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Le linee guida per le imprese Ue

L’Ivass ha integrato la lettera al mercato inserendo le specifiche relative alle compagnie comunitarie. Il disposto non è dissimile dalle semplificazioni contrattuali già proposte, e colma la distanza con quanto già previsto per gli operatori italiani

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Il 18 aprile scorso l’autorità di vigilanza assicurativa ha pubblicato sul proprio sito una lettera al mercato (la “Lettera”), con la quale, colmando il gap che si era venuto a creare tra imprese di assicurazione domestiche e comunitarie, ha esteso a queste ultime le indicazioni in materia di semplificazione dei contratti già fornite il 14 marzo scorso alle imprese di assicurazioni italiane e alle rappresentanze in Italia di imprese stabilite in uno stato terzo.
In effetti, il vuoto normativo aperto dalla lettera del 14 marzo scorso aveva suscitato non poche perplessità. In particolare, era parso evidente che, nonostante il silenzio dell’Ivass rispetto alle imprese comunitarie, queste ultime avrebbero comunque dovuto adeguarsi al contenuto della lettera rivolta alle imprese italiane, stante i principi e le indicazioni in essa contenute circa la semplificazione dei contratti.
Con la lettera, quindi, il possibile divario tra imprese domestiche e comunitarie è stato definitivamente colmato e, pertanto, a oggi anche le imprese comunitarie sono tenute ad adeguarvisi.
A mero titolo di completezza, ricordiamo che la lettera del 14 marzo scorso (nata da un’iniziativa dell’Ivass e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato lanciata nell’ottobre del 2016, è il risultato dei lavori di un tavolo tecnico Ania / associazioni dei consumatori / associazione degli intermediari, che, sotto il coordinamento dell’Ania, ha prodotto alcune linee guida, delle quali l’autorità di vigilanza assicurativa richiede l’adesione e la progressiva attuazione.

La struttura della sezione generale
In particolare, le linee guida (originariamente concepite per le polizze sulla casa ma potenzialmente adattabili a qualsiasi copertura assicurativa, apparentemente anche a quelle sulla vita) toccano una serie di punti, articolati in una sezione generale e in un’altra di tipo strutturale.
Tra i temi trattati nella sezione generale, ricordiamo tra gli altri:

  1. superamento della differenza tra le Condizioni generali e quelle speciali di contratto: le linee guida auspicano che il contratto di assicurazione sia articolato in più sezioni e, ove necessario, in capitoli, ma che venga meno la distinzione tra le condizioni generali e speciali di polizza;
  2. formato: l’utilizzo del formato cartaceo e/o elettronico del contratto è ritenuto totalmente irrilevante, sebbene l’uso del formato elettronico non deve prevedere l’impiego eccessivo di strumenti, quali pop-up e riquadri, che non agevolano la comprensibilità e la lettura del testo;
  3. evidenza grafica: le linee guida raccomandano l’utilizzo di una particolare evidenza grafica per le clausole contrattuali che prevedono, in particolare, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente/assicurato, sulla falsariga del contenuto delle corrispondenti previsioni degli schemi di nota informativa contenuti nel regolamento Ivass 35 del 2010, in materia di obblighi informativi e pubblicitari dei prodotti assicurativi;
  4. semplificazione terminologica e corrispondenza tra rubrica e contenuto dell’articolo: le linee guida ribadiscono il principio, già in parte espresso nel predetto regolamento, per il quale è auspicabile l’impiego di termini facilmente comprensibili e la corrispondenza tra la rubrica e il contenuto del relativo articolo;
  5. riquadri esplicativi e variazioni contrattuali: ai riquadri esplicativi le linee guida affidano il ruolo di note, non aventi valore contrattuale, contenenti in forma colloquiale la spiegazione delle previsioni di minore comprensibilità (si pensi al funzionamento delle franchigie, ad esempio).
Evidenziare i punti chiave
Quanto ai profili strutturali, le linee guida prevedono una serie di indicazioni riguardanti la presentazione del contratto che passano per, tra le altre cose, una chiara indicazione del nome contrattuale del prodotto (che non ne dovrebbe contraddire le relative caratteristiche), una sintetica copertina del prodotto (alla quale tuttavia si dovrebbe accompagnare una alquanto inedita pagina di presentazione, il cui uso rimarrebbe comunque facoltativo), un chiaro indice e un glossario (da mettere in apertura del contratto ovvero come apposito allegato). Sulla numerazione delle pagine, le linee guida non aggiungono nulla a quanto già previsto dal regolamento Ivass, salvo quanto alla scheda di polizza, per la quale si dovrebbe prevedere autonoma numerazione.

I contenuti della scheda di polizza
In aggiunta a quanto sopra, le linee guida prevedono l’articolazione del contenuto contrattuale in più sezioni, oltre che in una scheda di polizza, contenenti in particolare:

  1. in una prima sezione, le disposizioni circa la fase genetica, funzionale e conclusiva del rapporto contrattuale. Non è chiaro se questa sezione, qualora si limitasse a riprodurre disposizioni di legge, quali quelle del codice civile, possa essere sostituita da un allegato;
  2. l’oggetto del contratto, da intendersi quale indicazione delle coperture prestate, dovrebbe rappresentare una sezione apposita del contratto, la quale dovrebbe articolarsi in capitoli, per ciascuna garanzia prestata. Anche in questo caso, le linee guida raccomandano una descrizione dell’oggetto in forma chiara e trasparente;
  3. un’apposita sezione dovrebbe poi riguardare il sinistro. In particolare, le linee guida richiedono che le modalità di stima e liquidazione del danno siano indicate in modo chiaro e che si possa far ricorso a due modalità alternative, ad esempio (i) utilizzare un’unica sezione nella quale indicare le norme relative a tutte le coperture; ovvero (ii) creare più sottosezioni, relative a ciascuna copertura.
Sulla scheda di polizza (che la prassi conosce come frontespizio), le linee guida prevedono che contengano, tra l’altro, i dati del contraente, dell’assicurato e del beneficiario nonché l’indicazione delle coperture base e opzionali offerte dalla polizza. In questa parte, potrà essere precisato se la copertura viene prestata in coassicurazione.
Per effetto della lettera, anche le imprese comunitarie saranno pertanto gravate dall’obbligo di rivedere i contratti già commercializzati alla luce delle linee guida nel corso del 2019 e di applicare le predette linee guida ai prodotti assicurativi di nuova commercializzazione al più tardi a partire dal primo gennaio 2019. 

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