizzatore del bene, alla cui realizzazione è volta l´intera operazione negoziale in questione, con specifica ed indipendente rilevanza rispetto a quella parziale dei contratti singoli, i quali restano interdipendenti anche nella loro individualità.
Gli obblighi della compagnia
Seguendo tale orientamento, la Suprema Corte ha seguito il precetto normativo sopracitato uniforme affermando che “Nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente" (Cass. Civ., sez. III, 2 ottobre 1998, n. 9785. Conforme Cass. Civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19657).
Sotto un profilo processuale, la clausola di vincolo genera un credito azionabile in maniera diretta contro l´assicuratore, togliendo al contraente la legittimazione ad agire nei confronti di quest´ultimo ex articolo 1891 C.C. (Cass. Civ. Sez. III 6 novembre 2002 n. 16552).
Detto rapporto di gestione impone al conduttore altri obblighi comportamentali che pongano in garanzia la piena e continuata sussistenza della copertura assicurativa e che si concretizzano nel parallelo obbligo imputato alla compagnia di notificare “tempestivamente” al terzo beneficiario ogni circostanza eventuale che possa mettere in pregiudizio la vigenza della copertura assicurativa.
Trattasi, in prima analisi, di verificare il pagamento dei premi e, al termine, il rinnovo della polizza così da poter consentire, in difetto, al medesimo terzo (solitamente una banca) di intervenire in maniera diretta al fine di regolarizzare la posizione assicurativa. Per tali motivi, si suggerisce all’ente finanziatore (o comunque al beneficiario del “vincolo”) di chiedere alla compagnia di chiarire, magari in un’apposita appendice di vincolo (stipulata con il contraente, in quanto il beneficiario non fa parte del contratto assicurativo), alcune necessarie informazioni/dichiarazioni relative alle vicende contrattuali, quali, ad esempio: (i) il riconoscimento che il detto vincolo sia l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; (ii) l’impegno a notificare tempestivamente ogni sinistro al beneficiario; (iii) l’impegno a non liquidare alcun indennizzo se non in favore e con il consenso scritto del beneficiario; (iv) l’impegno a notificare, per iscritto, l’eventuale mancato pagamento dei premi, la disdetta, il recesso o il mancato rinnovo della polizza assicurativa; (v) l’impegno a non apportare alla polizza alcuna variazione, se non con il consenso del soggetto beneficiario.
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