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I limiti del penale nella legge Gelli

La sentenza n. 1272 della Cassazione riapre il dibattito sulle lesioni, vere o presunte, lamentate dalle vittime di incidente stradale e non verificabili con esame strumentale, asserendo che quest’ultimo non potrà essere considerato unico oggetto vincolante di prova

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È stata depositata un’importante e attesa sentenza dalla suprema Corte di Cassazione Penale, resa a Sezioni Unite in quanto chiamata a risolvere un primo grande conflitto interpretativo circa la novella apportata dalla legge Gelli-Bianco sul regime intertemporale ed essenziale della colpa penale del medico. 
La sentenza (n. 8770 del 22 febbraio 2018, presidente Canzio, relatore Vessichelli) era in effetti chiamata a risolvere in particolare un conflitto sorto tra due recenti decisioni della IV sezione penale della Corte, la n. 50078 del 19/10/2017 (nota come sentenza Cavazza), basata su un’interpretazione più letterale della legge, a differenza di altra decisione (sentenza Tarabori della medesima sezione, n. 28187 del 20/04/2017) e, più in generale, volte entrambe a dipanare la matassa giuridica in ordine a “quale sia, in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria per morte o lesioni, l’ambito applicativo della previsione di ‘non punibilità’ prevista dall’art. 590-sexies cod. pen., introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24”.

Un punto, due interpretazioni contrastanti
In effetti il contrasto era sorto proprio alla luce delle due decisioni sopra citate che si erano prodigate, immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge Gelli, in ordine all’efficacia delle delimitazioni della colpa penale per il sanitario previste da tale disciplina rispetto a quella retta dalla precedente legge Balduzzi, dovendo tra l’altro risolvere il tema di quale delle due discipline proponesse il regime più favorevole per il medico. 
Le due decisioni sopra richiamate giungevano ad approdi del tutto opposti (donde la necessità della decisione delle Sezioni Unite) perché l’una (la  n. 28187/2017 Tarabori-De Luca) non rinvenendo alcun residuo spazio operativo per la causa di non punibilità, giungeva “alla frettolosa conclusione circa l’impossibilità di applicare il precetto, negando addirittura la capacità semantica dell’espressione ‘causa di non punibilità’ e così offrendo, della norma, un’interpretazione abrogatrice, di fatto in collisione con il dato oggettivo dell’iniziativa legislativa e con la stessa intenzione innovatrice manifestata in sede parlamentare”.
La seconda decisione (n. 50078/2017 Cavazza) invece, proseguono le Sezioni Unite “ha il pregio di non discostarsi in modo patente dalla lettera della legge, ma, per converso, nel valorizzarla in modo assoluto, cade nell’errore opposto perché attribuisce a essa una portata applicativa impropriamente lata: quella di rendere non punibile qualsiasi condotta imperita del sanitario che abbia provocato la morte o le lesioni, pur se connotata da colpa grave”.

L’incerta individuazione del limite 
Le due decisioni, quindi, si caratterizzavano l’una per l’inefficacia di qualunque disciplina delimitativa della responsabilità penale del medico e, l’altra, a contrario addirittura per una estensione senza limite di tale depenalizzazione. Insomma, un tipico approdo contrastante (sulle cui cause apparve fin da subito evidente l’incertezza lessicale del testo contenuto nel nuovo art. 6 della legge Gelli) che doveva essere risolto con una valutazione nomofilattica da parte delle Sezioni Unite della Corte. 
Invero i giudici del Supremo Collegio osservano che proprio a partire dall’interpretazione letterale, “non può non riconoscersi che il legislatore ha coniato un’inedita causa di non punibilità (…) quando l’esercente una delle professioni sanitarie abbia dato causa a uno dei citati eventi lesivi, versando in colpa da imperizia e pur avendo individuato e adottato, nonché, fino a un certo punto, bene attualizzato le linee-guida adeguate al caso di specie”.
Non va insomma sottaciuto il fatto che certamente l’ispirazione della legge (tratta anche dall’esame degli atti parlamentari) fu quella di delimitare l’ambito di colpa del sanitario, ciò anche al fine di contrastare il fenomeno della così detta medicina difensiva e di riscostruire il patto di solidarietà tra medico e paziente spesso messo in crisi da una giurisprudenza troppo severa.

Quando si determina la colpa penale
Ciò detto però, la Corte traccia anche i limiti applicativi della legge Gelli in tema di colpa penalistica secondo il seguente tracciato, che diviene dunque lo schema base della rilevanza penale della condotta del sanitario dopo l’entrata in vigore della novella:
“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
  1. se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
  2. se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
  3. se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”.
Così tracciato il limite della colpa penale del sanitario, la Corte di fatto accoglie l’interpretazione più adesiva al principio per il quale al medico possa essere perdonata la colpa lieve per “adempimenti imperfetti” e ciò nella sola ed esclusiva ipotesi in cui lo stesso si sia dimostrato imperito ma abbia comunque scelto la linea guida corretta rispetto al caso concreto e ne sia stato esecutore fedele. 

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