Insurance Trade

La Cassazione apre la strada ai danni punitivi

La corte ha riconosciuto la forma, tipica del common law anglosassone, che prevede, a seguito di precise condizioni, un risarcimento aggiuntivo in caso di aggravante al danno: tutte da analizzare le possibili conseguenze per il mondo assicurativo

Watermark vert
Con un’importante e recentissima sentenza resa a Sezioni Unite (sentenza n. 16601 del 2017) la Cassazione si è pronunciata su un tema di particolare rilievo, ossia il riconoscimento nel nostro Paese di sentenze rese in Stato estero che condannano la parte convenuta al risarcimento dei cosiddetti danni punitivi.
I danni punitivi (o esemplari) (punitive o exemplary damages) sono un istituto degli ordinamenti di common law, in particolare degli Stati Uniti (ma anche, ad esempio, di Canada e Messico) che prevede in caso di responsabilità aggravata del danneggiante il riconoscimento al danneggiato di un ulteriore autonomo risarcimento oltre a quello corrisposto per risarcire in senso stretto il danno subito (cd. compensatory damages) e ha invece natura sanzionatoria.
La finalità è, in sostanza, quella di punire il responsabile del danno, con una sentenza probabilmente destinata ad avere una efficacia deterrente, anche nei confronti di terzi. L’importo del risarcimento in tal caso viene determinato da una giuria.
Il sistema è esposto da tempo a valutazioni critiche, soprattutto per la sostanziale imprevedibilità del risarcimento del danno accordato dalla giuria, che può variare grandemente a seconda dello Stato.
Uno dei precedenti che vengono spesso richiamati per evidenziare l’enormità del risarcimento che può essere accordato in chiave punitiva, è il caso del 2007 Williams contro Philip Morris, nel quale alla Philip Morris venne addebitata una condotta di aperta mala fede, poiché i rischi da fumo erano ampiamente noti alla società produttrice, ma non erano mai stati resi noti al mercato.
La giuria concesse 821 mila dollari a titolo di compensatory damages e 79,5 milioni di dollari a titolo di punitive damages. La proporzione tra i danni compensatory e punitive (quasi 1 a 100) venne ritenuta eccessiva dal trial judge, che ridusse la somma a 32 milioni. (continua a pag. 2)
(continua da pag. 1)
Uno dei casi più recenti è invece costituito dalla sentenza di un tribunale del Missouri nel caso Slemp contro Johnson & Johnson, nel quale quest’ultima è stata condannata a pagare 110 milioni di dollari per product liability, e i punitive damages sono stati liquidati in 105 milioni di dollari.
Non è un caso che vengano spesso pattuite clausole di esclusione preventiva del ricorso alla giuria (le cosiddette waiver of jury trial clauses), con le quali le parti si impegnano a non ricorrere alla giuria in caso di contenzioso.

La posizione tenuta fino a oggi dalla Cassazione
Finora l’orientamento della Cassazione era sempre stato di sostanziale chiusura, escludendo la possibilità di accordare il riconoscimento nel nostro Paese a sentenze rese negli Stati Uniti che condannavano il convenuto italiano al risarcimento di simili danni.
La Corte, in particolare, in più occasioni aveva affermato che nel nostro ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
La prima decisione sul punto è stata la sentenza 2007/1183 nel caso Parrot contro Fimez.
A seguito della morte di un giovane motociclista coinvolto in un incidente stradale, la madre della vittima aveva agito in giudizio negli Usa nei confronti dell’automobilista responsabile dell’incidente, e del produttore italiano del casco protettivo per un (presunto) difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura (al momento della collisione il casco si era staccato e il motociclista, sbalzato di sella, aveva battuto la testa, riportando un trauma cranico che ne aveva poi determinato il decesso).
Il giudizio negli Usa era stato definito in via stragiudiziale con gli altri convenuti, e la Corte della contea di Jefferson (Alabama) aveva condannato il produttore italiano al risarcimento di danni punitivi nella misura di un milione di dollari.
La decisione era stata sottoposta all’esame della Corte di appello di Venezia, al fine di ottenerne la delibazione in Italia.
La corte aveva respinto l’istanza, ritenendo che la finalità dei danni punitivi fosse in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento, e dunque con l’ordine pubblico.
La Cassazione confermava la sentenza, e manteneva tale impostazione anche in alcune occasioni successive.
Così nel 2012 (sentenza n. 1781/2012) la corte riformava la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva dato riconoscimento in Italia a una sentenza della Supreme Court di Cambridge (Massachusetts) che aveva posto a carico di una società italiana danni per oltre 8 milioni di dollari in favore del dipendente di una controllata con sede negli Usa, censurando, in particolare, l’omessa valutazione da parte della Corte d’appello circa l’esistenza nella sentenza straniera di elementi che rendessero possibile comprendere il criterio seguito per il calcolo del risarcimento.

Le prime aperture
Vi era stata però nel frattempo qualche apertura. La Corte d’appello di Trieste, ad esempio, con ordinanza del 3 dicembre 2009 (nel caso Dtft contro Ayhan Nakliyat Sanayi Ve Ticaret As) aveva concesso un sequestro conservativo volto a garantire l’esecuzione in Italia di una sentenza turca, ritenendo che mentre la parte della sentenza che liquidava gli interessi a un tasso che sarebbe stato usurario, secondo la legge italiana non poteva essere riconosciuta, in quanto in contrasto con l’ordine pubblico, nulla ostava al suo riconoscimento nella parte in cui risarciva i danni in base a criteri analoghi a quelli vigenti nel nostro ordinamento.
Vi era dunque la possibilità di distinguere nella sentenza i compensatory damages dai punitive damages, in modo da ottenere il riconoscimento in Italia almeno della parte di danni per la quale non si ponevano dubbi di contrarietà all’ordine pubblico.
Con l’ordinanza con cui ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite (n. 9978/2016) e la precedente sentenza n.7613/2015, la Cassazione aveva dato indicazioni piuttosto chiaro nel senso del superamento di tale orientamento, evidenziando come siano già presenti nel nostro ordinamento norme che prevedono un risarcimento non solo ancorato al pregiudizio concretamente ed effettivamente subito dal danneggiato, ma che contemplano anche altri fattori (quali ad esempio la condotta del danneggiante) per garantire l’effettività del risarcimento.

Crolla il muro dei punitive damages
 Con la sentenza in commento, la Suprema Corte chiude il percorso avviato da qualche anno.
Vanno peraltro evidenziate alcune circostanze. In primo luogo, non può non rilevarsi la sostanziale coincidenza della vicenda che ha portato alla sentenza che si commenta con il precedente del 2007, che fino a oggi è stato il leading case nel senso dell’impossibilità di riconoscere i danni punitivi. In entrambi i casi, infatti, il contenzioso è nato in relazione a danni subiti da un motociclista per un presunto vizio del casco indossato dal danneggiato. Va aggiunto, che dalle motivazioni della sentenza (in particolare pagina 14 e 15), si ricava che nel caso di specie la Corte non ha ravvisato alcuna abnormità nel risarcimento accordato al danneggiato, né in particolare ha ravvisato l’esistenza di danni punitivi.
Il caso aveva infatti a oggetto un grave pregiudizio alla persona, con lesioni e gravi postumi invalidanti, e liquidazione di un importo di un milione di euro, somma questa non dissimile a quella che sarebbe stata riconosciuta applicando i criteri di liquidazione del danno in Italia (anche considerando che le risultanze di causa avevano permesso di accertare che le sole spese mediche erano pari a 335 mila dollari, e la perdita della capacità di guadagno era stata stimata da due a tre milioni di dollari).
Resta da rilevare che la Corte ha posto alcune precise condizioni per il riconoscimento di punitive damages.
La sentenza straniera deve infatti fondarsi su un dato normativo che permetta di rilevare la tipicità delle ipotesi di condanna, e la prevedibilità dell’importo liquidato.
Pertanto, è necessaria l’esistenza di una legge (o di altra fonte normativa di pari rango) che regoli la materia nel Paese di provenienza della sentenza, e che dal complesso delle motivazioni si ricavi con sufficiente chiarezza la fattispecie e i criteri seguiti per la determinazione del risarcimento, in modo da rendere lo stesso prevedibile e comprensibile.

Quali possibili effetti sulle coperture

La sentenza è, almeno al momento, destinata a creare un precedente in relazione ai (soli) casi di riconoscimento nel nostro Paese di sentenze provenienti da Stati esteri.
Non può escludersi, tuttavia, che in futuro, avendo rivisto l’orientamento che riteneva i danni punitivi incompatibili con i principi di ordine pubblico esistenti in Italia, possa essere posta a fondamento di pronunce che riconoscano danni punitivi anche in casi domestici interamente disciplinati dalla legge italiana.
È poi prevedibile che vi sarà un impatto sulle coperture assicurative. È noto infatti che l’assicurazione prestata in relazione a rischi in alcuni Paesi (Usa, Canada, Messico) è subordinata a una estensione specifica e a massimali e franchigie pattuite ad hoc, ed esclude di regola la copertura per danni punitivi (in considerazione delle estrema difficoltà di stimarne in via preventiva l’ammontare). L’assicurato italiano ha finora potuto contare con ragionevole certezza sull’impossibilità della propria controparte statunitense di ottenere il riconoscimento in Italia (e dunque porre successivamente in esecuzione con un pignoramento) una sentenza contenente una condanna a danni punitivi.
Il rischio di un riconoscimento di simili sentenze è divenuto più concreto, ed è ora plausibile che ciò comporterà una riflessione nel mondo assicurativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati

I più visti