Invitati a una trasparenza concreta
La lettera al mercato di Ivass emessa a febbraio contiene le linee guida, nate dal confronto con i consumatori, per i nuovi contratti di assicurazione, e dedica particolare attenzione alla necessità di chiarezza sul risarcimento nelle polizze infortuni/malattie
14/05/2018
La figura del consumatore, ossia la persona fisica che conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata (cfr. art. 3 d. lgs. 26 settembre 2005, n. 256, c.d. Codice del Consumo), è posta al centro di un complesso assetto politico – normativo nazionale e comunitario, improntato alla tutela dell’utente in quanto soggetto collocato in una posizione di inferiorità in termini di potere contrattuale, “dovuta anche all’asimmetria delle informazioni possedute, che è un ostacolo alla libera negoziazione o alla libera scelta di opzioni offerte dalla controparte” (G. Alpa, Il contratto in generale: fonti, teorie e metodi, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Giuffrè Editore, Milano, 2014).
Il tavolo tecnico sulla chiarezza delle polizze
Frequenti lamentele da parte dei consumatori assicurati riguardano la scarsa chiarezza e univocità di significato delle clausole contrattuali, da cui deriva la difficoltà a comprendere cosa sia effettivamente compreso nella copertura assicurativa e cosa, invece, ne rimanga escluso. Nell’ottobre del 2016, l’Ivass, in accordo con alcune associazioni dei consumatori, ha sollecitato le compagnie circa la necessità di un confronto con i consumatori e gli intermediari di assicurativi, necessario a individuare dei punti d’incontro riguardo alla semplificazione dei testi contrattuali delle polizze. Le principali associazioni dei consumatori e associazioni di categoria degli intermediari poste attorno a un tavolo tecnico, coordinato dall’Ania, hanno prodotto nel febbraio scorso un elaborato finale dai contenuti condivisi, che comprende le linee guida relative alla struttura e al linguaggio dei contratti, affinché siano più lineari e chiari, tanto da rendere maggiormente fluida la lettura e la comprensione del testo contrattuale per l’assicurato, il quale dovrebbe risultare in questo modo più agevolato nel capire i diritti che gli derivano dal contratto stesso, e le modalità di esercizio degli stessi.
Paga degli sforzi del tavolo tecnico, l’Ivass si è schierata a favore del contenuto di tali linee guida, sottolineando la necessità che le imprese vi prestino la propria adesione, dando quanto prima attuazione alle stesse, redigendo e revisionando i contratti entro termini ben determinati: quanto ai prodotti assicurativi di nuova commercializzazione, le linee guida dovranno trovare applicazione al più tardi a partire dal 1 gennaio 2019, mentre con riferimento ai principali prodotti in commercio, le compagnie dovranno completare la revisione secondo le linee guida durante il 2019.
Come arrivare al traguardo del 2019
Le compagnie dovranno dare comunicazione all’Ivass di aver provveduto alla suddetta revisione e la conformità del prodotto con le linee guida del tavolo tecnico sarà attestata anche dalla presenza sulla copertina del contratto assicurativo di tale indicazione. Ulteriore compito delle imprese sarà quello di informare l’Ivass di quali prodotti siano stati oggetto di revisione secondo le linee guida e l’istituto si occuperà di diffondere tali informazioni tra gli utenti per il tramite del proprio sito. Ciò a far data dal 1° gennaio 2019 e successivamente ogni tre mesi e fino al completamento della revisione dei contratti; la medesima comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso in cui le revisioni siano effettuate prima dell’inizio del prossimo anno.
La clausola vessatoria del non-risarcimento post mortem
Sempre in un’ottica protesa alla tutela del consumatore, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ha evidenziato la diffusione nel mercato assicurativo di testi contrattuali di polizze infortuni e malattia contenenti clausole contrattuali penalizzanti per gli assicurati, passibili di declaratoria di vessatorietà. In particolare, l’Ivass, nella lettera al mercato del 28 febbraio 2018, ha sottolineato l’ingiusto squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno dei consumatori assicurati per quanto attiene a quelle clausole che definiscono il periodo, decorrente dalla denuncia di sinistro, entro cui la compagnia si riserva di valutare i postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio, senza che sia prevista, laddove l’assicurato deceda prima della decorrenza del suddetto termine per cause differenti da quella generatrice dell’invalidità dello stesso, la trasmissibilità agli eredi del relativo indennizzo, nonostante lo stato di invalidità del de cuius si sia effettivamente consolidato prima del decesso. In definitiva, l’istituto di vigilanza ha invitato le compagnie a ripensare al contenuto di tali disposizioni contrattuali, ritenendo ingiustificabile la sopra descritta preclusione, basata sul presupposto che lo stato invalidante del de cuius non fosse stato ancora accertato dalla compagnia attraverso visite mediche compiute dai propri fiduciari.
L’Ivass ha fatto presente che “le clausole in questione appaiono determinare un significativo squilibrio a danno dell’assicurato e dei suoi eredi/aventi causa, prevedendo un impegno certo in capo al primo (pagamento del premio), a fronte del quale la prestazione dell’impresa risulta invece subordinata a una condizione la cui realizzazione dipende unicamente dalla volontà dell’impresa stessa, cioè dallo svolgimento dell’accertamento medico-legale entro i termini, in genere assai ampi (fino a 18 mesi), previsti dal contratto”, da cui deriva una limitazione ingiustificata della responsabilità patrimoniale dell’assicuratore non pertinente all’oggetto del contratto (cfr. Cass. civ., 11 gennaio 2007, n. 395; conforme a tale orientamento anche Trib. Roma, 31 gennaio 2017, n. 1710).
Troppa discrezionalità anche per il garante della concorrenza
Una lettura propensa a riconoscere la vessatorietà di tale clausole è stata data di recente dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) che, con il provvedimento n. 26661 del 28 giugno 2017, ha censurato, tra l’altro, l’indeterminatezza delle procedure di liquidazione del danno e, in particolare, dell’ampia tempistica prevista dal contratto per lo svolgimento degli accertamenti necessari a verificare la sussistenza dei postumi permanenti, come anche la mancanza di chiarezza e precisione circa la documentazione necessaria a provare lo stato di invalidità. Tale sbilanciamento a danno dei consumatori assicurati, rimesso a una sorta di discrezionale condotta delle compagnie, infatti, è reso ancora più evidente dal fatto che il diritto degli eredi a ricevere l’indennizzo di invalidità venga disconosciuto anche laddove essi siano in possesso di documentazione medica di provenienza diversa dall’impresa (es. certificazione ospedaliera, Inail, Inps) attestante la sussistenza in capo al de cuius dell’invalidità permanente nel periodo precedente al decesso. A tale documentazione le compagnie non attribuiscono rilevanza, subordinando il riconoscimento dell’indennizzo e la sua trasferibilità esclusivamente all’accertamento svolto da professionisti di propria fiducia.
Invito alla coerenza su correttezza e trasparenza
Pertanto, l’Ivass ha sollecitato le compagnie a rivedere quanto prima le clausole del tipo descritto, laddove presenti nelle condizioni di polizza dei propri prodotti infortuni e malattia, in quanto non coerenti con i criteri di correttezza e trasparenza a cui, invece, è necessario uniformare i testi contrattuali. Il monito dell’istituto è, quindi, di compiere tale cambiamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della Lettera, ritenendo che “nella revisione andrà previsto che, qualora l’impresa intenda attribuirsi un periodo minimo per l’accertamento dei postumi permanenti, sia consentito agli eredi dell’assicurato, nel caso di premorienza di quest’ultimo rispetto a tale termine o all’accertamento medico legale dell’impresa, la possibilità di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. Le imprese che non prevedono alcuna disciplina contrattuale di tali situazioni sono invitate a disciplinarle secondo tali linee. Per la gestione dei contratti già stipulati che dovessero contenere clausole analoghe a quelle oggetto di rilievo, si invitano le imprese ad adottare una policy liquidativa in linea con le indicazioni di cui alla presente lettera” (Ivass, Lettera al mercato del 28 febbraio 2018).
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