Le Tabelle si aggiornano
Il tribunale di Milano ha reso noti i nuovi parametri di liquidazione che sono stati adeguati secondo l’indicizzazione Istat e arricchiti di due nuove voci di danno, da ora risarcibili con gli strumenti tabellari riconosciuti a livello nazionale
27/04/2018
Con una nota del 14 marzo scorso, il presidente del Tribunale di Milano ha reso pubbliche verso tutti i magistrati ordinari e i giudici onorari di pace del distretto le nuove tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona nell’edizione 2018.
Per la prima volta nella storia delle tabelle milanesi, la novella (attesa dal 2014, data della precedente divulgazione delle tabelle di liquidazione del danno aggiornate al valore della moneta) è accompagnata da “ulteriori elaborazioni” concernenti i criteri orientativi per la liquidazione di una serie di danni collaterali alla prima tabella, ovvero del tutto ultronei perché concernenti voci di danni in precedenza mai ritenuti idonei alla loro schematizzazione risarcitoria da parte dell’Osservatorio alla giustizia civile dello stesso Tribunale di Milano.
Inseriti i danni da diffamazione e da lite
Si tratta di due tabelle legate all’indicazione di criteri destinati alla liquidazione del danno non patrimoniale per la lesione del bene salute definito da “premorienza” (o danno legato alla effettiva durata della vita) e del danno così detto “terminale” (o da lucida agonia, legato quindi alla sofferenza morale della vittima per la percezione della gravità del proprio stato irreversibile).
Le altre due tabelle, invece, concernono, come detto, istituti risarcitori che in assoluto l’Osservatorio milanese non aveva mai affrontato in precedenza: il “danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri criteri di comunicazione di massa” e il danno da lite o resistenza temeraria di cui all’art. 96 III comma Cpc.
Come noto, le tabelle di Milano hanno da anni acquisito il rilievo di indice compensativo di riferimento a livello nazionale, per il risarcimento del danno alla persona e della lesione del rapporto parentale (il così detto danno da lutto, ovvero per la condizione di macrolesione provocata a uno stretto congiunto).
Parametri legati agli indici Istat
Venendo ora alla novità rappresentata dall’atteso aggiornamento della tabella milanese in uso oramai (nelle diverse elaborazioni) da più di due decenni, la nota fa riferimento alla loro indicizzazione su base Istat dal primo gennaio 2014 (precedente elaborazione) al 31 dicembre 2017, individuando il coefficiente di raccordo nella misura del tasso dell’1,2 %, ricavato dagli indici di calcolo del costo della vita. I nuovi valori così ottenuti sono poi stati arrotondati a un euro per la tabella delle menomazioni permanenti e temporanee, e alla misura di dieci euro per la tabella da perdita o grave lesione del rapporto parentale.
Si tratta dunque, come avvenuto nelle ultime edizioni, di una mera rivalutazione dei parametri di liquidazione del danno alla persona che il tribunale di Milano ha rivisto nell’ultima edizione del 2009, dopo la riscrittura del sistema di liquidazione compensativo del danno alla persona come uscito dalle note sentenze rese dalle Sezioni Unite della Cassazione nel novembre 2008 (nn. 26972/3/4/5 dell’11 novembre 2008), altrimenti note come sentenze di San Martino.
È noto che, dopo le citate sentenze, i tribunali dello Stato ebbero a ridefinire i parametri di liquidazione del danno alla persona, stante le nuove regole dettate dai giudici di legittimità che, sostanzialmente, prevedevano l’unificazione della liquidazione in un solo valore economico che comprendesse in sé le varie figure in precedenza adottate (danno biologico e danno morale in prevalenza).
Nel 2011, in due notissime sentenze che rientrano a pieno titolo tra i pilastri del nostro moderno sistema di liquidazione del danno alla persona la Corte di Cassazione diede alla tabella milanese la patente di tabella unica nazionale di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale (le sentenze nn. 12408 e 14402 del giugno 2011).
In tali decisioni, la Corte rilevava l’incongruenza di una realtà nazionale che prevedesse diversi sistemi di calcolo del danno alla persona in ragione solo del luogo di radicamento della causa, di fatto screditando le tabelle locali elaborate negli anni da molti tribunali dello Stato convogliandole tutte verso la tabella milanese, ritenuta la più congrua e conforme ai dettami delle Sezioni Unite di San Martino.
La risposta a un vuoto normativo
La tabella milanese ancora oggi costituisce lo strumento sostitutivo di un provvedimento amministrativo che manca da tempo.
Anche la legge n. 124 del 4 agosto 2017 che ha ridefinito, tanto sul piano terminologico quanto in quello sostanziale, gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, non è poi stata seguita dalla tabella di liquidazione del danno da lesione di non lieve entità che quindi, rende l’intera disciplina incompiuta, elevando ancora una volta la tabella milanese a strumento suppletivo nel vuoto legislativo.
Va rammentato anche come la tabella milanese svolga una funzione colmativa del vuoto normativo anche nella disciplina della Rc sanitaria, posto che anche i danni conseguenti a errori clinici dovrebbero essere in futuro regolati dalla tabella di legge, in forza di quanto previsto dall’art. 7 comma IV della legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (altrimenti nota come legge Gelli-Bianco).
Tuttavia, la formulazione testuale del nuovo articolo 138 del Codice delle Assicurazioni appare sorprendentemente orientato a valorizzare proprio la metodica di calcolo e di valutazione empirica del danno redatta dal tribunale meneghino.
I due articoli del d.Lgs. n. 209 del 2005 sono stati, infatti, ritrascritti con la chiara finalità di rendere lineare la tabella di legge sotto ogni aspetto soggettivo conseguente alla lesione del bene salute e oggi ancora regolato dalla funzione suppletiva e para-normativa della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Non è dato sapere quanto tempo ancora dovremo attendere un provvedimento amministrativo che langue da oramai tredici anni, ma è certo che, nel frattempo, la tabella milanese ha svolto in questi anni di vuoto legislativo una funzione di congruità ed equità, senza la quale il danno alla persona sarebbe regolato arbitrariamente e senza una logica, rendendo ingestibili sul piano assicurativo ed attuariale dei rischi così socialmente rilevanti come l’assicurazione obbligatoria della responsabilità auto e di quella medica.
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