Così si semplificano i contratti
L’Ivass ha esposto in una comunicazione le linee guida sulla semplificazione dell’informativa pre-contrattuale delle polizze, fornendo suggerimenti precisi sulle modalità di stesura, dalla struttura all’uso della grafica, fino al formato
08/05/2018
In attesa che il documento di consultazione n. 3/2017 emanato da Ivass sulla semplificazione dell’informativa pre-contrattuale delle polizze di assicurazione danni sia trasposto in un regolamento, il 14 marzo scorso l’autorità di vigilanza assicurativa ha pubblicato una lettera al mercato (la Lettera) riguardante la semplificazione dei contratti assicurativi, indirizzata alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia e alle rappresentanze generali per l’Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
Mentre la finalità del documento di consultazione sopra richiamato è quella di riflettere, nel nostro ordinamento, il contenuto dell’articolo 20 della Direttiva 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (Idd) e pertanto prevedere la sostituzione dell’attuale fascicolo informativo con un “documento informativo pre-contrattuale” e con un eventuale “documento informativo pre-contrattuale aggiuntivo”, con la Lettera, l’Ivass ha invece voluto richiamare l’attenzione degli operatori sulla semplificazione del linguaggio assicurativo, con la finalità di consentire ai consumatori una più agevole e univoca lettura delle relative clausole.
Allargare lo standard oltre le polizze casa
La Lettera nasce infatti da un’iniziativa dell’Ivass e dell’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) lanciata nell’ottobre del 2016, da cui è nato un tavolo tecnico Ania / associazioni dei consumatori / associazione degli intermediari, che, sotto il coordinamento dell’Ania, ha prodotto alcune linee guida, allegate alla Lettera (le Linee Guida), delle quali l’autorità di vigilanza assicurativa richiede l’adesione e la progressiva attuazione.
Nello specifico, le Linee Guida prevedono che lo standard di semplificazione proposto (ancorchè pensato originariamente per le polizze sulla casa) sia potenzialmente adattabile a qualsiasi tipo di contratto, apparentemente senza alcuna distinzione tra i contratti di assicurazione danni e quelli vita.
Come rendere chiaro il documento
I temi toccati dalle Linee Guida sono articolati in due sezioni, l’una dedicata ai profili generali e l’altra invece a quelli strutturali.
Rientrano tra i profili generali:
- Superamento della differenza tra le Condizioni Generali e quelle Speciali di contratto: le Linee Guida auspicano che il contratto di assicurazione sia articolato in più sezioni e, ove necessario, in capitoli, ma che venga meno la distinzione tra le condizioni generali e speciali di polizza.
- Formato: l’utilizzo del formato cartaceo e/o elettronico del contratto è ritenuto totalmente irrilevante. L’uso del formato elettronico, tuttavia, non deve prevedere l’impiego eccessivo di strumenti, quali pop-up e riquadri, che non agevolino la comprensibilità e lettura del testo.
- Evidenza grafica: le Linee Guida raccomandano l’utilizzo di una particolare evidenza grafica per le clausole contrattuali che prevedono, in particolare, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente/assicurato, ovvero ancora, più in generale, clausole definibili come onerose o vessatorie, ai sensi rispettivamente, degli articoli 1341 del codice civile e 33 del codice del consumo. Trattasi, in questo caso, di una precisazione del contenuto delle corrispondenti previsioni degli schemi di nota informativa contenuti nel Regolamento Ivass n.35/2010, in materia di obblighi informativi e pubblicitari dei prodotti assicuartivi.
- Semplificazione terminologica e corrispondenza tra rubrica e contenuto dell’articolo: le Linee Guida ribadiscono il principio, già in parte espresso nel predetto regolamento n.35/2010, per il quale è auspicabile l’impiego di termini facilmente comprensibili e la corrispondenza tra la rubrica e il contenuto del relativo articolo.
- Riquadri esplicativi e variazioni contrattuali: ai riquadri esplicativi le Linee Guida affidano il ruolo di note, non aventi valore contrattuale, contenenti in forma colloquiale la spiegazione delle previsioni di minore comprensibilità (si pensi al funzionamento delle franchigie, ad esempio). Le Linee Guida sconsigliano poi l’uso delle appendici per le eventuali variazioni al contratto, ad esse preferendo la scheda di polizza, il cui contenuto è indicato nella successiva sezione relativa ai profili strutturali.
Si chiede una struttura intellegibile
Quanto ai profili strutturali, le Linee Guida prevedono una serie di indicazioni riguardanti la presentazione del contratto che, tra le altre cose, passano per una chiara indicazione del nome contrattuale del prodotto (che non ne dovrebbe contraddire le relative caratteristiche), una sintetica copertina del prodotto (alla quale tuttavia si dovrebbe accompagnare un’alquanto inedita pagina di presentazione, il cui uso rimarrebbe comunque facoltativo), un chiaro indice e un glossario (da mettere in apertura del contratto ovvero come apposito allegato). Sulla numerazione delle pagine, le Linee Guida non aggiungono nulla a quanto già previsto dal Regolamento Ivass n. 35/2010, salvo quanto alla scheda di polizza, per la quale si dovrebbe prevedere autonoma numerazione.
In aggiunta a quanto sopra, le Linee Guida prevedono l’articolazione del contenuto contrattuale in più sezioni, oltre che in una scheda di polizza, contenenti in particolare:
- quanto a una prima sezione, le disposizioni circa la fase genetica, funzionale e conclusiva del rapporto contrattuale, che dovrebbe includere, tra le altre, le clausole relative alle dichiarazioni pre-contrattuali, la decorrenza e la sospensione delle coperture, il pagamento del premio, il foro competente, etc. Non è chiaro se questa sezione, qualora si limitasse a riprodurre disposizioni di legge, quali quelle del codice civile, possa essere sostituita da un allegato;
- l’oggetto del contratto, da intendersi quale indicazione delle coperture prestate, in particolare quanto alla territorialità, alle esclusioni, franchigie, scoperti, etc., dovrebbe rappresentare una sezione apposita del contratto, la quale dovrebbe articolarsi in capitoli, per ciascuna garanzia prestata. Anche in questo caso, le Linee Guida raccomandano una descrizione dell’oggetto in forma chiara e trasparente;
- un’apposita sezione dovrebbe poi riguardare il sinistro. In particolare, le Linee Guida richiedono che le modalità di stima e liquidazione del danno siano indicate in modo chiaro e che si possa far ricorso a due modalità alternative, i.e. (I) utilizzare un’unica sezione nella quale indicare le norme relative a tutte le coperture; ovvero (II) creare più sottosezioni, relative a ciascuna copertura.
Sulla scheda di polizza (che la prassi conosce come frontespizio), le Linee Guida prevedono che contenga, tra l’altro, i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario nonchè l’indicazione delle coperture base e opzionali offerte dalla polizza. In questa parte, potrà essere precisato se la copertura viene prestata in coassicurazione.
La revisione dei contratti in commercio
Come anticipato, Ivass attende che le Linee Guida siano attuate per il tramite di una revisione ovvero, per i contratti di nuova commercializzazione, attraverso la redazione delle condizioni contrattuali, rispettivamente entro il 2019 per i contratti in commercio ed entro il 1° gennaio 2019 per i contratti non ancora in commercio. Per i contratti in commercio, la revisione della documentazione contrattuale dovrà essere comunicata a Ivass tramite un apposito indirizzo e-mail a partire dal 1° gennaio 2019 e successivamente ogni tre mesi. I prodotti revisionati dovranno indicare in copertina che la loro revisione è avvenuta in base alle Linee Guida.
Rispetto a quanto sopra, c’è da chiedersi come interpretare il silenzio della Lettera rispetto alla documentazione contrattuale prodotta dalle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, per le quali sarà gioco forza adeguarsi alle Linee Guida, allo scopo, tra l’altro, di evitare contenziosi circa la chiarezza e la trasparenza delle condizioni contrattuali offerte.
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