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Fin dove arriva l’azione di rivalsa

Per ottenere il rimborso da parte dell’assicurato del risarcimento di un danno, vanno considerate non solo le clausole inserite nel contratto di assicurazione Rca ma in genere quanto fa riferimento a tale contrattualistica nel Codice civile

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Come noto, l’art. 144, comma II, del Codice delle assicurazioni private stabilisce che “Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Il che significa, come parimenti noto, che pur sussistendo l’obbligo di copertura assicurativa nei confronti del terzo danneggiato, al quale quindi non si potrà opporre alcuna eccezione di carattere contrattuale, l’impresa potrà agire al fine di ottenere il rimborso, dal proprio assicurato, di quanto versato a titolo di risarcimento.
Al di là del principio generale espresso dalla norma in questione, si tratta di verificare in concreto quali siano effettivamente i casi nei quali la compagnia può esercitare un tale diritto, in altre parole, quali siano le “eccezioni derivanti dal contratto” opponibili di volta in volta all’assicurato, le quali fondino 
il diritto di rivalsa del quale stiamo discutendo.

Il ruolo della disciplina contrattuale del Codice civile
È stato a tale proposito messo in luce il fatto che il termine “contrattualmente”, al quale fa riferimento la norma in discorso, è da intendersi come mero riferimento alla disciplina del contratto di assicurazione, a prescindere dallo specifico collegamento di tale diritto a una clausola contrattuale ovvero ad una norma di legge che integri l’autonomia negoziale (si veda il Commentario al codice delle assicurazioni Rca e tutela legale – Giorgio Gallone (a cura di) – Ed. La Tribuna 2015).
Pertanto, le eccezioni inopponibili al danneggiato, le quali fondano il diritto di rivalsa, non sono solo quelle derivanti espressamente dal contratto, bensì anche quelle che derivino dalle norme del Codice civile che disciplinano il singolo tipo contrattuale.
È stato infatti affermato che “in tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l’azione di rivalsa riconosciuta, a norma dell’art. 18, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato – avente i caratteri di una vera e propria azione di regresso – ricomprende tutte le ipotesi in cui l’assicuratore abbia dovuto corrispondere il risarcimento al terzo danneggiato pur nella ricorrenza di fondate eccezioni che gli avrebbero dato diritto di rifiutare o di ridurre la prestazione della garanzia nei confronti dell’assicurato e che egli non possa opporre al terzo danneggiato per il disposto dell’art. 18, secondo comma, prima parte, della citata legge senza che al riguardo possa farsi distinzione tra eccezioni derivanti da pattuizioni contrattuali ed eccezioni derivanti dalla disciplina legale del rapporto assicurativo” (Cassazione civile, sezione III, 1 dicembre 1994, n. 10267).
In un tale contesto, quindi, oltre alle ipotesi espressamente previste dalle clausole contrattuali, vengono in rilievo tutte quelle norme di volta in volta dedicate dal Codice civile al contratto di assicurazione.

I criteri per le eccezioni inopponibili aggiuntive
Si potranno quindi, ad esempio, considerare eccezioni inopponibili al danneggiato e fonte di possibile rivalsa dunque dell’assicuratore verso lo stesso assicurato contraente, in aggiunta a quelle espressamente previste dal contratto quali ipotesi di inoperatività della copertura:

  • le eccezioni di annullabilità del contratto, come nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell’assicurato (artt. 1892 e 1893 del Codice civile);
  • l’eccezione di aggravamento del rischio (art. 1898 del Codice civile), ipotizzabile ad esempio in caso di trasporto anomalo;
  • l’eccezione di mancata denunzia di vizio della cosa (art. 1906 del Codice civile), come si può avere nel caso di vizio del veicolo;
  • l’eccezione di dolo, ossia che il fatto illecito ha carattere doloso (art. 1917).
Volendo fare un esempio concreto, quindi, si potrebbe ipotizzare la sussistenza di un diritto di rivalsa della compagnia conseguente alla mancata sottoposizione del veicolo garantito alla prescritta revisione obbligatoria, e ciò deducendo un aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 del Codice civile (a patto ovviamente che si riesca a dimostrare il nesso di causalità tra una tale omissione da parte dell’assicurato – con conseguente inidoneità del veicolo alla circolazione – e il sinistro).
È bene peraltro tenere presente che, sia la dottrina (si veda Marco Rossetti – Il diritto delle assicurazioni – vol. III, pag. 282) che la giurisprudenza (si veda Cassazione civile, sezione III, 18 gennaio 2000, n. 500), sono concordi nel subordinare l’applicabilità della norma in questione alla stabilità della nuova situazione di aggravamento del rischio sopravvenuta, dovendo quindi la stessa avere il carattere della continuità temporale, dovendola di contro escludere nel caso di mutamento solo occasionale e transitorio.

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