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Innovazioni nell’assicurazione obbligatoria per la Rca

Quarta parte - Il provvedimento Ivass 72/2018 disciplina le regole relative al bonus-malus definendo una serie di casistiche. In questo numero si conclude la pubblicazione degli approfondimenti sulle novità contenute nella norma

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(Il nuovo regime Bonus-malus – segue)
Nella prima parte di questo capitolo dedicato al nuovo regine di bonus-malus, si è iniziato a elencare i casi di mantenimento della classe di Cu e della relativa Tabella di sinistrosità pregressa contenuta nell’attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992. Proseguiamo qui l’elenco delle regole specifiche che disciplinano il caso:

  1. nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine – comunque non inferiore a dodici mesi – sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di Cu maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di Cu è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento; 
  2. nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di Cu maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi; 
  3. qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di Cu maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di Cu del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di Cu; 
  4. nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di Cu, risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di Cu 14, salvo quanto previsto dal c.d. decreto Bersani; il cedente ha diritto a mantenere la classe di Cu per il periodo di validità’ dell’attestato; 
  5. qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati degli attestati di rischio, di cui all’art. 134 del Codice delle assicurazioni private, il nuovo contratto è assegnato alla classe di Cu di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del regolamento Ivass n. 9/2015; 
  6. nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di Cu; 
  7. qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di Cu in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà; 
  8. nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di Cu già maturata. 
La sinistrosità pregressa non viene invece conservata nei casi di attribuzione della classe di Cu in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. legge Bersani). 
La normativa si conclude con un richiamo alle imprese di assicurazione che “per le fattispecie di cui all’art. 9 del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015” debbono istituire e formalizzare “procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all’attestato di rischio, dell’identità del contraente e, se persona diversa, dell’intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall’interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzativi per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati”. 

Scopi dell'intervento e oneri delle compagnie
Con tale provvedimento l’Ivass, in sintesi, si è proposta di: a) dare attuazione dell’articolo 3, comma 3, del regolamento Ivass n. 9 del 19 maggio 2015; b) individuare nuove casistiche di mantenimento e di evoluzione della classe di merito, tenendo in considerazione quelle che rivestono carattere di maggiore impatto sociale, per adeguarle all’evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa; c) garantire il principio della continuità della storia assicurativa acquisita dall’assicurato, prevedendo meccanismi di rilevazione di eventuali sinistri anche in relazione a contratti con formule tariffarie diverse dalla bonus-malus, quali quelli a franchigia e a tariffa fissa, nonché ai contratti di durata temporanea; d) fornire un quadro di regole più chiare in relazione, in particolare, ad alcune casistiche che negli anni sono state oggetto di interpretazioni e applicazioni disomogenee da parte delle imprese. 
Per le imprese assicurative, vi sarà un non poco rilevante onere economico derivante dall’adeguamento delle procedure informatiche e gestionali, in particolar modo per quanto concerne la gestione dei flussi di comunicazione alla banca dati degli attestati di rischio. Tali flussi sono finalizzati essenzialmente alla necessità di indicare e valorizzare quei sinistri e quelle casistiche di mantenimento delle classi di Cu previste dalle nuove disposizioni. Per tali ragioni, soprattutto per gli adempimenti più innovativi, l’obbligo per le imprese di adeguamento alle disposizioni è stato differito rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento, prevedendo un periodo più ampio.  
Questo provvedimento ha tentato di chiarire i dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, introducendo benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad es. veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing).
Anche in questo caso, secondo l’Ivass, i benefici che dovrebbe apportare questa normativa dovrebbero nel loro complesso compensare i limitati interventi nei processi organizzativi aziendali che pure le imprese di assicurazione dovranno svolgere. Solo il tempo, tuttavia, potrà dirci se gli auspicati benefici che queste normative dovrebbero apportare al mercato secondo l’Ivass, si verificheranno per davvero. Non sono mancate, del resto, le perplessità della dottrina circa il quadro poco chiaro e foriero di dubbi interpretativi delle norme, ad esempio, di cui agli artt. 132 ter (in tema di sconti obbligatori) e 133 e 134 del Codice delle Assicurazioni, che hanno dato vita poi ai provvedimenti esecutivi Ivass oggi esaminati (vedi Riforma della Rc Auto: tutte le novità della “Legge Concorrenza”, Giuffrè Editore, pagg. 28 e seguenti).
Sicuri sono invece i costi che le imprese di assicurazione dovranno sostenere per adeguarsi (seppure con diverse scansioni temporali) al rispetto di queste precise disposizioni di legge.

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