Le novità nel Regolamento Ivass n. 41
Pubblicato il 2 agosto scorso, il testo recepisce la direttiva Idd e modifica in alcuni punti la disciplina, in particolare sull’informativa precontrattuale, sulla costruzione dei prodotti e sul ruolo della digitalizzazione anche nella comunicazione
12/12/2018
Il Regolamento Ivass n. 41 del 2.8.2018 è intitolato Disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre n. 209 Cap. È stato come sempre oggetto di una intensa attività di preventiva pubblica consultazione, sia da parte delle associazioni di categoria, sia da parte di giuristi, sino ad arrivare al testo definitivo, che qui si intende illustrare brevemente.
L’adeguamento alla normativa europea, realizzatosi con il d.lgs. n. 68 del 2018 di recepimento della direttiva Idd e modificativo del Cap, ha sensibilmente modificato la precedente disciplina primaria.
Anche a livello di normativa secondaria, il Regolamento n. 41 in commento sostituisce e aggiorna il precedente Regolamento n. 35 del 26.5.2010.
La revisione dell’informativa precontrattuale, il potenziamento della digitalizzazione, un rafforzamento della tutela del contraente e uno sforzo di semplificazione della normativa regolamentare sono in estrema sintesi le sue caratteristiche. Il Regolamento n. 41 si compone di 49 articoli e 7 allegati.
L'informativa precontrattuale
In coordinazione con l’art. 185 novellato del Cap, che ha introdotto il documento informativo precontrattuale per i prodotti danni (Dip), quello per i prodotti vita (Dip-vita) e quello per i prodotti di investimento (Kid – Key information document), il Titolo II del regolamento in commento, si occupa in primo luogo degli obblighi di carattere generale a carico dell’impresa (articoli 4, 5, 6, 7, 8) che dettano i criteri di redazione delle informazioni, l’eventuale revisione delle stesse, l’informativa in caso di trasferimento di portafoglio da un’agenzia all’altra o di operazioni societarie straordinarie, il riscontro alla richiesta di informazioni da parte del contraente, l’archiviazione dei documenti e la documentazione da predisporre in caso di stipula di contratti in forma collettiva.
Il set informativo (art. 10 commi 1 e 2 del regolamento n. 41), da pubblicarsi a cura delle imprese sul proprio sito internet anche quando si tratti di introdurre un nuovo prodotto assicurativo, è costituito dunque dal Dip, dal Dip vita, dal Dip aggiuntivo vita e dal Dip aggiuntivo multirischi, oltre alle Cga comprensive del glossario ed il modulo di proposta (art. 11 regolamento) e/o di polizza. Gli articoli 12, 13 e 14 descrivono come deve essere redatto il Dip vita, mentre gli artt. 15 e 16 si occupano del Dip aggiuntivo vita e del Dip aggiuntivo multirischi. La struttura dei vari Dip, vista la quantità di prodotti, diversi fra loro, presenti nel mercato assicurativo italiano, non poteva che avere una struttura standard, lasciando spazio però all’aggiunta di ulteriori informazioni nel caso si sia di fronte a prodotti particolarmente articolati e complessi. Per quanto attiene agli obblighi relativi ai prodotti di investimento assicurativi, l’art. 20 prevede che l’impresa rediga il Kid, il Dip aggiuntivo Ibip. Per quanto riguarda quest’ultimo, lo stesso deve fornire le informazioni integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel Kid, affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.
Tempi e modi delle comunicazioni
L’allegato 4 al Regolamento n. 41 contiene un formato, per l’appunto, standardizzato di detto documento. È fatto obbligo all’impresa di inviare al contraente, entro dieci giorni dalla data di valorizzazione delle quote, per i contratti unit linked, l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito e le altre informazioni previste dall’articolo 22 e successivi del regolamento. Per i prodotti di investimento assicurativi, l’impresa deve pubblicare, nel proprio sito, con link in home page, le varie informazioni relative alle prestazioni assicurative. Diversamente da quanto previsto precedentemente e analogamente con quanto è stabilito per i prodotti vita diversi dagli Ibisps, nel caso di esercizio di opzioni contrattuali a una certa data, almeno trenta giorni prima della scadenza l’impresa deve comunicare la modalità dell’esercizio dell’opzione. In corso di contratto viene data dall’impresa un’informazione periodica tramite pubblicazione delle prestazioni assicurative (art. 24) nonché l’estratto conto annuale per ogni tipologia di prodotto.
Per i prodotti unit e index rimane fermo l’obbligo di comunicare al contraente le perdite superiori al 30% del premio. Tali comunicazioni devono essere trasmesse per conoscenza all’Ivass. Per quanto concerne i prodotti relativi al ramo danni, come stabilito dal novellato articolo 185 Cap, viene disciplinato il set informativo costituito dal Dip danni e dal Dip aggiuntivo danni (art. 27). L’obbligo di pubblicazione nel sito internet è stato esteso a tutti i rami danni. L’art. 28 del regolamento n. 41 indica alcune avvertenze che debbono essere contenute nel testo di polizza ed altri contenuti relativi alle polizze danni, mentre l’articolo 29 descrive il contenuto del Dip aggiuntivo danni e del Dip aggiuntivo Rc auto.
Pubblicità dei prodotti assicurativi
Il titolo III del Regolamento, si occupa al capo I della pubblicità dei prodotti assicurativi. In particolare l’art. 30 indica le caratteristiche generali della pubblicità dei prodotti assicurativi che viene effettuata da parte dell’impresa; la normativa (art. 31) sugli elementi della pubblicità detta disposizioni in merito alla precisa riconducibilità del prodotto alla singola impresa nonché all’indicazione esatta del sito internet ove è pubblicato il set informativo. L’articolo 32 descrive le peculiarità della pubblicità dei rendimenti dei prodotti di investimento assicurativi.
Queste disposizioni riguardano solo le imprese in quanto la pubblicità dei distributori è contenuta nel regolamento relativo alla distribuzione del prodotto assicurativo.
Realizzazione dei prodotti assicurativi
Il capo II del Regolamento n. 41 si occupa della normativa, e in particolare degli obblighi per le imprese nella realizzazione dei prodotti assicurativi. Semplicità e chiarezza nel linguaggio utilizzato e in linea con il contenuto delle disposizioni precontrattuali, sono le caratteristiche principali indicate dall’articolo 33. Nel caso in cui il prodotto sia realizzato da più imprese, è previsto un unico set informativo precontrattuale e la pubblicazione sul sito internet di ciascuna impresa. Quanto ai conflitti di interesse, a differenza della normativa precedente, l’informativa viene inserita nel sito internet dell’impresa anziché nella documentazione precontrattuale e, con riguardo ai prodotti etici e sostenibili (finanziari) l’impresa pubblica sul sito internet gli obiettivi, le caratteristiche e i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari nonché la destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai contratti offerti (art. 36).
Nel capo III sono state prese in esame alcune figure di contratti, quali quelli unit linked (art. 37), infortuni e malattia (art. 38) o connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento (art. 39). Va osservato che la disciplina dei contratti di cui agli articoli 37 e 39 erano già stati normati in precedenza, vista la particolarità delle fattispecie, ed è stata confermata la disciplina delle disposizioni particolari. Con riguardo ai contratti infortuni e malattia è stata aggiunta la possibilità che gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo (art. 38 comma 3) “rispetto al termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla malattia o dall’infortunio o all’accertamento medico-legale dell’impresa, per cause diverse da quella che generato l’invalidità, l’impresa prevede che gli eredi dell’assicurato possano dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi”.
Gli obblighi telematici
Infine, il capo IV si occupa della gestione telematica dei rapporti assicurativi.
Confermato il contenuto del Regolamento Isvap N. 34 del 2010 sull’obbligo della creazione del sito internet, l’art. 41 del regolamento aggiunge l’obbligo per le imprese dell’inserimento sul sito dei set informativi di cui si è detto in precedenza, dell’informativa sul conflitto di interesse e di quant’altro stabilito dal regolamento in esame. Il regolamento prevede altresì, mediante la predisposizione di aree riservate, la possibilità per il contraente di dare disposizioni sul proprio contratto di assicurazione, e l’accesso per l’impresa ai dati rilevanti al fine di prevenire il fenomeno delle polizze dormienti.
Lo strumento della home insurance non esclude tuttavia che il contraente possa rivolgersi al proprio intermediario per gestire l’operazione, nonostante l’attivazione dell’area riservata.
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